Eureka Previdenza

Indennità di mobilità anticipata

Contribuzione figurativa

Il periodo di trattamento anticipato non dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa.

Indennità di mobilità anticipata

Accertamenti prima dell'erogazione

(msg.3348/2014)

A seguito della richiesta di chiarimenti di alcune Strutture territoriali INPS sulla necessità di effettuare la verifica, ex art. 48 bis, del DPR 602 del 29 settembre 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (cfr. infra) anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, si precisa quanto segue.
L’articolo 48 bis richiamato prevede l’obbligo per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro - di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Facendo seguito al messaggio INPS n. 23506 del 23/10/2008 e alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008, si evidenzia che tali documenti non individuano il pagamento della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità tra quelli esclusi dall’obbligo di verifica di cui all’art. 48 bis citato.
Le elencazioni e le indicazioni presenti nei richiamati documenti però, non sono tassative (cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008).
Infatti, nel suddetto messaggio INPS, si menzionano fra le prestazioni escluse dalla verifica in parola, i trattamenti temporanei di sostegno al reddito. La corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, tuttavia, non rientra fra queste ipotesi.
Al riguardo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex pluribus Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il pagamento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, deve essere oggetto dell’accertamento, di cui all’art. 48 bis richiamato.
Analoghe considerazioni devono essere svolte nelle ipotesi di liquidazione dell’anticipazione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI di cui all’articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012.
Pertanto anche in questi casi, dovrà essere effettuata la verifica in oggetto.

Indennità di mobilità anticipata

Associarsi in cooperativa

L'assicurato in mobilità che decida di associarsi in cooperativa può chiedere o meno l'anticipo dell'indennità di mobilità. (circ. n.67 del 14/4/2011 )

ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA SENZA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Se il lavoratore decide di aderire alla cooperativa senza chiedere l'indennità di mobilità in unica soluzione, instaurando quindi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione , si applicano le norme previste per la mobilità ordinaria.

Se assunto a tempo indeterminato alla cooperativa spettano le agevolazioni previste dalla legge (L.223/91 art.8 c.2 e 4 e art. 25 c. 9)

ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA CON RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Per la natura stessa dell' associazione in cooperativa, al lavoratore che ha richiesto la mob antic , e che abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la stessa coop, non si applica la norma prevista dall'articolo 7 c. 5 L223/91 (restituzione dell'anticipazione).
Al contrario il lavoratore sarà tenuto a restituire l'antic/mobil se instaurerà rapporti subordinati con datori di lavoro diversi dalla cooperativa stessa.

Poiché il lavoratore che si sia avvalso della facoltà di chiedere l'anticipazione dell'indennità viene cancellato dalle liste di mobilità, alla cooperativa NON SPETTANO le agevolazioni previste dalla L.223/91 art.8 c.2 e 4 e art. 25 c. 9) nonché gli incentivi previsti dal DL 4/1998 (convertito nella L.52/1998 ) e dal DL 185/2008 art. 19 c.13.

N.B.: I lavoratori che hanno scelto questa opzione non potranno essere posti in mobilità, dalla cooperativa stessa, prima che siano trascorsi 24 mesi dalla corresponsione dell'anticipazione.

Indennità di mobilità anticipata

Ricorso o Azione giudiziaria

RICORSO
Indirizzati al Comitato Provinciale, devono essere presentati on-line, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.
Il Comitato ha 90 giorni per decidere, trascorsi i quali il lavoratore può ricorrere in giudizio.

AZIONE GIUDIZIARIA
Il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro un anno da:

  1. negato accoglimento del ricorso
  2. data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso (90 giorni)

Indennità di mobilità anticipata

Rioccupazione come lavoratore dipendente

Chi si rioccupa come lavoratore dipendente -pubblico o privato- nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita a tale titolo in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in massimo 12 rate mensili.
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all' INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione. In caso contrario si procederà al recupero della somma erogata maggiorandola degli interessi legali. (art 7 comma 5 legge 223/91)

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