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La pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità
La misura (percentuale di pensionabilità)
(circ.234/95)
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Nel caso uno dei superstiti aventi diritto alla pensione non presenti domanda e l'Istituto è a conoscenza di questo fatto, la pensione indiretta o di reversibilità deve essere liquidata secondo la quota spettante ad ogni soggetto (vedi risposta a quesito).
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995).
Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ( vedi circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).