Eureka Previdenza

Circolare 54 del 27 febbraio 1991

Oggetto:
Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti alle Sedi.

Si fa seguito alla circolare n. 32 del 6 febbraio 1991 per comunicare il
testo delle risposte fornite agli ulteriori quesiti posti in materia di presta-
zioni pensionistiche.
1 - PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE CD/CM
1.1 - Criteri per il riconoscimento del diritto a pensione di
anzianita'
(Art.22, 3 comma , della legge 30 aprile 1969, n.153)
Quesito
Possibilita' di valutare, ai fini della liquidazione della pensione di
anzianita' a carico della gestione CD/CM, tutta la contribuzione giornaliera
da lavoratore agricolo dipendente fino a concorrenza di 156 giornate per ogni
anno di iscrizione negli elenchi, come previsto dal 3 comma dell' art.22
della legge n.153/1969, ovvero necessita' di osservare anche per tale contri-
buzione il limite delle 156 giornate per anno, senza possibilita'
di travaso di contributi da un anno all'altro.
Chiarimenti
Nell'ambito della gestione CD/CM, ai fini del conseguimento del diritto a
qualunque tipo di pensione, non puo' essere computato in ciascun anno un
numero complessivo di contributi, riferiti anche ad altre attivita' svolte in
settori diversi, superiore a quello che, in relazione al sesso ed all' eta'
dell'assicurato, e' considerato corrispondente, nell' anno di decorrenza
della pensione stessa, ad un anno di contribuzione.
Tale principio, stabilito in via generale dall' art.5 della legge 9 febbraio
1963, n.9, e' stato confermato, proprio con riferimento alla disci-
plina della pensione di anzianita' introdotta dall' articolo 22 della
legge n. 153 del 1969, con circolare n.53380 Prs dell'8 settembre 1969, Parte
IX, n.38.
1.2 - Contribuzione versata nella gestione CD/CM nel periodo dal
1957 al 1961
(Art.5 della legge 9 febbraio 1963, n.9; art.17 della legge
3 giugno 1975, n.160)
Quesito
Criteri di utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il
diritto a pensione nella gestione CD/CM, della contribuzione versata in tale
gestione per il periodo dal 1957 al 1961.
Chiarimenti
In base alle disposizioni dell'art.5 della legge 26 ottobre 1957, n.1047, per
gli anni compresi tra il 1957 ed il 1961 e' stato accreditato nei confronti
degli iscritti alla gestione CD/CM un numero variabile di contributi giorna-
lieri.
Com' e' noto, tale sistema e' stato poi modificato dalla legge 9 gennaio
1963, n.9, che ha previsto per ciascun anno un accredito di contributi in
misura fissa, pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 giornate per le donne
e i giovani.
Lo stesso provvedimento ha fornito, all'art.5, la disciplina di carattere
generale per l'accertamento del diritto a pensione a carico della gestione
CD/CM. In base a tale disciplina non potevano essere computati, per
ciascun anno, piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e piu'
di 104 contributi per le donne e i giovani. A seguito dell' equiparazione
dei requisiti minimi di contribuzione per le donne ed i giovani a quelli
in vigore per gli uomini, operata, com' e' noto, dall'art.17 della
legge 3 giugno 1975, n.160, con effetto dal 1 gennaio 1975, i contributi
versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani fino al 31
dicembre 1974 sono stati rivalutati con il coefficiente 1,50.
Ai fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971, l' art.24 della
stessa legge n.9/1963 ha stabilito che i contributi complessivamente
versati per il periodo 1957/1961 venissero ragguagliati ad un contributo
annuo ogni 104 contributi giornalieri.
Considerato peraltro il carattere esclusivamente transitorio e limitato
della disciplina contenuta nel richiamato art.24, la stessa non puo'
trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
Da cio' consegue un duplice ordine di effetti:
- per l'accertamento del diritto a pensione in regime "normale", il "taglio"
dei contributi entro i limiti di legge deve essere operato anno per anno
anche per il periodo 1957/1961, senza possibilita' di travaso di contributi
da un anno all'altro;
- possono essere considerati interamente coperti di contribuzione soltanto gli
anni per i quali risultino versati almeno 156 contributi giornalieri, una
volta operata, per le donne e i giovani, la rivalutazione prevista dal 4
comma dell' art. 17 della legge n. 160/1975.
1.3 - Criteri di valutazione, ai fini del diritto a pensione a
carico della gestione CD/CM, della contribuzione agricola
giornaliera
(art.17, 4 comma, della legge 3 giugno 1975, n.160;
circolare n.60025 Prs. ed altri Servizi del 14 maggio 1976,
punto II)
Quesito
Applicabilita' della rivalutazione prevista dall'art.17, 4 comma, della legge
3 giugno 1975, n.160, ai contributi agricoli versati in favore di donne o
giovani per periodi successivi al 31 dicembre 1974, ai fini del raggiungi-
mento dei requisiti per il diritto a pensione a carico della gestione CD/CM.
Chiarimenti
L' art. 17 della legge n. 160/1975, nell' estendere dal 1 gennaio 1975
alle donne ed ai giovani i piu' elevati requisiti per il diritto a pensione
richiesti nella gestione CD/CM per gli uomini, ha previsto la rivaluta-
zione, oltre che della contribuzione versata in loro favore nella stessa
gestione per i periodi anteriori al 1975, anche dei contributi versati
in qualita' di giornalieri di campagna in numero inferiore a 156 per anno.
Per la rivalutazione di quest' ultima contribuzione non sono indicati limiti
temporali particolari ne' sono richieste specifiche condizioni.
In considerazione della genericita' del dettato legislativo, si ritiene che,
