Circolare 15 del 22 gennaio 1982
OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 dicembre 1981, ha
esaminato il problema relativo al termine entro il quale deve ritenersi
ammissibile la rinuncia alla domanda di pensione presentata all'Istituto.
Come e' noto, la questione, gia' posta da molte Sedi periferiche, si
collega con la individuazione del momento a partire dal quale puo'
ritenersi che il richiedente la pensione sia a tutti gli effetti da
considerare titolare del diritto soggettivo alla pensione, dato che, da
quel momento, l'interessato stesso non potrebbe ritirare la domanda
giacche' cio' comporterebbe la rinuncia alla pensione, in contrasto con il
precetto di cui all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1).
In proposito il Consiglio di ammimistrazione, considerato che il
provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto a pensione e'
atto di accertamento in ordine alla esistenza dei presupposti e requisiti
di legge per farsi luogo al pensionamento e che la titolarita' del diritto
soggettivo a pensione insorge con la comunicazione dell'avvenuto
accoglimento della domanda, ha ritenuto che contrasti con l'art. 69 della
citata legge n. 153 la rinuncia alla domanda stessa da parte di chi sia
gia' titolare della pensione.
Il Consiglio ha peraltro affermato che atto giuridicamente valido a
dimostrare la titolarita' della pensione e' la consegna a mezzo lettera
raccomandata della comunicazione di liquidazione contenente i dati di
calcolo della pensione e la relativa decorrenza.
Tale comunicazione, come e' noto, e' attualmente rappresentata, per
la generalita' delle pensioni liquidate con la procedura automatizzata sia
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che a carico delle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dal modello T.E. 08; per le
pensioni liquidate a carico dei Fondi speciali di Previdenza, dal modello
F.S. 13; per le pensioni liquidate in regime internazionale, dai modelli
C. Comp. 8 o C. Comp. 31; per le pensioni non meccanizzate, dalle
apposite equivalenti comunicazioni predisposte dalle Sedi.
Ne consegue che, dalla data di ricezione della comunicazione
dell'avvenuta liquidazione della pensione, non e' ammissibile la
ritrattazione della domanda da parte dei pensionati.
Le sedi, pertanto, dalla data di ricevimento della presente
circolare, provvederanno ad inviare i modelli T.E. 08 e gli altri citati a
mezzo lettera raccomandata, cosi' come avviene attualmente per i modelli
C. Comp. 8.
Per quanto riguarda eventuali questioni insorte sulla validita' di
rinunce gia' effettuate anteriormente alla data della presente circolare,
le Sedi, in caso di affermata mancata ricezione delle comunicazioni di
accoglimento delle domande di pensione, inviate con lettera semplice,
accetteranno le rinunce stesse (2) provvedendo ad istruire le eventuali
nuove domande di pensione successivamente presentate, secondo la normativa
di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3).
Cio', ovviamente, non potra' avvenire, qualora gli interessati
abbiano ricevuto il libretto della pensione con il relativo certificato, e
abbiano altresi' riscosso anche una sola rata di pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 548
(2) In tal senso deve intendersi modificata la circolare n. 60067
A.G.O./118 del 4 giugno 1981, (in "Atti ufficiali" 1981, pag. 1326), con
la quale, peraltro, era stata fatta riserva di ulteriori precisazioni.
Eventuali acconti dovranno essere restituiti o conguagliati in caso di
presentazione di nuova domanda di pensione.
(3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE N. 269 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 1981
OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
(omissis)
Circolare 207 dell'11 ottobre 1982
Oggetto: Cassa integrazione guadagni:
criteri di massima per il settore dell'edilizia e affini.
A) Individuazione del concetto di "unita' produttiva" in
relazione ai limiti temporali di cui all'art. 1 della legge
n. 427 del 6 agosto 1975.
