Eureka Previdenza

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale

(circ.130/2015) (msg.2831/2016)

La somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio  ai soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti e che alla data del 31 luglio  hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre.

Ai pensionati ai quali il beneficio non è stato corrisposto a livello centrale per assenza delle informazioni reddituali sarà inviata a breve apposita lettera (allegato 1) con invito a presentare la relativa richiesta corredata dalla dichiarazione reddituale relativa all’anno precedente.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni private e di spettacolo e sport possono in ogni caso presentare domanda, on line se in possesso di PIN, ovvero rivolgersi a un patronato, per ottenere il beneficio non attribuito.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni pubbliche possono presentare domanda direttamente alla sede INPS.

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensione spettante per un numero limitato di mesi

(msg.24914/2007)

Al punto 4 della circolare 119/2007 è stato fatto presente che "in caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico".
A seguito di chiarimenti chiesti da alcune strutture periferiche si precisa che in caso di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno tra i mesi di possesso del requisito anagrafico deve essere computato, per intero, anche il mese di raggiungimento dell’età.
Si precisa altresì che il beneficio in argomento, nell’importo maturato dal dante causa, e quindi in proporzione ai mesi di vigenza della pensione, deve essere corrisposto agli eredi del pensionato anche in caso di decessi avvenuti anteriormente all'erogazione della quattordicesima.

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

(msg.5662/2014)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.


Requisito contributivo

La somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.

Si precisa che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore tempo per tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il seguente schema:

  • Decorrenza ante 1992:

          Gruppo 1 o A  =    60

          Gruppo 2         = 180

  • Decorrenza da 1.1.1993 a 31.7.1997:

          Gruppo 1       =   120

          Gruppo 2        =  260

  • Decorrenza da 1.8.1997 in poi:

           Raggruppamento “A” = 120

           Raggruppamento “B” = 260

           Raggruppamento “C” = 312

La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.

In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.


Aggiornamento del database

L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2014.

L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2014 della pensione sul quale è corrisposto.

L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni sulle quali spetta la quattordicesima

(circ.119/2007)

L’importo della somma aggiuntiva è determinato come indicato nella Tabella A allegata della legge 127/2007 in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione o cumulo purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge in esame.

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni delle gestioni pubbliche

(msg.5662/2014)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.


Requisiti contributivi

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata


Requisiti reddituali

Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2014.

La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.


Istruzioni per l'anno 2015 (msg.3082/2015)

Nei confronti dei pensionati della gestione dei dipendenti pubblici che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l’anno 2015 è pari ad € 9.786,92 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 752,84 le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta.
La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo degli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).
I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. quattordicesima mensilità riceveranno una comunicazione con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2014 (all. 1 e 2).
In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2014 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2015, dovranno comunicare entro il 18 maggio 2015 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all’anno 2014 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2015 l’importo corrispondente.
I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2015 dovranno presentare l’autodichiarazione reddituale, con l’indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l’anno 2014 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre 2015 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:

  • entro il 30 maggio 2015 per coloro che hanno già percepito nell’anno 2014 la somma aggiuntiva ovvero che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2015;
  • entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.
La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazion

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