Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Periodi coincidenti

(circ.9/2008)

L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, come novellato dal citato articolo 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247 del 2007 prevede che sia possibile cumulare i periodi contributivi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, posseduti in ciascuna gestione (dal 1° gennaio 2012 lart. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni ( circ.35/2012). 

Al punto 8 della citata circolare n. 69 del 9 maggio 2006 è stato specificato che per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
Allo stesso modo deve essere considerata una ed una sola volta l’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione ai fini del raggiungimento del limite minimo dei tre anni in presenza di periodi coincidenti.
Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni ed interamente nella gestione in cui si decide di neutralizzare tali periodi.

Totalizzazione

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006

Periodi coincidenti

(circ.9/2008)

L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, come novellato dal citato articolo 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247 del 2007 prevede che sia possibile cumulare i periodi contributivi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, posseduti in ciascuna gestione (dal 1° gennaio 2012 lart. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni ( circ.35/2012). 

Al punto 8 della citata circolare n. 69 del 9 maggio 2006 è stato specificato che per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
Allo stesso modo deve essere considerata una ed una sola volta l’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione ai fini del raggiungimento del limite minimo dei tre anni in presenza di periodi coincidenti.
Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni ed interamente nella gestione in cui si decide di neutralizzare tali periodi.

Esempio 1

 

ESEMPIO 1

ANNO

GESTIONE 1

GESTIONE 2

GESTIONE 3

1985

 

X

 

1986

 

X

 

1987

X

X

 

1988

X

X

 

1989

 

X

 

1990

X

X

 

1991

X

X

 

1992

X

   

1993

   

X

1994

   

X

1995

   

X

1996

   

X

1997

   

X

1998

   

X

1999

   

X

2000

   

X

2001

   

X

2002

   

X

2003

   

X

2004

   

X

2005

   

X

Il lavoratore presenta periodi coincidenti nel triennio 1987-1989.
In tale caso si procede ad una “neutralizzazione” dei tre anni interamente nella Gestione 1 o nella Gestione 2. In entrambi i casi si perde il requisito dei sei anni minimi e, pertanto, una delle due gestioni non può essere inclusa nella totalizzazione.
Non è, infatti, possibile “neutralizzare” un anno nella “Gestione 1” e due anni nella “Gestione 2”.

Esempio 2

ESEMPIO 2

Non si è, invece, in presenza di “neutralizzazione” parziale su più Gestioni nel caso in cui si debba procedere alla “neutralizzazione” di interi periodi contributivi coincidenti in più Gestioni.

ANNO

GESTIONE 1

GESTIONE 2

GESTIONE 3

1981

X

   

1982

X

   

1983

X

   

1984

X

X

 

1985

X

X

 

1986

 

X

 

1987

 

X

 

1988

 

X

 

1989

 

X

X

1990

 

X

X

1991

 

X

X

1992

 

X

X

1993

 

X

X

1994

   

X

1995

   

X

1996

   

X

1997

   

X

1998

   

X

1999

   

X

2000

   

X

2001

   

X

2002

   

X

2003

   

X

2004

   

X

2005

   

X


Il lavoratore presenta periodi coincidenti nella “Gestione 1” e nella “Gestione 2” nel triennio 1983-1985 e periodi coincidenti nella “Gestione 2” e nella “Gestione 3”, nel periodo 1988-1993.