ai soli fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il
diritto a pensione nella gestione CD/CM, anche la contribuzione agricola
giornaliera versata in favore delle donne e dei giovani per periodi succes-
sivi al 31 dicembre 1974 abbia titolo alla rivalutazione in questione, fermo
restando ovviamente che il numero dei contributi computabili in ciascun anno
non puo' comunque essere superiore a 156.
2 - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE
AI FINI DEL CALCOLO DELLE PENSIONI DEI LAVORATORI
AUTONOMI SECONDO I CRITERI VIGENTI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE
N. 233/1990
Quesito
Modalita' di determinazione della contribuzione I.V.S. utile per il calcolo
della pensione in forma contributiva, in corrispondenza di periodi
successivi all' entrata in vigore del sistema di versamento dei contributi
ex D.M. 5 febbraio 1969.
Chiarimenti
Nei casi in cui, in sede di liquidazione di una pensione a carico di
una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, debba essere valutato,
ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, un periodo di
assicurazione quale lavoratore dipendente comune per il quale la relativa
contribuzione sia stata versata o accreditata con il sistema retributi-
vo, la contribuzione I.V.S. da attribuire a tale periodo in
corrispondenza di ciascuna retribuzione deve essere determinata in base alle
classi di contribuzione di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, come sostituite, con effetto dal 1 gennaio 1981, dalle
tabelle C e D allegate alla legge 26 settembre 1981, n.537.
Tale criterio tiene conto del disposto dell'articolo 28 della legge 3
giugno 1975, n. 160, il quale, nello stabilire la percentualizzazione
del contributo base, ha espressamente previsto che, ai fini della deter-
minazione della pensione secondo il sistema contributivo, rimanessero
ferme le classi di contribuzione in questione.
3 - APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 23,24,25 E
26 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1984, N. 413, ALLE PENSIONI A CARICO
DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Quesito
Possibilita' di valutazione, ai fini della liquidazione della pensione in
una gestione dei lavoratori autonomi, della contribuzione accreditata
in favore dei lavoratori marittimi iscritti all'A.G.O. ai sensi degli
articoli da 23 a 26 della legge n. 413/1984.
Chiarimenti
La legge n. 413/1984, nel sopprimere la Cassa nazionale per la previdenza
marinara prevedendo dal 1 gennaio 1980 l'iscrizione dei lavoratori marittimi
all'assicurazione generale obbligatoria, ha introdotto per tali lavoratori,
con gli articoli da 23 a 26, particolari benefici ai fini della liquidazione
del trattamento pensionistico.
Tali benefici si sostanziano in un prolungamento temporale dei periodi da
valutare agli effetti della concessione della prestazione.
Da parte di qualche Sede e' stato posto il problema
dell'applicabilita' dei benefici stessi nei casi in cui la pensione
debba essere liquidata a carico di una gestione dei lavoratori autonomi
con il cumulo della contribuzione versata nell'A.G.O.
Al riguardo, va considerato che nell'ipotesi in questione si opera una
valutazione nella gestione speciale della posizione assicurativa costituita
nell'A.G.O., per cui tale posizione deve essere utilizzata nella sua
integrale consistenza e quindi maggiorata anche dei benefici previsti
dalla legge n.413 in questione, nei casi in cui l'assicurato abbia
diritto all'applicazione di tali benefici.
Tale criterio trova conferma, dopo l'entrata in vigore della legge n.233/1990,
nel disposto dell' art. 16 della stessa legge, il quale, ai fini della
determinazione della misura delle pensioni liquidate con il cumulo di
periodi assicurativi fatti valere in piu' gestioni, stabilisce che la quota di
pensione relativa ai periodi di assicurazione nell'A.G.O. sia determina-
ta con i criteri in vigore in tale assicurazione.
4 - CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED IN UNA DELLE
GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Quesito
Possibilita' di liquidare la pensione in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi in presenza dei requisiti per il diritto a pensione nell'A.G.O.
Chiarimenti
E' stato segnalato che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1990,
n.233, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, si
verifica con una certa frequenza che assicurati che hanno maturato i
requisiti per il diritto a pensione sia nell'A.G.O. che in una
gestione speciale dei lavoratori autonomi richiedano la liquidazione della
pensione nella gestione speciale, in quanto di importo piu' favorevole.
Al riguardo, come gia' chiarito al punto 13 della circolare n.36 del 9 febbra-
io 1990, si ritiene che sia rispondente alla "ratio" della normativa vigente,
chiaramente ispirata a garantire agli interessati il trattamento di maggior
favore, riconoscere la possibilita' di liquidare la prestazione a carico
della gestione speciale, se piu' favorevole.
Ovviamente, tale possibilita' deve essere riconosciuta qualunque sia la
prestazione richiesta.
Peraltro, ad evitare successive contestazioni, si richiama l'esigenza
che la liquidazione della pensione in una gestione diversa dall'A.G.O., pur
in presenza dei requisiti per il diritto a pensione in quest' ultima gestio-
ne, sia effettuata solo su espressa richiesta dell'interessato.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA

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