Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 2014 Circolare 99 dell'8 agosto 2014
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Circolare 99 dell'8 agosto 2014
OGGETTO:
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013). Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
SOMMARIO:
1. Quadro normativo
2. Fondi di solidarietà
2.1 I Fondi di solidarietà ex articolo 3, comma 4
2.2 Adeguamento dei Fondi esistenti ex articolo 3, comma 42 e seguenti
2.3 I Fondi facoltativi ex articolo 3, comma 12
2.4 I Fondi alternativi ex articolo 3, comma 14
2.5 Il Fondo residuale ex articolo 3, comma 19
2.6 Ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà ex articolo 3
3. Prestazioni
3.1 Contribuzione correlata
4. Finanziamento
5. Comitato amministratore
6. Principio del pareggio di bilancio
L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).
Il comma 185 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) modifica alcune previsioni dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 precisando il quadro normativo dei Fondi di solidarietà. In particolare, viene soppresso il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei Fondi obbligatori, di cui al comma 4, alternativi di cui al comma 14 e residuale di cui al comma 19, nonché alle procedure di adeguamento dei Fondi esistenti di cui all’articolo 2, comma 28, legge n. 662/1996 (commi da 42 a 45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012).
2. FONDI DI SOLIDARIETA’
2.1 FONDI DI SOLIDARIETA’ EX ARTICOLO 3, COMMA 4
L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche
l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.
2.2 ADEGUAMENTO DEI FONDI ESISTENTI EX ARTICOLO 3, COMMA 42
Con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che recepiscono gli accordi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le discipline dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 devono essere adeguate alle norme della legge n. 92/2012.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina del Fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004, deve essere adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Con le medesime modalità è adeguata alle norme previste dalla legge n. 92/2012 la disciplina del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adeguerà la disciplina sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
Come previsto dalla norma, l’entrata in vigore dei decreti di adeguamento determina l’abrogazione del decreto recante il regolamento del relativo Fondo preesistente.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 477 del 27 novembre 1997 (c.d. regolamento quadro);
c) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (settore Ferrovie dello Stato);
Il DL n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, all’articolo 13, comma 22, ha abrogato il comma 47, lettera c), articolo 3, della Legge n. 92/2012, lasciando in vigore, pertanto, l’articolo 1-ter del DL n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, concernente il Fondo speciale del Trasporto Aereo.
2.3 I FONDI FACOLTATIVI EX ARTICOLO 3, COMMA 12
La legge n. 92/2012 prevede che, facoltativamente, possano essere costituiti i Fondi di solidarietà di cui al comma 4, con le medesime modalità richiamate per l’istituzione obbligatoria, in favore di settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Tali Fondi hanno la finalità di assicurare le medesime prestazioni che possono perseguire i Fondi di solidarietà ex comma 4:
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
2.4 I FONDI ALTERNATIVI EX ARTICOLO 3, COMMA 14
La legge n. 92/2012 prevede che, in alternativa al modello dei Fondi di solidarietà ex articolo 3 comma 4, citati sopra, e con riferimento ai settori di cui al comma 4, nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della legge, consolidati sistemi di bilateralità, come nel settore dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali ovvero dei Fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.
I fondi alternativi devono prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate (art. 3, comma 14).
A seguito della predetta confluenza del Fondo interprofessionale nel Fondo bilaterale restano in vigore gli obblighi contributivi sanciti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000, e le risorse sono vincolate alle finalità formative.
Gli accordi ed i contratti collettivi definiscono:
a) un’aliquota di finanziamento ordinario non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del Fondo di solidarietà bilaterale;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione, ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tenendo presente in via previsionale, l’andamento del relativo settore;
d) la possibilità di far confluire al Fondo quota parte del contributo stabilito per l’eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
e) criteri e requisiti per la gestione dei Fondi.
In considerazione delle suddette finalità dei Fondi alternativi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali, vengono dettati i criteri per determinare i requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti preposti alla loro gestione, per la contabilità e con la finalità di rafforzare la funzione di controllo sulla gestione.
2.5 IL FONDO RESIDUALE EX ARTICOLO 3, COMMA 19
Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati, è previsto altresì che dalla data del 1° gennaio 2014 si provveda all’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale, disciplinato al comma 19. In particolare, la norma ha stabilito l’obbligo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un Fondo di solidarietà residuale nel caso in cui, per i settori e soggetti richiamati, non siano stati stipulati accordi o contratti collettivi volti all’attivazione di Fondi di solidarietà di settore.
Il Fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Con l’articolo 1, comma 185, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) è stato, inoltre, previsto che qualora vengano sottoscritti nuovi accordi al fine di costituire Fondi di solidarietà di cui al comma 4, riguardanti settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo residuale, tali datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di appartenenza.
Rimane ferma, altresì, la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate dal Fondo residuale ed i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al medesimo Fondo. A tal fine, il Comitato amministratore del Fondo residuale può proporre, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, che i datori di lavoro del relativo settore restino obbligati alla corresponsione della contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.
E’ stata, infine, prevista la sospensione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19, qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione ed all’adeguamento di Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4.
La sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed opera fino al completamento delle medesime procedure e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2014.
In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà entro il 31 marzo 2014, l'obbligo contributivo a favore del Fondo residuale è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.
Si evidenzia, inoltre, che non sono riconosciute le prestazioni previste dal Fondo residuale con riferimento al periodo di sospensione dell’obbligo contributivo.
2.6 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ EX ARTICOLO 3
Sulla base degli accordi collettivi o dei contratti collettivi, i decreti interministeriali determinano l’ambito di applicazione dei Fondi con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.
Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al Fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
I Fondi di solidarietà di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.
I suddetti Fondi possono, altresì, erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi facoltativi ex articolo 3, comma 12, si rimanda al paragrafo relativo ai suddetti Fondi.
In via sperimentale è riconosciuta per gli anni dal 2013 al 2015 l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012 ai lavoratori sospesi per crisi aziendale od occupazionale, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4. La condizione per usufruire di tale indennità è che vi sia un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell’indennità stessa, a carico dei Fondi di solidarietà ex comma 4 ed ex comma 14 (art. 3, comma 17). La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti di lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di cassa integrazione guadagni e nei casi di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate ed a tempo parziale verticale.
Durante il periodo di erogazione della prestazione di cui al comma 31 (assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale), i Fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono a versare alla Gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione correlata può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32:
- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
La contribuzione dovuta è computata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, attribuendo per ciascuna settimana un valore retributivo “pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
La legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà prevedano tre tipologie di finanziamento delle prestazioni, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
a) Contributo ordinario.
I nuovi Fondi sono finanziati da un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, la cui misura è determinata dai decreti interministeriali in modo da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate all’avvio dell’attività del Fondo e del suo svolgimento, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
Nei Fondi istituiti per settori e classi di ampiezza coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali, gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il Fondo sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, a carico delle imprese cui si applicano le norme in materia di indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991.
b) Contributo addizionale.
Il datore di lavoro che ricorre alla prestazione dell’assegno ordinario ex comma 31, per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all’1,5 per cento.
c) Contributo straordinario.
Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Alla gestione di ciascun Fondo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvede un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il Presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
Sono compiti del Comitato:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
Qualora si evidenzino profili di illegittimità inerenti le delibere adottate dal Comitato amministratore, è previsto che il Direttore generale dell’INPS possa sospenderne l’esecuzione.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, e successive modificazioni; entro i tre mesi successivi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
6. PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
I Fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 dell’articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite (art. 3, comma 27).
I Fondi istituiti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 19, hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Gli oneri di amministrazione di ciascun Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.
Il Direttore Generale
Nori