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Riduzione del cuneo fiscale
Prestazioni pensionistiche
(circ.67/2014)
Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria n. 13095/2006 recepita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 26 giugno 2006.
Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’INPS in favore degli ex dipendenti. L’Istituto provvederà, pertanto, a corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI.
Gli Enti, diversi dall’INPS, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente.
Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito complessivo, limitatamente ai redditi da pensione.