Normativa vigente sulle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2014
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Su quale quota di pensione si applica
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
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pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
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inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
A chi e fino a quando non si applica
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente:
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater dell’articolo 6.
Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa (messaggio 219/2013).
Riepilogo di tutta la contribuzione utile per la non riduzione
Ulteriore contribuzione utile per la non riduzione (msg.5280/2014)
Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).
L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 come precisato al messaggio n. 219, punto 5, del 2013.
La materia è stata modificata con la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
In particolare:
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l’articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, entrato in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungendo dopo le parole: "guadagni ordinaria" le seguenti: "nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”;
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l’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ha aggiunto al predetto articolo 6, comma 2-quater, in fine, le seguenti parole “nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il testo coordinato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato
“omissis… Le disposizioni del comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da:
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prestazione effettiva di lavoro, includendo:
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i periodi di astensione obbligatoria per maternità,
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per l'assolvimento degli obblighi di leva,
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per infortunio,
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per malattia e
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di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché
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da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (messaggio 219/2013)
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per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e (msg.5280/2014)
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per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché (msg.5280/2014)
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i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Pertanto, riguardo ai soggetti menzionati in premessa, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata anche la contribuzione accreditata per i periodi individuati dalle disposizioni menzionate in premessa.
Ciò posto, con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0002444/P del 29.05.2014, si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate.
Precisazioni su donazione sangue e sui congedi parentali (msg.5280/2014)
Articolo 4-bis, comma 1 e 2, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
Le disposizioni dell’articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, illustrate alla lettera a) citata in premessa, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma.
I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
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“congedo di maternità” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. (artt. 16, 20, 26 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
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“congedo di paternità” il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (artt. 28 e 31 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
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“congedo parentale” l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001).
Il comma 2, del citato articolo 4-bis, per l’attuazione delle disposizioni di che trattasi, ha disposto le risorse finanziarie nel modo seguente:
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limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
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limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Decorrenza
Le disposizioni cui all’articolo 4-bis, comma 1 e 2, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Anche per le pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile la decorrenza è il 1° novembre 2013 tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 ottobre 2013.
Congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (msg.5280/2014)
Articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, illustrate alla lettera b) citata in premessa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. L’articolo 1, comma 493, sopra citato richiama i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
I periodi cui fa riferimento la normativa richiamata sono:
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
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“permessi mensili” (articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave;
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“prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.
Decorrenza
Le disposizioni di cui all’Articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in vigore dal 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Individuazione dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni
Ai fini dell’individuazione (msg.5280/2014) dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni oggetto, le Strutture territoriali dovranno attenersi all’elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Infatti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto di escludere la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, “la tassatività dell’elencazione contenuta nell’articolo 6, comma 2-quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale”.
Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito precisazioni circa l’individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.
Al riguardo, la Presidenza ha inteso “come <prestazione effettiva di lavoro> l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La fruizione delle ferie rappresenta quindi un’eccezione rispetto al principio enunciato”.
A parere della menzionata Presidenza “rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.
Tenuto conto che la predetta Presidenza ha escluso la rilevanzadei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
Riesami
I soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso (msg.5280/2014).
In tali fattispecie, deve procedersi alla depenalizzazione della pensione con effetto dalle date indicate ai punti 1.1 e 2.1 del messaggio 5280/2014.
I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date di cui sopra è cenno, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Si precisa al riguardo che per domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.
Per la gestione pubblica, si precisa che ad oggi (data del messaggio 5280/2014) non risultano adottate dai Comitati di vigilanza decisioni sull’argomento; in caso di ricorsi ai Comitati avverso provvedimenti a cui sono applicabili le nuove disposizioni, gli stessi potranno essere risolti in via amministrativa a cura delle Strutture territoriali competenti che provvederanno alla rettifica degli atti per autotutela.
Relativamente alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, si precisa che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.
Si ricorda, come precisato ai punti 1.1 e 2.1 del messaggio 5280/2014, che: