Eureka Previdenza

Decreto del 15 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO. (Decreto n. 95442). (16A04400) (GU n.137 del 14-6-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle  domande
di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Ritenuto di dettare, in  attuazione  dell'art.  16,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015,  i  criteri  per  l'esame  delle
domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1
 
          Concessione dell'integrazione salariale ordinaria 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  l'integrazione  salariale
ordinaria,  di  seguito  denominata  CIGO,  e'  concessa  dalla  sede
dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali: 
    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  transitori  e   non
imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le   intemperie
stagionali; 
    b) situazioni temporanee di mercato. 
  2. La transitorieta' della situazione aziendale e la  temporaneita'
della situazione di mercato  sussistono  quando  e'  prevedibile,  al
momento della presentazione della  domanda  di  CIGO,  che  l'impresa
riprenda la normale attivita' lavorativa. 
  3.  La  non  imputabilita'  all'impresa  o  ai   lavoratori   della
situazione aziendale  consiste  nella  involontarieta'  e  nella  non
riconducibilita' ad imperizia o negligenza delle parti. 
  4. Integrano le causali di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  le
fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9. 
                               Art. 2 
 
 
                         Esame delle domande 
 
  1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una
relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  ragioni
che hanno  determinato  la  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa  e  dimostra,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,   che
l'impresa continua ad operare sul  mercato.  Gli  elementi  oggettivi
possono  essere  supportati   da   documentazione   sulla   solidita'
finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica  concernente  la
situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni  di
ordini o la partecipazione qualificata a gare di  appalto,  l'analisi
delle ciclicita' delle crisi e la CIGO gia' concessa. 
  2. Nell'esame delle domande di CIGO sono  valutati  la  particolare
congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed  eventualmente
il  contesto  economico-produttivo  in  cui  l'impresa   opera,   con
riferimento all'epoca  in  cui  ha  avuto  inizio  la  sospensione  o
riduzione  dell'attivita'  lavorativa  e  senza  tenere  conto  delle
circostanze sopravvenute durante il periodo per  il  quale  e'  stata
chiesta la CIGO. 
                               Art. 3 
         Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato 
 
  1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro  o  di  commesse»  la
sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa  derivante  dalla
significativa riduzione di ordini e commesse. 
  2. La relazione tecnica di  cui  all'art.  2,  comma  1,  documenta
l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e  ad  essa  puo'
essere  allegata  la  documentazione  relativa  al  bilancio   e   al
fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante
l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio. 
  3. Integra la fattispecie  «crisi  di  mercato»  la  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa  per  mancanza  di  lavoro  o  di
commesse  derivante  dall'andamento  del  mercato   o   del   settore
merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici,
oltre agli  elementi  di  cui  al  comma  2,  il  contesto  economico
produttivo del settore o la congiuntura  negativa  che  interessa  il
mercato di riferimento. 
  4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono  integrabili
nelle ipotesi di  imprese  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda,  abbiano  avviato  l'attivita'  produttiva  da  meno  di  un
trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente  non  evitabili,
ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia. 
                               Art. 4 
          Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, 
            perizia di variante e suppletiva al progetto 
 
  1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine
fase lavorativa», rispettivamente, i  brevi  periodi  di  sospensione
dell'attivita' lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio  di  un
altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attivita'  dei
lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione  che,
al termine della fase lavorativa, rimangono  inattivi  in  attesa  di
reimpiego. 
  2. Integra la fattispecie «perizia  di  variante  e  suppletiva  al
progetto» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta
a situazioni di  accertata  imprevedibilita'  ed  eccezionalita'  non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da  necessita'
di variare il progetto originario o di  ampliarlo  per  esigenze  del
committente sopraggiunte in corso d'opera. 
  3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione
tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la
fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove  necessario,  ad  essa
sono allegati copia del contratto con il committente  o  del  verbale
del direttore dei lavori attestante la fine  della  fase  lavorativa.
Con riferimento alla fattispecie di cui  al  comma  2,  la  relazione
tecnica documenta l'imprevedibilita'  della  perizia  di  variante  e
suppletiva  al  progetto,  comprovata,  ove  necessario,  da   idonea
documentazione  o  dichiarazione  della  pubblica   autorita'   circa
l'imprevedibilita' della stessa. 
                               Art. 5 
               Mancanza di materie prime o componenti 
 
  1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o  componenti»
la  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  dovuta   a
mancanza di materie prime o di componenti necessari  alla  produzione
non imputabile all'impresa. 
  2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma  1,  documenta  le
modalita' di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie  prime  o
dei componenti, nonche' le  iniziative  utili  al  reperimento  delle
materie   prime   o   dei   componenti   di   qualita'   equivalente,
indispensabili all'attivita' produttiva, ivi comprese le attivita' di
ricerca di mercato sulla  base  di  idonei  mezzi  di  comunicazione,
intraprese senza risultato positivo. 
                               Art. 6 
                            Eventi meteo 
 