La problematica inerente l'individuazione delle situazioni
che possono rientrare nel concetto di "unita' produttiva" ai fini e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto
1975, n. 427 (1) ha formato oggetto di approfondito e ampio esame da
parte della Commissione Centrale per l'edilizia che ha riscontrato,
peraltro, una estrema difficolta' nell'enucleare un unico criterio da
adottarsi per l'intero settore edile, vista la varieta' delle
attivita' in cui questo si articola ed i conseguenti, dissimili,
moduli organizzativi adottati.
Dall'esame effettuato e' emerso in primo luogo che la
coincidenza tra "unita' produttiva" e "cantiere", richiamata nella
circolare n. 62773/G.S. 218 del 3 novembre 1975 (2), pur essendo
molto spesso riscontrabile in concreto in caso di imprese che
svolgono attivita' edile in senso stretto, e' difficilmente
rilevabile in quelle aziende la cui attivita' e' affine all'edilizia
ovvero si concretizza in una sola fase del processo costruttivo.
L'Organo Centrale, pertanto, dopo aver analiticamente
esaminato la complessa e composita casistica relativa ai moduli
organizzativi aziendali, ha ritenuto di non poter indicare criteri
univoci per la determinazione delle singole unita' produttive ma di
dover individuare alcuni orientamenti atti alla soluzione delle
fattispecie concrete.
In via generale, ai fini dell'individuazione dell'unita'
produttiva, per le imprese esercenti attivita' edile in senso
stretto, dovra' essere verificata l'esistenza di distinti contratti
di appalto. La Commissione Centrale ha ritenuto che ad appalti
diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni
distinte, corrispondono altrettante "unita' produttive" anche se i
lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su
singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un
unico responsabile.
Per le imprese che, invece, occupano i lavoratori in piu'
lavori e per brevi periodi, per le quali non e' possibile assumere il
criterio dianzi indicato, la C.C.E. ha ritenuto che per unita'
produttiva debba intendersi il "complesso organizzato di personale e
di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo".
In tale ultima fattispecie il criterio da seguire per
l'intervento della Cassa integrazione guadagni e' di:
a) computare, ai fini del limite di cui all'art. 1 della legge
n. 427/75, relativamente a ciascuna unita' produttiva come sopra
definita, i periodi di integrazione concessi per eventi incidentali e
verificabili esclusivamente in loco (ad esempio: maltempo);
b) considerare, al termine dei lavori effettuati in ciascuna
localita', riassorbita presso la casa madre la mano d'opera ivi
impiegata;
c) ascrivere, ai fini del computo dei limiti massimi
integrabili, alla Sede Centrale dell'azienda, gli eventuali periodi
di intervento C.I.G. derivanti da altre cause (ad esempio: "fine
lavoro", "mancanza di commesse", ecc.) collegate alla struttura
imprenditoriale nel suo complesso.
B) Applicabilita' dell'art. 7 della legge 427/75 ai dimessi che
si rimpieghino in aziende edili operanti all'estero.
La Commissione Centrale per l'edilizia, in occasione
dell'esame di alcuni ricorsi avanzati da singole ditte, ha preso in
esame la portata della norma di cui all'art.7 della legge n. 427/75
che prevede che il lavoratore che si dimette perche' assunto in altra
azienda dello stesso settore di attivita' non perde il diritto
all'integrazione salariale sino alla cessazione del precedente
rapporto di lavoro.
In particolare si e' posto il problema se la rioccupazione
all'estero in azienda italiana o straniera sia preclusiva al diritto
all'integrazione salariale maturato per un periodo di sospensione
riferito ad un cantiere ubicato in Italia.
Detto Organo Centrale, desumendo dallo spirito della norma
il duplice intendimento del legislatore di mantenere inalterata la
professionalita' dei singoli lavoratori da un lato e trattenere nel
settore di provenienza la maestranza qualificata dall'altro, ha
espresso il parere che, in caso di dimissioni, la condizione posta
dal citato art. 7 possa considerarsi soddisfatta anche nell'ipotesi
in cui la riammissione avvenga in cantieri siti all'estero dipendenti
da azienda italiana o straniera, purche' operante nel settore
dell'edilizia.
