Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Modalità particolari di accesso alla pensione Assegni straordinari di sostegno al reddito Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato (normativa ante 92/2012) Erogazione in unica soluzione
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 6577
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato
Erogazione in unica soluzione
(circ.78/2011)
Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere corrisposto in unica soluzione (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
In tale caso viene erogato un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimentovigente alla data di stipulazione dell’Accordo del 15 maggio 2009, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata (articolo 10, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Fondo).
Anche in questo caso è necessario che sussistano in capo al lavoratore i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (48 mesi).