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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Calcolo dell'importo
(circ.55/2001)
Ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti n. 157 e n. 158, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
- importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- importo delle ritenute di legge.
Il calcolo degli assegni è effettuato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e cioè:
- con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva;
- con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Fino al 31 dicembre del 2011 il numero di settimane ad incremento dell’anzianità contributiva deve essere attribuito sulla quota B anche nel caso di liquidazione da effettuarsi con sistema misto (msg.11559/2005).