In tal caso, nel considerare i periodi coincidenti da “neutralizzare”, occorrerà valutare prima i periodi contributivi posseduti nella “Gestione 1” e nella “Gestione 2”.
L’anzianità contributiva posseduta nella “Gestione 1” è inferiore a quella posseduta nella “Gestione 2”; se la “neutralizzazione” operasse nella “Gestione 1” la stessa verrebbe esclusa dalla totalizzazione poiché i periodi contributivi non coincidenti residui sarebbero inferiori ai tre anni.
Debbono, pertanto, essere esclusi dal calcolo i periodi contributivi coincidenti della “Gestione 2”.
Si passerà, successivamente, a valutare i periodi contributivi coincidenti posseduti nella “Gestione 2” e nella “Gestione 3”.
Se la “neutralizzazione” operasse nella “Gestione 2” questa sarebbe esclusa dalla totalizzazione, poiché i periodi contributivi non coincidenti residui (“neutralizzazione” Gestione 1 e Gestione 2 – “neutralizzazione” Gestione 2 e Gestione 3) sarebbero pari a 2 anni.
Neutralizzando, invece, i periodi contributivi coincidenti posseduti nella “Gestione 3”, il lavoratore può utilizzare i periodi contributivi di tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto.

Esempio 3

ESEMPIO 3

In ogni caso, il criterio generale da seguire nella scelta della gestione ove procedere alla “neutralizzazione” dei periodi contributivi coincidenti deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore.

ANNO

GESTIONE 1

GESTIONE 2

GESTIONE 3

1985

 

X

 

1986

 

X

 

1987

X

X

 

1988

X

X

 

1989

 

X

 

1990

X

X

 

1991

X

X

 

1992

X

   

1993

   

X

1994

   

X

1995

   

X

1996

   

X

1997

   

X

1998

   

X

1999

   

X

2000

   

X

2001

   

X

2002

   

X

2003

   

X

2004

   

X

2005

   

X

In questo caso nel considerare i periodi coincidenti da “neutralizzare” ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione si valuteranno prima i contributi della “Gestione 1” e della “Gestione 2”. L’anzianità contributiva posseduta nella prima gestione è inferiore a quella posseduta nella seconda, ma se la “neutralizzazione” operasse in quest’ultima gestione (la quale ha una maggiore anzianità contributiva indispensabile per il raggiungimento del diritto a pensione) la stessa verrebbe esclusa dalla totalizzazione in quanto i periodi contributivi non coincidenti residui sarebbero pari a 2 anni. Pertanto, debbono essere esclusi dal calcolo i periodi coincidenti della “Gestione 1”. Si procederà poi a sommare l’anzianità contributiva posseduta nella “Gestione 2” con l’anzianità contributiva complessiva maturata nella “Gestione 3”, raggiungendo (e superando) i 20 anni di contribuzione non coincidenti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione, che il lavoratore in questione potrà chiedere al compimento dei 65 anni di età.
Questo criterio consente di includere la gestione dove vi sia contribuzione sufficiente al raggiungimento del diritto a pensione.

Esempio 4

ESEMPIO 4

ANNO

GESTIONE 1

GESTIONE 2

GESTIONE 3

1984

 

X

 

1985

X

X

 

1986

X

X

 

1987

X

X

 

1988

 

X

 

1989

X

X

 

1990

X

X

 

1991

X

X

 

1992

X

   

1993

   

X

1994

   

X

1995

   

X

1996

   

X

1997

   

X

1998

   

X

1999

   

X

2000

   

X

2001

   

X

2002

   

X

2003

   

X

2004

   

X

2005

   

X

Per il raggiungimento del diritto alla prestazione è ininfluente che l’esclusione dei periodi coincidenti venga effettuato nella “Gestione 1” ovvero nella “Gestione 2”.

Si ipotizzi che il “pro rata” della “Gestione 1” sia più alto di quello della “Gestione2”.
In tal caso, verrà inclusa nella totalizzazione la “Gestione 1” anziché la “Gestione 2” (ancorché vi sia stata maturata una maggiore anzianità contributiva) poiché il calcolo è più favorevole al lavoratore.
Questo criterio consente di estendere la totalizzazione a quella gestione ove venga liquidato un trattamento pensionistico “pro quota” più alto.
Ciascun Ente interessato alla totalizzazione sarà tenuto, pertanto, a comunicare all’Ente istruttore i propri periodi di assicurazione e contribuzione nonché la quota di pensione di propria competenza.

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