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Riposi per allattamento
A chi spettano
I riposi per allattamento spettano
Alla madre:
- madre lavoratrice dipendente (circ. 77/81, punto 1), anche nel caso di adozione o affidamento (circ. 257/82, punto C, circ. 91/03), durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia.
- madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri. Il calcolo della indennità andrà fatto prendendo a riferimento la retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio. circ. 95bis/2006 punto 7.4
- madre LSU, LPU e ASU (circ. 86/99 punto g, msg 671/03) impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell’assegno (msg 671/03, 5° capoverso)
La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre Circ. 8/2003.
Il padre non ha diritto ai riposi per allattamento quando:
- la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
- la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003 punto 2