Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Equiparati ai figli

(circ.185/2015)

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti sono equiparati ai figli legittimi o legittimati (D.P.R. 26.04.1957 n.818 art.38):

  • figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184)
  • figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
  • figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile (Circ. 54187 OBG del 20.11.1944 – A.U. pag. 68)
  • figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
  • figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto (In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi verificheranno che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi.In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento del minore da parte del de cuius, nonché del requisito della vivenza a carico in caso di figli maggiorenni studenti o inabili (circ.185/2015);
  • figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11)
  • nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti (circ. 195/99 e circ. 213/2000)
  • minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (D.P.R. 26.04.1957 n.818 art.38)
  • figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In caso di superstite non cittadino italiano, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli di quest’ultimo nati da un suo precedente matrimonio al di fuori dell’Italia, è necessario che il superstite presenti copia della sentenza di divorzio e certificato del Paese di residenza dei figli, la cui validità legale sia sancita dal Consolato italiano, al fine di verificare la situazione di famiglia dei figli stessi.

I requisiti richiesti per i soggetti equiparati ai figli sono gli stessi dei figli

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