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Riduzione del cuneo fiscale
Ricalcolo dell'importo spettante
(circ.67/2014)
Così come previsto dalla circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno.
Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno.