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Contribuzione figurativa a domanda
Servizio militare volontario
(circ.65/1982)
Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322.
Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.
Resta fermo, come'e' ovvio, che il riconoscimento figurativo va negato, secondo i principi generali vigenti in materia, qualora il servizio militare in questione sia stato computato ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'assicurazione IVS.
Inoltre, si ritiene opportuno riconfermare i chiarimenti gia' contenuti nella citata circolare n. 293/1972 relativamente alle seguenti categorie:
- Militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica (art. 6 L. 447/64)
Nei confronti dei militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica e' prevista dall'art. 6 della lege 10 giugno 1964, n. 447, la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione IVS in caso di cessazione del servizio avvenuta a partire dal 17 luglio 1964 senza diritto a pensione a carico dello Stato.
Ne deriva che le disposizioni di carattere generale contenute in premessa trovano applicazione per la definizione delle domande di accreditamento dei contributi figurativi presentate dagli ex militari in questione cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta. - Militari di truppa e graduati dell'arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari).
La posizione assicurativa in base alla legge n. 322/58, viene costituita nei seguenti casi:- cessazione dal servizio dalla posizione di raffermato dopo aver completato la terza rafferma triennale (casi di cessazione anteriori alla istituzione del servizio continuativo. V. legge 18 ottobre 1961, n. 1168);
- cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2 dicembre 1961);
- cessazione da qualsiasi posizione di stato o di servizio successivi all'1 luglio 1970 (data di iscrizione alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato, per tutti i militari di cui si tratta).
Nei casi in cui non trova applicazione la predetta legge, puo' farsi, pertanto, luogo all'accredito dei contributifigurativi ove sussistono le altre condizioni di carattere generale.
- Agenti di Polizia di Stato (gia' Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza)
Si conferma, come gia' precisato con la ripetuta circolare n. 293, che nei confronti del personale in epigrafe deveessere effettuata la costituzione della posizione assicurativa IVS "ex lege" n. 322/1958 - Militari volontari della Marina
Il personale appartenente al corpo degli equipaggimilitari marittimi (C.E.M.M.) e' stato iscritto a partire dal 1 gennaio 1957 alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, in relazione al servizio eccedente la leva. A decorrere dal 1 gennaio 1980 per detto personale i contributi alle assicurazioni generali obbligatorie sono versati ai sensi dell'art. 17 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (6), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (7), per il periodo intercorrente tra la fine del serviziocorrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 e durante le ferme annuali e le rafferme biennali, di cui agli artt. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 (8), e 2 della legge 10 giugno 1964, n.447. Ne deriva che e' accreditabile figurativamente il servizio volontario prestato, entro il limite della ferma di leva, successivamente al 31 dicembre 1956, in quanto non caratterizzato da iscrizione alla predetta Cassa e all'assicurazione IVS. Del pari e' accreditabile figurativamente, ove non sussistano altri motivi di preclusione, tutto il servizio volontario prestato nel C.E.M.M. anteriormente all'1 gennaio 1957. - Militari volontari successivamente passati in servizio permanente effettivo
Per quanto riguarda i militari gia' volontari (come, ad esempio, gli allievi ammessi alle Accedemie militari) che poi conseguono il passaggio nel servizio permanente effettivo, il Ministero della Difesa ha precisato che la costituzione della posizione assicurativa prevista dalla legge n. 322 si effettua con riferimento a tutti i servizi in qualunque posizione resi, quindi, anche per i precedenti periodi di servizio volontario.