Eureka Previdenza

Circolare 245 del 15 novembre 1984

Oggetto:
Artt. 6 e 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recante "misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica ...". Applicabilità alle pensioni di categoria TT, EL, DZ, ES, GAS e CL.

Con circolari n. 60091 A.G.O. - n. 19603 O/244
del 30 dicembre 1983 (1) e n. 53599 A.G.O. - n. 20250
O/241 del 27 dicembre 1983 (2) sono stati, tra
l'altro, forniti alle Sedi i principi relativi
all'applicazione, nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, delle disposizioni concernenti
rispettivamente gli artt. 6 e 8 del D.L. 12 settembre
1983, n. 638 (4); sull'argomento sono anche
intervenute delibere del Consiglio di Amministrazione.
Problemi interpretativi hanno comportato le norme
in esame anche per quanto attiene alla loro
applicabilita' ai Fondi indicati in oggetto,
considerati nella loro tradizionali distinzione tra
Fondi sostitutivi e Fondi integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria, per cui il
Consiglio di Amministrazione, in rapporto, altresi',
ai pareri dei rispettivi Comitati di gestione, hanno
assunto proprie decisioni in merito, con deliberazioni
n. 149 e 150 del 15 giugno 1984.
Cio' premesso, si forniscono, per opportuna
conoscenza, indicazioni in ordine a quanto innanzi
rappresentato, quali strumenti cui ricorrere in caso
di perplessita' e per consentire alle Sedi di poter
rispondere ai quesiti che iscritti e pensionati dei
predetti Fondi dovessero porre, considerato che la
liquidazione e la gestione delle prestazioni relative
sono accentrate presso questa Direzione Generale.
2) Sull'applicazione del citato art. 6, L. n.
638/1983, ai Fondi sostitutivi dell'A.G.O. (TT, EL,
DZ), non sono sorti dubbi, in quanto la norma e', al
riguardo, esplicita; essa, infatti, precisa che
l'integrazione al trattamento minimo non spetta sulle
pensioni a carico delle gestioni sostitutive,
esonerative ed esclusive dell'A.G.O., in presenza di
determinati redditi dei soggetti interessati: anche le
predette gestioni prevedono, infatti, forme di
integrazione ad una misura minima.
Nonostante che i Fondi integrativi dell'A.G.O. (Es
e Gas) non siano stati espressamente menzionati fra le
gestioni destinatarie della norma in esame, il
Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto applicabile
il citato art. 6, L. n. 638/1983, anche agli stessi,
considerandoli ricompresi nello spirito della norma
nel piu' ampio concetto di assicurazione generale
obbligatoria di cui costituiscono forme particolari.
3) Per quanto riguarda l'art. 8 della legge n.
638/1983 che, come e' noto, costituisce un comma
aggiuntivo dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.
636 (5), che disciplina l'invalidita' nell'A.G.O., il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato la non
applicabilita' dell'art. 8 citato alle pensioni di
categoria TT, EL, DZ, ES e GAS.
Infatti, il riferimento effettuato dalle normative
dei singoli Fondi alla disciplina dell'A.G.O. opera
esclusivamente in relazione al concetto di capacita'
di guadagno e non consente l'estensione ai citati
fondi della residua disciplina, propria
dell'assicurazione comune. Inoltre, al pari di ogni
altro trattamento di pensione, anche quello per
invalidita' e' subordinato, nei Fondi di cui trattasi,
all'essenziale condizione della cessazione dal
servizio, con la conseguenza che l'assegnazione della
pensione ha, di massima, carattere di definitivita' e
irrevocabilita'. Tuttavia, per quanto concerne i Fondi
integrativi (Es-Gas), la norma in questione trova, in
ogni caso, applicazione sulla quota di pensione a
carico dell'A.G.O., compresa nel trattamento
complessivo dovuto dai citati Fondi. Il che comporta,
anche nei confronti dei pensionati delle predette
categorie, la verifica della compatibilita' della
pensione di invalidita' a carico della gestione
generale, rispetto al livello del reddito da lavoro:
