Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016

Durata della prestazione

(circ.2/2013) (msg.9916/2014)

L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.

Indennità di mobilità

Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016

Durata della prestazione

(circ.2/2013) (msg.9916/2014)

L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.

Durata della mobilità nel periodo transitorio

Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:

 

Lavoratori collocati in mobilità

Dal 1/1/2013 al 31/12/2014

Dal 1/1/2015 al 31/12/2015

Dal 1/1/2016 al 31/12/2016

Dal 1/1/2017

Mobilità

Mobilità

Mobilità

Disoccupazione (AspI)

Durata in mesi

Durata in  mesi

Durata in  mesi

Durata in  mesi

Centro Nord fino a 39 anni

12

12

12

12

Centro Nord da 40 a 49 anni

24

18

12

12

Centro Nord da 50 anni in su

36

24

18

12/18

Sud fino a 39 anni

24

12

12

12

Sud da 40 a 49 anni

36

24

18

12

Sud da 50 anni in su

48

36

24

12/18

Il previsto regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di eventuale revisione. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.

Durante detto periodo transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
Ciò precisato, appare opportuno evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio - nulla viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.
Per il periodo successivo, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della predetta ricognizione di cui al citato art. 2 comma 46 bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Chiarimenti del messaggio 9916/2014 del 24 dicembre 2014

Chiarimenti del messaggio 9916/2014 del 24 dicembre 2014

Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti dalle Strutture territoriali dell’Istituto nonché da enti di patronato e da associazioni di categoria dei datori di lavoro, sull’applicazione dell’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto un regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità che è abrogata dal 1 gennaio 2017.
Sul punto si ribadisce quanto riportato nella Circolare n. 2 del 2013.
In tale Circolare, infatti, al punto 2.1 veniva indicato che ai lavoratori collocati in mobilità (cioè iscritti in lista di mobilità) dal 01/01/2015 al 31/12/2016, ovvero licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, dovrà applicarsi una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (décalage)  secondo la tabella presente nella citata circolare, che per completezza si riporta di seguito.
Si ricorda che ai fini del calcolo della durata dell’indennità la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento; pertanto quest’ultimo, per l’applicazione del regime della durata antecedente al predetto décalage, potrà avvenire fino al 30.12.2014. Se, al contrario detto licenziamento avverrà tra il  31.12.2014 e il 30.12.2016 si dovrà applicare il regime transitorio in parola (décalage). I lavoratori, infine, licenziati il 31.12.2016, non possono essere iscritti in lista di mobilità atteso che dal 1 gennaio 2017, è abrogato l’istituto della mobilità.

Età e ubicazione sede di lavoroLavoratori licenziati dal 31/12/2014 al 30/12/2015Lavoratori licenziati dal 31/12/2015 al 30/12/2016
Centro Nord fino a 39 anni 12 12
Centro Nord da 40 a 49 anni 18 12
Centro Nord da 50 anni in su 24 18
Mezzogiorno fino a 39 anni 12 12
Mezzogiorno da 40 a 49 anni 24 18
Mezzoggiorno Sud da 50 anni in su 36 24

Per la gestione del regime transitorio si è proceduto ad adeguare la procedura dsweb per le domande di mobilità ordinaria in maniera tale da allineare la stessa al regime in argomento.

 

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