Eureka Previdenza

Circolare 233 del 18 novembre 1988

Oggetto:
SERVIZIO MILITARE. EQUIPARAZIONE PERIODI DI MILITARIZZAZIONE. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' ART. 9, 1 COMMA, LEGGE 29 FEBBRAIO 1958, N. 55.

     LA  CORTE  COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 575 DELL' 11 DICEMBRE 1987,
PUBBLICATA SULLA 1 SERIE SPECIALE - N. 55 - DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30
DICEMBRE  1987,  HA DICHIARATO L' ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "DELL' ART.
9, 1 COMMA, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55  NELLA  PARTE  IN  CUI  NON
PREVEDE  CHE, AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ART. 7, SIANO CONSIDERATI PERIODI
DI SERVIZIO MILITARE ANCHE QUELLI PRESTATI COME MILITARIZZATI DA DIPENDENTI
DI AZIENDE PRIVATE".
     DI CONSEGUENZA:
     -  CESSANO  DI  AVER  EFFICACIA  LE  DISPOSIZIONI  CHE  LIMITAVANO  IL
RICONOSCIMENTO  DELL' ACCREDITAMENTO DI CONTRIBUZIONE AI SOLI DIPENDENTI DA
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O  DA  ENTI  PUBBLICI  CHE,  IN  TALE  QUALITA'
AVESSERO RIVESTITO LA QUALIFICA DI MILITARIZZATI;
     -  DEVONO  TROVARE  ACCOGLIMENTO  LE  DOMANDE  DI  ACCREDITAMENTO   DI
CONTRIBUZIONE   FIGURATIVA  IN  RELAZIONE  A  PERIODI  DI  MILITARIZZAZIONE
PRESTATI DA PERSONALE CIVILE ALLE DIPENDENZE DI DITTE  PRIVATE  TRA  IL  10
GIUGNO 1940 E IL 15 OTTOBRE 1946;
     - SONO, ALTRESI' , ACCREDITABILI I PERIODI DI PRIGIONIA SUSSEGUENTI  A
PERIODI  DI  MILITARIZZAZIONE  SINO  ALLA  DATA  DEL  RIMPATRIO,  ANCORCHE'
SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946.
     PER QUANTO OVVIO, SI PRECISA CHE L' EVENTUALE VALUTAZIONE DEL  PERIODO
DI   MILITARIZZAZIONE   IN  ALTRO  FONDO  DI  QUIESCENZA  OBBLIGATORIO,  E'
PRECLUSIVA DEL RICONOSCIMENTO AI FINI DELL' ASSICURAZIONE I.V.S.
     PER  OTTENERE  IL  RICONOSCIMENTO  DEI  PERIODI  DI  CHE  TRATTASI GLI
INTERESSATI  DOVRANNO   PRESENTARE   APPOSITA   DOMANDA   CORREDATA   DELLA
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITA' MILITARE, ATTESTANTE I
PERIODI DI MILITARIZZAZIONE IN  QUALITA'  DI  CIVILI  DIPENDENTI  DA  DITTE
PRIVATE  TRA  IL  10 GIUGNO 1940 ED IL 15 OTTOBRE 1946, OVVERO I PERIODI DI
PRIGIONIA SUSSEGUENTI A PERIODI DI  MILITARIZZAZIONE  SINO  ALLA  DATA  DEL
RIMPATRIO, ANCORCHE' SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946 (1).
RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
     I PENSIONATI AVENTI TITOLO ALL' ACCREDITO DI PERIODI DI  CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA IN ARGOMENTO POTRANNO OTTENERE, A
DOMANDA, LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE IN GODIMENTO  CON  EFFETTO  DALLA
DATA  DI  DECORRENZA ORIGINARIA. INFATTI, PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ED ORDINARIA, LE SENTENZE ABLATIVE DI NORME  DI
LEGGE  O  DI  ATTI  AVENTI FORZA DI LEGGE SI CONFIGURANO COME PROVVEDIMENTI
COSTITUTIVO-DICHIARATIVI  AVENTI  EFFETTI   "ERGA   OMNES"   ED   EFFICACIA
RETROATTIVA,  I QUALI INVALIDANO LA NORMA CADUCATA "AB ORIGINE" ED INCIDONO
SULLE  SITUAZIONI  PREGRESSE   PURCHE'   NON   ESAURITE,   CONSOLIDATE   ED
INTANGIBILI.
     PERTANTO, LA ELIMINAZIONE DELLA NORMA DI CUI  ALL'  ART.  9,  1  COMMA
DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55 DALL' ORDINAMENTO FIN DALLA SUA ORIGINE
E SALVO I RAPPORTI GIURIDICI ORMAI  DEFINITI,  COMPORTA  L'  ESTENSIONE  IN
FAVORE  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  DA AZIENDE PRIVATE DEGLI EFFETTI DI CUI
ALL' ART. 7 DELLA CITATA LEGGE N. 55/1958 FIN DALL' ORIGINE.
     PER   QUANTO   RIGUARDA   I   LIMITI   PRESCRIZIONALI  ENTRO  I  QUALI
CORRISPONDERE  GLI  ARRETRATI  DELLE  RICOSTITUZIONI,  SI  FA  RINVIO  ALLE
ISTRUZIONI  IMPARTITE  CON  LA  CIRCOLARE  N. 170 DEL 4 AGOSTO 1988 (2), LE
QUALI PREVEDONO IL PAGAMENTO DELLE SOLE  SOMME  MATURATE  NEI  CINQUE  ANNI
ANTERIORI ALLA DOMANDA.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                   BILLIA
                                  N O T E
(1) E' APPENA IL  CASO  DI  RAMMENTARE  CHE  I  CRITERI  STABILITI  CON  LA
DELIBERAZIONE   CONSILIARE  N.  11  DEL  5  FEBBRAIO  1988  IN  MATERIA  DI
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL' ACCREDITO DI PERIODI  DI  SERVIZIO
MILITARE  ED  EQUIPARATI, RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PERIODI SUCCESSIVI AL
31 DICEMBRE 1945.
(2) V. "ATTI UFFIICALI" 1988, PAG. 2033.

Twitter Facebook