Pertanto gli operai che si dimettono durante o al termine
del periodo di sospensione o riduzione d'orario per cui vi sia
intervento CIG, perche' assunti in azienda edile operante al di fuori
del territorio nazionale, mantengono il diritto alla prestazione sino
alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
C) Provvedimenti reiettivi adottati dalle locali Commissioni
Provinciali ed istruttoria dei ricorsi.
Nell'esaminare gli atti relativi ai ricorsi, la Commissione
Centrale ha piu' volte rilevato che le motivazioni addotte a sostegno
di provvedimenti di reiezione da parte di alcune Commissioni
provinciali risultano inesatte o, quanto meno, generiche.
Molto spesso, ad esempio, in caso di richieste avanzate per
eventi meteorologici avversi, la reiezione viene motivata con la
dizione "causa non integrabile" ovvero "causa insussistente" il che
talvolta non trova riscontro nelle condizioni generali rilevabili dai
bollettini.
Quanto sopra viene segnalato per gli interventi che saranno
ritenuti piu' opportuni da parte dei Direttori di Sede acche' i
provvedimenti adottati dai predetti Organi provinciali siano motivati
in modo circostanziato.
Inoltre, dall'esame di molti casi di specie, si e' rilevato
che l'istruttoria dei ricorsi avanzati avverso delibere della locale
CP per la Cassa integrazione guadagni del settore dell'edilizia e
affini, e' spesso carente di alcuni elementi essenziali alla
decisione da parte dell'Organo Centrale.
Cio' comporta un allungamento nei tempi di definizione dei
ricorsi in quanto rende necessario un supplemento di istruttoria.
Inoltre puo' esservi l'eventualita' di delibere basate su errati
presupposti di fatto in particolare per quanto attiene il computo dei
limiti massimi integrabili (13 settimane per gli operai sospesi, 52
settimane nel biennio mobile).
Si interessano, pertanto, le Sedi a voler porre la massima
attenzione nell'effettuare l'istruttoria dei ricorsi di cui trattasi
ed in particolare a:
- indicare sempre, sul frontespizio del Mod. IGi 9/Ed o con
elenco a parte, le settimane fruite dall'impresa nelle 104 settimane
precedenti il periodo oggetto del ricorso;
- inviare copia fotostatica conforme all'originale del Mod. IGi
15/Ed privo di correzioni o annotazioni apposte dalla Sede se non
quelle relative alla decisione adottata dalla locale CP;
- indicare e trasmettere i dati meteorologici su cui e' stata
adottata la delibera della CP in caso di richieste motivate da
maltempo, specificando la fonte di detti dati;
- trascrivere sul mod. IGi 9/Ed. i periodi oggetto del ricorso,
periodi che, ovviamente, dovranno corrispondere a quelli impugnati;
- inviare i Mod. IGi 6 Ed in caso di accoglimento parziale ed i
Mod. IGi 7 Ed;
- corredare il ricorso di tutta la documentazione atta alla sua
definizione come, ad esempio, i verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, accertamenti ispettivi, ecc. (in fotocopia).
D) Art. 2 della legge 427/75.
Come gia' evidenziato nella circolare n. 1968 GS/78 del 30
marzo 1982 (3), la Commissione Centrale per l'edilizia ha espresso il
parere che, per la presentazione della domanda di integrazione
salariale, i 25 giorni di cui all'art. 2 della legge 427/75 debbano
decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla domenica della
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di
attivita', dovendosi ritenere detto giorno quello conclusivo della
settimana stessa.
In proposito si ricordano, altresi', le istruzioni
impartite al punto II della circolare n. 59170 GS dell' 1 giugno 1948
(4) in particolare per quanto concerne il criterio secondo cui, nel
caso una ditta denunci con un'unica domanda due periodi di
contrazione intervallati da una o piu' settimane di ripresa di
attivita' ad orario pieno, i due periodi debbano considerarsi a se'
stanti ai fini dell'applicazione del termine di decadenza per la
presentazione della richiesta di intervento.
