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Congedo parentale
Lavoratrici autonome
Beneficiari
Il congedo parentale spetta:
- Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale madri naturali per ogni bambino nato dal 1.1.2000 per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino;
- Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole a titolo principale in caso di adozione/affidamento nazionale o adozione/affidamento preadottivo internazionale, il congedo parentale è fruibile quindi dalla lavoratrice autonoma, madre adottiva o affidataria, per complessivi 3 mesi entro l'anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a prescindere dall'età del minore stesso all'atto dell'adozione o dell'affidamento (quindi anche se il minore, all'atto dell'adozione/affidamento ha superato i 12 anni di età).
N.B.: Il padre lavoratore autonomo non ha diritto all'indennità per congedo parentale.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).
Madre autonoma e padre dipendente possono fruire entrambi dei rispettivi congedi anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre autonoma usufruisce dell’indennità all’80%.