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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
(circ.55/2001) (msg.26/2003)
L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.