Cio' in quanto viene a mancare il presupposto della
continuita' nella contrazione del lavoro che giustificherebbe la
reiezione per il complessivo periodo oggetto della domanda.
Si ricorda, infine, che - in conformita' alla
determinazione a suo tempo adottata dal Consiglio di Amministrazione
in ordine a domanda di prestazione dell'A.G.O. - ai fini
dell'individuazione della data di presentazione delle richieste di
integrazione salariale per il settore dell'edilizia e affini, non
consegnate direttamente agli sportelli della competente Sede
delll'Istituto, puo' essere fatto riferimento alla data risultante
dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreche' la
domanda sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di
ritorno.
Si interessano pertanto le Sedi a conservare con la massima
cura, allegate alle domande, le buste delle raccomandate con cui sono
stati inviati i Modd. IGi 15 Ed.
Ovviamente i criteri suindicati sono applicabili anche nei
confronti delle imprese del settore lapideo.
E) Festivita'.
Come gia' esplicitato nel msg. TP del 14 marzo 1980, a
seguito del contratto collettivo di lavoro del 22 luglio 1979 che non
prevede alcun accantonamento presso la Cassa Edile delle percentuali
relative alle festivita' infrasettimanali, la materia attinente alle
festivita' e' attualmente disciplinata anche nei confronti dei
dipendenti da imprese edili ed affini in modo analogo a quello gia'
in vigore per l'industria non edile.
Tenuto conto della attuale uniformita' di regolamentazione
contrattuale devono, ovviamente, considerarsi superate le difformita'
di orientamento indicate al punto 1) della circolare n. 60143 GS del
28 dicembre 1968 (5) per quanto attiene alle modalita' di calcolo
delle integrazioni salariali da seguirsi nelle due gestioni in
presenza di festivita' infrasettimanali.
Anche nell'ambito della gestione speciale per l'edilizia ed
affini, pertanto, a decorrere dall' 1 ottobre 1979 trovano
applicazione i criteri di calcolo adottati per la gestione ordinaria
ed in particolare sono da considerarsi ininfluenti, ai fini della
determinazione delle ore integrabili, le festivita' infrasettimanali
retribuibili quando queste non siano pagate in base all'art. 3 della
legge n. 90 del 31 marzo 1954 (6), dal datore di lavoro per il
prolungarsi della sospensione oltre le due settimane.
Di conseguenza devono ritenersi applicabili anche per il
settore dell'edilizia ed affini i criteri illustrati al punto II
della circolare n. 50 GS/12 del 21 gennaio 1982 (7) per la parte che
riassume le istruzioni, gia' nel tempo emanate, relative alle
modalita' di calcolo delle festivita' in presenza dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni.
F) Ristampa Mod. IGi 15 Ed.
In occasione della ristampa del Mod. Igi 15/Ed, su proposta
di alcune Sedi, si e' ritenuto opportuno apportare in via
sperimentale modifiche ed integrazioni al modulo di richiesta di
intervento CIG.
In particolare sono stati predisposti appositi spazi in cui
l'impresa possa indicare: gli operai dimessisi e reimpiegati in altra
azienda dello stesso settore; l'articolazione delle ore effettuate in
ogni giornata delle settimane per cui e' richiesto l'intervento; i
giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi
denunciati quali causa di riduzione o sospensione di attivita'.
La necessita' di conoscere l'articolazione dell'orario
effettuato in ogni giornata, con l'indicazione delle ore lavorate a
titolo di straordinario e di recupero e le ore di assenza che non
comportano retribuzione, deriva dalla constatazione che in caso di
riduzione di orario per eventi meteorologici spesso l'azienda,
mediante l'effettuazione di recuperi o di lavoro straordinario,
raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di norma
praticato.
