Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2012

Pensione liquidata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Requisiti anagrafici

(circ.35/2012)

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

PeriodoRequisito
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese*
dal 1° gennaio 2018 66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni*
dal 1° gennaio 2021 67 anni*
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 

 

PeriodoRequisito
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni*
dal 1° gennaio 2021 67 anni*
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    • L' ’importo della pensione deve risultare essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.
  • 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
    Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.
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