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Supplementi
Supplementi nella gestione separata
(msg.219/2013)
Come è noto l’articolo 1, comma 3, del D.M.2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).
Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dalle leggi.