Inoltre, molte Sedi hanno denunciato una eccessiva
laboriosita' nell'istruttoria delle domande da sottoporre all'esame
delle locali Commissioni Provinciali essendo i Mod. IG i 15/Ed
carenti di un chiaro prospetto da cui risultino, per differenza, le
ore di integrazione richieste per ogni singola settimana.
Poiche', peraltro, le imprese potranno trovare di una certa
complessita' la compilazione del punto predisposto per l'indicazione
dei dati sopraindicati, si interessano le Sedi a voler cortesemente
segnalare eventuali difficolta' che dovessero insorgere nonche' a
voler indirizzare a questi uffici centrali suggerimenti atti a
migliorare il nuovo testo del mod. IGi 15/Ed.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1910
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 2236
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249
(4) V. "Atti ufficiali" 1948, pag. 571
(5) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1598
(6) V. "Atti ufficiali" 1954, pag. 131
(7) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 191
Circolare 79 del 31 marzo 1982
OGGETTO: Assegno per congedo matrimoniale: documentazione.
In relazione all'aumento dei matrimoni celebrati con rito
civile e alle difficolta' amministrative che spesso impediscono agli
Uffici comunali di rilasciare il certificato di matrimonio richiesto
per la corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale entro il
termine previsto dalle vigenti disposizioni, questa Direzione
Generale ritiene che gli aventi diritto alla prestazione possano
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva
del certificato di matrimonio autenticata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (1).
Anche tale dichiarazione, analogamente a quanto stabilito
per il certificato dell'autorita' religiosa nei casi di matrimonio
concordatario, (2) dovra' essere presentata entro i 60 giorni dalla
data di celebrazione del matrimonio, fermo restando l'obbligo della
succesiva presentazione della prescritta certificazione che sara'
considerata efficace anche se presentata oltre la scadenza del
suddetto termine.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
--------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13
(2) Cfr. circolare n. 1335 G.S. del 24 luglio 1969, V. "Atti
ufficiali 1969, pag. 812.
Circolare 65 del 15 marzo 1982
Oggetto:
Servizio militare volontario: accreditamento contributi figurativi e costituzione posizione assicurativa legge 2 aprile 1958, n. 322.
Con circolare n. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972 (1) e' stato disposto tra l'altro, che ai fini della valutazione del servizio militare volontario, le sedi, di volta in volta, prima di procedere all'accreditamento di contributi figurativi, debbono effettuare, tramite il Ministero della Difesa, accertamenti volti a stabilire, in via preliminare, se ricorrano i presupposti per la costituzione, nelle singole fattispecie, della posizione assicurativa IVS di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (2), integrata dall'art. 52 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (3).
A seguito della corrispondenza intercorsa con il Ministero della Difesa e con quello del Tesoro, e' stato chiarito che la costituzione della posizione assicurativa IVS prevista dalla legge n. 322/1958 viene effettuata soltanto per quelle categorie di personale militare che, quantunque in servizio volontario, siano soggetti alla ritenuta in conto Tesoro e, quindi, siano titolari di una posizione previdenziale che non ha dato luogo a liquidazione di pensione al momento del congedamento.
A tale proposito il Minsitero della Difesa con lettera n.18000/A/6/821/D.G. del 21 marzo 1975 ha precisato che, per il personale militare non del servizio permanente l'iscrizione al trattamento di quiescenza statale, con conseguente ritenuta in conto Tesoro, e' stata prevista per quello trattenuto o richiamato in servizio in applicazione delle norme di legge sottoindicate.
Ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
- Art. 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (4);
- legge 26 giugno 1965, n. 808;
- art. della legge 11 maggio 1970, n. 289;
- artt. 2, 3 e 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824
Sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica:
- art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (5);
- legge 26 giugno 1965, n. 808;
- art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.
