Normativa dal 1° gennaio 2017 (circ.90/2017)
L’articolo 1, comma 206, lettera a), della legge n. 232 del 2016 ha altresì disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 24, comma 17-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili), alle pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Resta fermo che, ai sensi dell’, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine di cui all’ comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Il differimento di cui all’, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.
Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2017 il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2017 (per gli iscritti ai Fondi FS e IPOST ed alla Gestione pubblica), ovvero, al 1° febbraio 2017 (per gli iscritti all’AGO ed ai Fondi sostitutivi dell’AGO).
Con riferimento al personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti sempreché alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di certificazione oltre i termini di legge indicati al precedente punto 3 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il posticipo della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
Le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni.
Le domande di pensione presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011 dai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, i soggetti risultino beneficiari delle disposizioni in parola.