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L'assegno ordinario di invalidità
Determinazione della misura
La misura dell'assegno ordinario di invalidita' e' determinata in base alle norme che disciplinano il calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per il calcolo contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, nel caso in cui l'età dell'assicurato sia inferiore all'atto dell'attribuzione dell'AOI (art.1 comma 14 legge 335/95)
Importo massimo attribuibile in caso di nuova liquidazione dell'AOI
Il nono comma dell'art. 1 stabilisce che in caso di nuova liquidazione dell'assegno il relativo importo deve essere determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della eventuale contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dei supplementi di pensione.
La norma fa riferimento all'ipotesi dell'assicurato il quale - già titolare di assegno di invalidità successivamente revocato ovvero non confermato - richieda nuovamente la liquidazione dell'assegno.
In questa ipotesi, in ottemperanza al precetto legislativo, e' necessario procedere ad un duplice calcolo determinando l'importo dell'assegno secondo le norme comuni nonché l'importo massimo attribuibile.
A quest'ultimo fine e' necessario:
- applicare all'importo dell'assegno in pagamento alla data della revoca o della mancata conferma gli aumenti di perequazione automatica intervenuti tra la data predetta e quella di decorrenza del nuovo assegno;
- calcolare l'importo del supplemento relativo agli eventuali contributi successivi alla decorrenza dell'assegno revocato o non confermato
- sommare l'importo di cui alla lettera a) con l'importo di cui alla lettera b).
Il dato ottenuto costituisce l'importo massimo dell'assegno di invalidità attribuibile al richiedente.
L'importo anzidetto sarà posto a confronto con l'importo dell'assegno calcolato secondo le norme comuni e sarà messo in pagamento in favore dell'assicurato il minore dei due importi.