Nei riguardi del suddetto personale congedato senza diritto all'assegno vitalizio dell'Opera di Previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti si costituisce la posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
In relazione a quanto precede, quindi, in occasione dell'esame di domande di accreditamento di contributi figurativi per servizio militare volontario, le Sedi, qualora non ricorrano le situazioni sopraindicate e non emergano particolari elementi di dubbio, potranno soprassedere dallo svolgere gli accertamenti di cui alla predetta circolare.
Resta fermo, come'e' ovvio, che il ricnoscimento figurativo va negato, secondo i principi generali vigenti in materia, qualora il servizio militare in questione sia stato computato ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'assicurazione IVS.
Inoltre, si ritiene opportuno riconfermare i chiarimenti gia' contenuti nella citata circolare n. 293 relativamente alle seguenti categorie:
- Militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica
Nei confronti dei militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica e' prevista dall'art. 6 della lege 10 giugno 1964, n. 447, la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione IVS in caso di cessazione del servizio avvenuta a partire dal 17 luglio 1964 senza diritto a pensione a carico dello Stato.
Ne deriva che le disposizioni di carattere generale contenute in premessa trovano applicazione per la definizione delle domande di accreditamento dei contributi figurativi presentate dagli ex militari in questione cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta. - Militari di truppa e graduati dell'arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari).
La posizione assicurativa in base alla legge n. 322/58, viene costituita nei seguenti casi:- cessazione dal servizio dalla posizione di raffermato dopo aver completato la terza rafferma triennale (casi di cessazione anteriori alla istituzione del servizio continuativo. V. legge 18 ottobre 1961, n. 1168);
- cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2 dicembre 1961);
- cessazione da qualsiasi posizione di stato o di servizio successivi all'1 luglio 1970 (data di iscrizione alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato, per tutti i militari di cui si tratta).
Nei casi in cui non trova applicazione la predetta legge, puo' farsi, pertanto, luogo all'accredito dei contributifigurativi ove sussistono le altre condizioni di carattere generale.
- Agenti di Polizia di Stato (gia' Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza)
Si conferma, come gia' precisato con la ripetuta circolare n. 293, che nei confronti del personale in epigrafe deveessere effettuata la costituzione della posizione assicurativa IVS "ex lege" n. 322.4) - Militari volontari della Marina
Il personale appartenente al corpo degli equipaggimilitari marittimi (C.E.M.M.) e' stato iscritto a partire dal 1 gennaio 1957 alla Cassa Nazionale per la PrevidenzaMarinara, in relazione al servizio eccedente la leva. A decorrere dal 1 gennaio 1980 per detto personale i contributi alle assicurazioni generali obbligatorie sono versati ai sensi dell'art. 17 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (6), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (7), per il periodo intercorrente tra la fine del serviziocorrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 e durante le ferme annuali e le rafferme biennali, di cui agli artt. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 (8), e 2 della legge 10 giugno 1964, n.447. Ne deriva che e' accreditabile figurativamente il servizio volontario prestato, entro il limite della ferma di leva, successivamente al 31 dicembre 1956, in quanto non caratterizzato da iscrizione alla predetta Cassa e all'assicurazione IVS. Del pari e' accreditabile figurativamente, ove non sussistano altri motivi di preclusione, tutto il servizio volontario prestato nel C.E.M.M. anteriormente all'1 gennaio 1957. - Militari volontari successivamente passati in servizio permanente effettivo
Per quanto riguarda i militari gia' volontari (come, ad esempio, gli allievi ammessi alle Accedemie militari) che poi conseguono il passaggio nel servizio permanente effettivo, il Ministero della Difesa ha precisato che la costituzione della posizione assicurativa prevista dalla legge n. 322 si effettua con riferimento a tutti i servizi in qualunque posizione resi, quindi, anche per i precedenti periodi di servizio volontario.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
----------
(1): V. "Atti Ufficiali" 1972, pag. 310
- 4 -
(2): V. "Atti Ufficiali" 1958, pag. 551
(3): V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446
(4): V. "Atti Ufficiali" 1951, pag. 295
(5): V. "Atti Ufficiali" 1964, pag. 717
(6): V. "Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452
(7): V. "Atti Ufficiali" 1980, pag. 284
(8): V. "Atti Ufficiali" 1956, pag. 975
Circolare 257 del 21 dicembre 1982
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita' - Riposi
giornalieri - Assegno di natalita' - Questioni varie.
