Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Pensioni Da contributi Pensione ai superstiti Reversibilità Equiparati ai figli
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 7281
La pensione ai superstiti
Equiparati ai figli
(circ.185/2015)
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti sono equiparati ai figli legittimi o legittimati (D.P.R. 26.04.1957 n.818 art.38):
- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184)
- figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
- figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile (Circ. 54187 OBG del 20.11.1944 – A.U. pag. 68)
- figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto (In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi verificheranno che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi.In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento del minore da parte del de cuius, nonché del requisito della vivenza a carico in caso di figli maggiorenni studenti o inabili (circ.185/2015);
- figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11)
- nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti (circ. 195/99 e circ. 213/2000)
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (D.P.R. 26.04.1957 n.818 art.38)
- figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).
In caso di superstite non cittadino italiano, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli di quest’ultimo nati da un suo precedente matrimonio al di fuori dell’Italia, è necessario che il superstite presenti copia della sentenza di divorzio e certificato del Paese di residenza dei figli, la cui validità legale sia sancita dal Consolato italiano, al fine di verificare la situazione di famiglia dei figli stessi.
I requisiti richiesti per i soggetti equiparati ai figli sono gli stessi dei figli