  1. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa dovuta ad eventi meteorologici. 
  2. La relazione tecnica di  cui  all'art.  2,  comma  1,  documenta
l'evento meteorologico e illustra l'attivita' e la fase lavorativa in
atto al verificarsi dell'evento, nonche' le conseguenze che  l'evento
stesso  ha  determinato.  Alla  relazione  tecnica  sono  allegati  i
bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. 
                               Art. 7 
              Sciopero di un reparto o di altra impresa 
 
  1. Integra la fattispecie  «sciopero  di  un  reparto  o  di  altra
impresa» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  dovuta
a sciopero e picchettaggio di maestranze non  sospese  dall'attivita'
lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di  altra
impresa  la  cui  attivita'  e'  strettamente  collegata  all'impresa
richiedente la CIGO. 
  2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1,  documenta  gli
effetti dello sciopero sui reparti per i quali e'  stata  chiesta  la
CIGO e sull'impresa e, in caso  di  sciopero  di  altra  impresa,  il
collegamento dell'attivita' con quest'ultima. 
  3. La domanda puo' essere accolta se dalla documentazione  prodotta
emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il  quale  e'
stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini  non  evasi  per  effetto
dello  sciopero  e,  in  caso  di  sciopero  di  altra  impresa,   il
collegamento con l'attivita' di quest'ultima. 
                               Art. 8 
 
Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di  energia  elettrica  -
  Impraticabilita' dei locali, anche per ordine di pubblica autorita'
  - Sospensione o riduzione dell'attivita'  per  ordine  di  pubblica
  autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori 
 
  1. Integra  la  fattispecie  «incendi,  alluvioni,  sisma,  crolli,
mancanza  di  energia   elettrica»   la   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla
responsabilita' dell'impresa. 
  2. Integrano le fattispecie «impraticabilita' dei locali anche  per
ordine  di   pubblica   autorita'»   e   «sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  per  ordine  di  pubblica  autorita'  per  cause  non
imputabili  all'impresa  o  ai   lavoratori»,   rispettivamente,   la
sospensione o riduzione dell'attivita' per  eventi  improvvisi  e  di
rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la  sospensione  o  riduzione
dell'attivita'  per   fatti   sopravvenuti,   non   attribuibili   ad
inadempienza o responsabilita' dell'impresa o dei lavoratori,  dovuti
ad eventi  improvvisi  e  di  rilievo  o  da  ordini  della  pubblica
autorita' determinati da circostanze non imputabili all'impresa. 
  3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma  1,  documenta  la
non  imputabilita'  della  sospensione  o  riduzione   dell'attivita'
all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove  necessario,
per la fattispecie di cui al comma 1, i  verbali  e  le  attestazioni
delle autorita' competenti, quali i  vigili  del  fuoco  e  gli  enti
erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di
cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorita',  quali  le
ordinanze, che attestano l'impraticabilita' dei locali e le cause che
hanno determinato la decisione di sospendere l'attivita' lavorativa. 
                               Art. 9 
          Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria 
 
  1. Integrano le fattispecie «guasti ai macchinari» e  «manutenzione
straordinaria»,   rispettivamente,   la   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un
evento improvviso e non prevedibile  e  la  sospensione  o  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  dovuta  a  revisione  e  sostituzione  di
impianti con carattere di eccezionalita' e urgenza  che  non  rientra
nella normale manutenzione. 
  2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma  1,  documenta  la
puntuale  effettuazione  della  manutenzione,  secondo  la  normativa
vigente, e l'imprevedibilita' del guasto e ad essa e'  allegata,  per
la fattispecie «guasti ai  macchinari»,  l'attestazione  dell'impresa
che e' intervenuta per riparare il  guasto,  il  tipo  di  intervento
effettuato e la non prevedibilita' del guasto e, per  la  fattispecie
«manutenzione straordinaria», l'attestazione dell'impresa intervenuta
da cui risulti l'eccezionalita' dell'intervento,  non  riferibile  ad
attivita' di manutenzione ordinaria e programmabile. 
                               Art. 10 
             Cumulo tra CIGO e contratto di solidarieta' 
 
  1. La CIGO puo' essere concessa nelle unita' produttive in  cui  e'
in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula  di
contratto di solidarieta', purche' si riferisca a lavoratori distinti
e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di
eventi oggettivamente non evitabili. 
  2. Nell'unita' produttiva interessata da trattamenti di CIGO  e  di
integrazione salariale  straordinaria,  ai  fini  del  computo  della
durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi e' coesistenza tra
CIGO  e  integrazione  salariale  straordinaria  per   contratto   di
solidarieta' sono computate per intero e come giornate di CIGO. 
                               Art. 11 
             Motivazione del provvedimento e supplemento 
                           di istruttoria 
 
  1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto,  totale
o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che
dia  conto  degli  elementi  documentali  e   di   fatto   presi   in
considerazione,  anche  con  riferimento  alla  prevedibilita'  della
ripresa della normale attivita' lavorativa. 
  2. In caso di supplemento di istruttoria,  l'INPS  puo'  richiedere
all'impresa  di  fornire,  entro  15  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e
puo' sentire le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  14  del
decreto legislativo n.  148  del  2015  che  hanno  partecipato  alla
consultazione sindacale. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 aprile 2016 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1822 

 

Twitter Facebook