restano, quindi, fermi i provvedimenti di non
attribuzione o di sospensione della pensione A.G.O. ex
art. 8, L. n. 638/1983, che non incidono pero' sul
godimento della pensione in pagamento, il cui onere
viene ad essere sopportato interamente dal Fondo
speciale.
Di conseguenza, qualora nei riguardi dei titolari
di pensione dei predetti Fondi integrativi risultino
gli estremi per l'applicazione della disciplina di cui
all'art. 8, e quindi la sospensione del trattamento
A.G.O., dovra' esserne data immediata comunicazione a
questa Direzione Generale - Servizio Fondi Speciali di
Previdenza - per i relativi adempimenti di competenza.
4) Una particolare attenzione va rivolta al Fondo
di previdenza per il clero e per i ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
tenuto conto che il Fondo in parola, disciplinato
dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903 (6), non e' ne'
sostitutivo, ne' integrativo, ne' esclusivo, ma
compatibile con l'A.G.O..
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, con
la citata deliberazione n. 150 del 15 giugno 1984, ha
stabilito che gli artt. 6 e 8 del D.L. 1983/463, non
sono applicabili alle pensioni erogate dal Fondo.
Per quanto concerne l'art. 6 citato, e' stato,
infatti, ritenuto che detto Fondo, per le sue
particolari caratteristiche, non rientra in alcuna
delle gestioni previdenziali espressamente previste
dall'articolo stesso. Tale esclusione trova ulteriore
riscontro nella circostanza che nel Fondo, per la
determinazione degli importi delle pensioni, non e'
previsto un trattamento minimo; il riferimento al
trattamento minimo dell'A.G.O. costituisce, infatti,
solo un "parametro" al quale si ricorre per
l'attribuzione della quota di pensione concernente i
primi dieci anni di contribuzione: artt. 11 e 12, L.
n. 903/1973.
La non operativita' dell'art. 8, L. n. 638/1983,
e' invece motivata dalla considerazione che le
pensioni di invalidita' a carico del Fondo vengono
concesse in presenza di invalidita' "specifica", e il
rinvio della normativa del Fondo all'assicurazione
generale obbligatoria per la pensione di invalidita'
ai ridotti allo stato laicale o esonerati dalle
funzioni (art. 13, L. numero 903/1973) non ha
carattere dinamico e omnicomprensivo, operando, per
questo aspetto, unicamente in relazione al principio
concernente l'accertamento dello stato invalidante.
Pertanto, qualora le Sedi abbiano sospeso il
pagamento delle pensioni di invalidita', le stesse
dovranno provvedere - ove non vi abbiano gia' dato
luogo - al loro ripristino.
Tenuto conto, peraltro, che le disposizioni sopra
menzionate hanno riflessi sull'entita' dei trattamenti
erogati dal Fondo (7), le Sedi, ogni qualvolta
procederanno, in applicazione del menzionato articolo
8, alla sospensione della pensione di categoria CL,
dovranno darne apposita comunicazione a questa
Direzione Generale, Servizio Fondi Speciali di
Previdenza; cio' affinche si possa provvedere a porre
in pagamento, nell'intero importo, la pensione del
Fondo prima corrisposta, con la riduzione di un terzo,
ai sensi dell'art. 18, L. n. 903/1973.
Analogamente, qualora vengano a determinarsi
condizioni di reddito tali da consentire il ripristino
della pensione di invalidita' nell'A.G.O., dovra'
esserne data notizia a questa Direzione Generale per
reintrodurre la trattenuta del terzo sulla pensione a
carico del Fondo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3364.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3345.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537.
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(5) V. "Atti ufficiali" 1939, pag. 249.
(6) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 32.
(7) L'art. 18 della L. 22 dicembre 1973, n. 903,
prevede la trattenuta di un terzo sulla pensione in
caso di titolarita' di altro trattamento
pensionistico.

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