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Supplementi nel sistema contributivo
Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni dei lavoratori autonomi
(msg.14701/2008)
Ai sensi dell’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n.155, per la liquidazione - dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento - dei supplementi su pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavorarori dipendenti per contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, è necessario che l’interessato abbia compiuto l’età pensionabile.
Ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, della legge 23 aprile 1981, n.155, il compimento dell’età pensionabile è inoltre necessario ai fini della liquidazione, per una sola volta, dei supplementi di pensione dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 si precisa quanto segue.
Per coloro che al 1° gennaio 2008 erano titolari di pensione di vecchiaia o per coloro che al 31 dicembre 2007 avevano maturato i requisiti richiesti per tale prestazione (57 anni di età, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale) l’età pensionabile resta confermata in 57 anni di età e pertanto nei loro confronti è possibile la liquidazione dei supplementi di pensione tenendo conto della predetta età.
Negli altri casi l’età pensionabile cui fare riferimento per la liquidazione dei supplementi di pensione è quella prevista dalle nuove disposizioni, e cioè 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.