Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2014 Messaggio 3475 del 21 marzo 2014
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3313
Messaggio 3475 del 21 marzo 2014
Oggetto:
Carta acquisti sperimentale
Premessa
Con il messaggio n. 12249 del 30 luglio 2013 sono stati illustrati i requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio relativo alla carta acquisti sperimentale (art. 60, commi 1-4, del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012), le modalità di presentazione delle domande, la gestione istruttoria sia di competenza dei Comuni rientranti nella sperimentazione sia dell’Istituto nonché l’iter per la formazione della graduatoria.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità di gestione dell’intera sperimentazione, dal momento che sono ormai completate le attività per la definizione degli elenchi dei beneficiari.
Decreto integrativo
Con il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati precisati e meglio specificati alcuni termini genericamente trattati nel precedente decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (allegato 1).
Nel decreto sono stati meglio definiti anche alcuni adempimenti sia a carico dell’Istituto sia dei Comuni interessati alla sperimentazione.
In particolare:
per i trattamenti economici (art. 1) si modifica l’art. 4, del decreto per tener conto dei seguenti elementi:
la soglia relativa ai trattamenti economici viene annualmente aumentata della percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2014 la soglia dei trattamenti sarà pertanto pari a 607,20 euro mensili;
nel valore complessivo dei trattamenti non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale;
i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito dei progetti personalizzati di presa in carico.
Beneficio concesso (art. 2)
Nel calcolo dei componenti familiari utili per stabilire l’importo del beneficio erogabile devono essere escluse le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli.
Progetti personalizzati di presa in carico e verifica dei requisiti e gestione di eventuali richieste di riesame (art. 3)
Sono state apportate delle modifiche riguardanti la tempista dei progetti di presa in carico dai parte dei Comuni nei quali risiedono i nuclei beneficiari.
Ulteriori modificazioni sono state apportate nella parte riguardante l’iter relativo alla gestione delle domande e dei ricorsi.
In particolare è stato stabilito che una volta completato l’iter relativo alla fase dei ricorsi, i Comuni inviano all’Istituto la graduatoria definitiva e, sulla base di questa, l’Istituto invia al gestore del servizio l’elenco dei richiedenti i cui nuclei rientrano nel budget assegnato a ciascun Comune.
Acquisizione delle domande
L’invio delle domande presentate presso i Comuni di residenza doveva essere effettuato con flusso informatico; l’Istituto, per agevolare l’inserimento delle domande da parte dei Comuni, ha predisposto un apposito applicativo, che è stato utilizzato da: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Venezia e Verona.
L’applicativo verrà altresì utilizzato da tutti i Comuni per integrare e/o modificare le domande sospese a qualsiasi titolo.
Cruscotto domande presentate
Al fine di fornire una più puntuale informazione in esito alle lavorazioni delle singole richieste, utilizzando la stessa procedura a disposizione dei Comuni, sarà prevista anche per il personale dell’Istituto la visualizzazione di tutte le domande presentate, suddivise per Comune di residenza.
Elaborazione
L’Istituto, una volta effettuate le verifiche di propria competenza, ([1]) invia la lista con la graduatoria provvisoria a ciascun Comune; nella lista sono evidenziati gli esiti relativi a ciascun nucleo familiare.
Successivamente ciascun Comune pubblica la graduatoria provvisoria ed invia altresì l’esito dell’elaborazione a tutti i richiedenti, per permettere agli esclusi la possibilità di ricorrere in merito all’esito riscontrato
Gestione ricorsi
I Comuni provvedono alla ricezione dei ricorsi e provvedono autonomamente, dopo aver ricevuto idonea documentazione, all’esame degli stessi stabilendo il diritto alla prestazione; nei casi dubbi, dando priorità alle autocertificazioni presentata dai richiedenti, le domande verranno poste in graduatoria utile come accolte ma verrà tenuto in sospeso il pagamento di quanto dovuto fino a quando l’Istituto, per la parte di propria competenza, non accerterà la veridicità di quanto dichiarato.
A tal fine, in questa prima fase sperimentale, senza coinvolgere direttamente le strutture INPS presenti nei Comuni interessati alla sperimentazione, è stato costituito un gruppo di lavoro gestito direttamente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile.
Graduatoria definitiva
Una volta scaduti i termini di presentazione dei ricorsi ed esperiti tutti i ricorsi presentati, sarà possibile formare la graduatoria definitiva.
Solo in questo momento sarà possibile stabilire quanti nuclei potranno effettivamente beneficare delle somme messe a disposizione, rientrando nel budget assegnato a ciascun Comune.
Verrà pertanto stabilito l’importo mensile spettante in base al numero dei componenti il nucleo familiare e tale importo verrà rapportato ad anno (essendo la sperimentazione della durata di un anno).
La graduatoria verrà chiusa a partire dal nucleo che per ultimo potrà ottenere il beneficio per l’intero anno.
Dal momento che le fasi di acquisizione delle domande e di controllo dei requisiti nonché di definizione degli elenchi dei beneficiari si sono protratte nel tempo e che, di conseguenza, è stato necessario prevedere un ulteriore periodo per la gestione dei ricorsi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deciso di provvedere nel frattempo ad attivare la carta per quei nuclei familiari che hanno un posto in graduatoria provvisoria tale da garantirgli comunque il beneficio rispetto al budget a disposizione di ciascun comune.
I riferimenti di tali nuclei saranno resi disponibili alle strutture territorialmente interessate non appena concluse le fasi di definizione del flusso informativo.
Il Direttore generale
Nori
[1] Messaggio n. 12249 del 30 luglio 2013, punto 4