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Salvaguardia
Terza salvaguardia - 10.130
Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
(msg.12577/2013) (art.1 comma 231 lett.d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 850 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:
- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.
Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.
In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.