In relazione a quesiti formulati in ordine agli argomenti in oggetto si
fomiscono le seguenti precisazioni.
A) INDENNITA GIORNALIERA DI MALATTIA.
1) Determinazione della retribuzione media globale giornaliera per
gli impiegati.
Con circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981 (1) - punto
11.2 - e' stato precisato che, se gli addetti al commercio con qualifica
di impiegati, per effetto di recente assunzione, per interruzione del
rapporto di lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternita'
non hanno compiuto l'intero mese di attivita', trovano applicazione le
modalita' di calcolo di cui alle lettere d), e) e f) del predetto punto
11.2, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera.
Si fa presente che il criterio suddetto trova applicazione anche
negli altri casi in cui l'impiegato, assente senza diritto alla
retribuzione, non abbia compiuto l'intero mese di attivita'.
2) Lavoratrici che hanno fruito dei riposi giornalieri di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (2).
Ove la lavoratrice abbia fruito, nel mese o nelle quattro settimane
considerate ai fini della determinazione della retribuzione media globale
giornaliera, dei riposi giornalieri di cui all'art. 10 della legge n.
1204/1971, l'indennita' corrisposta ai sensi dell'art. 8 della legge n.
903/1977 (3), avente natura di prestazione previdenziale, e' esclusa dalla
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della misura della
prestazione economica di malattia (4).
3) Prestazione lavorativa eseguita per contratto limitatamente ad
alcuni giorni fissi della settimana.
Il criterio di cui alle note n. 23 e n. 26, 2 capoverso, del
compendio allegato alla circolare n. 134381 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
(5), relative alla corresponsione delle prestazioni economiche di
maternita' alle lavoratrici tenute per contratto ad eseguire la
prestazione lavorativa limitatamente ad alcuni giorni fissi della
settimana, trova applicazione anche in ipotesi di malattia.
Pertanto:
a) ai fini dell'applicazione della carenza, nonche del computo del 20
giorno di malattia oltre ii quale Ia misura dell'indennita' e' elevata ai
2/3 e del periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, hanno rilevanza
tutte le giornate di malattia indicate nel certificato di prognosi (6);
b) la corresponsione della prestazione previdenziale e' limitata ai
giorni lavorativi indicati nel contratto di lavoro (7);
c) la retribuzione media giornaliera si determina in base al numero delle
giornate lavorate o, comunque, retribuite comprese nel periodo di paga
quadrisettimanale ovvero mensile scaduto ed immediatamente precedente
quello di insorgenza dell'evento protetto.
B) INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' PER ASTENSIONE FACOLTATIVA:
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA.
Con circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 - par. 18 - e'
stato disposto che l'indennita' giornaliera di maternita' per astensione
facoltativa e' dovuta in misura pari al 30% della retribuzione media
globale giornaliera percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello
nel corso del quale ha avuto inizio I'astensione obbligatoria.
Tale criterio deve essere osservato sia nel caso in cui i periodi di
assenza obbligatoria e facoltativa si siano succeduti ininterrottamente
l'uno alI'altro, sia nel caso in cui vi sia stata soluzione di continuita'
per ripresa del lavoro o godimento di ferie, sia nel caso in cui il
periodo di assenza facoltativa sia stato fruito in modo frazionato.
Nella ipotesi in cui durante il periodo di astensione obbligatoria
non sia stata erogata la relativa indennita' per mancanza del diritto e
successivamente sia iniziata un'attivita' lavorativa che dia titolo alle
prestazioni economiche per astensione facoltativa, l'indennita' e'
determinata, sulla base della retribuzione corrisposta nell'ultimo periodo
di paga scaduto ed immediatamente precedente l'inizio dell'astensione
facoltativa medesima, anche se questa sia fruita in modo frazionato.
