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Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Decorrenza
(circ.44/2002)
L’aumento, se risultano soddisfatti i requisiti reddituali, decorre dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo al 31 dicembre 2001).
Ai fini dell’attribuzione dell’incremento della maggiorazione sociale l’articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione.
Al riguardo occorre tener conto che la normativa in esame innova – in presenza di determinate condizioni di età e di reddito - la disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle maggiorazioni sociali di cui agli articoli 1 e 2 della legge n.544, ma anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, e che la decorrenza dell’aumento è fissata al 1° gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.
Per le pensioni in essere il beneficio in argomento decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2002 o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo al 31 dicembre 2001).
Per quanto ovvio si ritiene utile sottolineare che per effetto dell’elevazione dei limiti di reddito operata dall’articolo 38 in esame anche i pensionati, titolari delle prestazioni che non avevano titolo alla maggiorazione sociale fino al 31 dicembre 2001, possono acquisire tale diritto a far tempo dalle date suindicate.
Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di decorrenza della pensione o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo).
Ove alle date suindicate non sussista il requisito reddituale, il beneficio decorrerà dal 1° gennaio dell’anno in cui risulterà eventualmente soddisfatto tale requisito.