Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni Da contributi Pensione anticipata Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 11058
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
(circ. 35/2012)
L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, ha soppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.
Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione per il sistema contributivo, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.
Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (vedi punto 1.1. della presente circolare) e alla pensione anticipata (vedi pnto 2.1. della presente circolare), introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Si conferma (msg.219/2013) che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punto 1.1. e punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012).
Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31/12/1995, al momento della liquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.