Il criterio sopra esposto trova applicazione anche per il pagamento
dell'indennita' per astensione facoltativa delle lavoratrici titolari di
un rapporto di lavoro instaurato successivamente a quello cessato durante
o dopo il periodo di astensione obbligatoria indennizzato.
Ove sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo
dell'astensione facoltativa e l'interessata inizi una nuova attivita'
lavorativa e fruisca del residuo periodo di assenza dal lavoro, la
correlativa indennita' e' determinata sulla base della retribuzione
corrisposta nell'ultimo periodo di paga scaduto ed immediatamente
precedente il residuo periodo di astensione, anche se goduto in modo
frazionato: lo stesso criterio si applica anche nel caso del padre
lavoratore.
L'indennita' per astensione facoltativa spettante al padre
lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20,
c.c., in alternativa alla lavoratrice madre, o al padre lavoratore che
abbia ottenuto I'affidamento in esclusiva dei propri figli, e' determinata
sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal
medesimo nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente
l'inizio dell'astensione dal lavoro, anche se fruita in modo frazionato.
C) LAVORATRICI ADOTTIVE O AFFIDATARIE: DIRITTO ALL'INDENNITA' PER RIPOSI
GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 1204/1971.
Il diritto ai riposi previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/1971
compete, sino al compimento del primo anno di eta' del bambino, alle
lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in
affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 c.c.: conseguentemente
spetta la correlativa prestazione economica di cui all'art. 8 della legge
n. 903/1977.
D) ASSEGNO DI NATALITA'.
Il termine di novanta giorni successivi al parto o all'aborto
previsto dall'art. 24 della legge n. 1204/1971 per la presentazione della
domanda ai fini del riconoscimento del diritto alle lavoratrici autonome
dell'assegno di natalitita' deve ritenersi a carattere ordinatorio.
La mancata osservanza di detto termine, pertanto, non comporta, agli
effetti dell'erogazione della prestazione economica in questione, la
decadenza del diritto.
Le istruzioni previste sull'argomento con circolare n. 134364 A.G.O.
- n. 561 Rg. - n. 201 B. - n. 7424 O./116 del 21 maggio 1980 (8) - par. 4,
2 capoverso - debbono ritenersi modificate nel senso sopraindicato.
Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza delle Aziende le
istruzioni contenute nelle lettere A), B) e C) integrative,
rispettivamente, dei compendi di cui alle circolari n. 134368 A.G.O./14
del 28 gennaio 1981, n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 e n. 134371
A.G.O. - n. 611 Rg. - n. 236 B. - n. 3551 O./77 del 2 aprile 1981 (9).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 185.
(2) V. "Atti ufficiali" I972, pag. 73.
(3) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924.
(4) Per il calcolo delle indennita' di maternita' a favore delle
lavoratrici, con qualifica operaia, si applicano i criteri indicati nel
compendio allegato alla circolare n. 134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982
- punto 9.3, ultimi due cpv. - .
(5) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 240.
(6) Es.: qualora un dipendente lavori, nell'arco di ciascuna settimana, i
soli giomi del lunedi, martedi e venerdi e si ammali dal lunedi di una
determinata settimana al mercoledi della settimana successiva, si fa luogo
all'applicazione della carenza per i giorni del lunedi, martedi e
mercoledi della prima settimana, in quanto coincidenti con i primi tre
giorni di malattia.
(7) Nelle ipotesi di cui alla precedente nota (6), le giornate
indennizzabili risulteranno: il venerdi della prima settimana ed il lunedi
e martedi di quella successiva.
In caso di malattia di lunga durata il 21 giorno dal quale varia la
misura dell'indennita' coincide con il 21 giorno di malattia.
(8) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1419.
(9) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 856.