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La pensione ai superstiti
Pensione privilegiata indiretta di inabilità
(art. 6, comma 2, n. 1 legge 222/84)
I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti indicati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto a pensione privilegiata indiretta per inabilità a condizione che la morte dell'assicurato risulti riconducibile - con nesso diretto di causalità - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Cause di esclusione (art. 6, comma 2, n. 2)
Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità non è riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Rinvio alla disciplina della pensione indiretta.
Alla pensione privilegiata indiretta per inabilità si applicano le disposizioni che disciplinano la pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fatta eccezione, ovviamente, per quanto attiene ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto. In particolare, la misura della pensione privilegiata ai superstiti deve essere calcolata, secondo le percentuali stabilite, sulla base della pensione privilegiata diretta.