Eureka Previdenza

Programma Garanzia Giovani

Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro

(circ.118/2014)

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

Programma Garanzia Giovani

Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro

(circ.118/2014)

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto (cfr. art. 9, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Il modulo sarà reso disponibile entro qualche giorno dalla pubblicazione della presente circolare; verrà dato avviso del rilascio del modulo con specifico messaggio pubblicato sul sito internet dell’INPS; a scopo informativo si riporta, in allegato alla presente circolare, un fac-simile del modulo (all. n. 2).

Cosa fa l'INPS

Generalmente (fatte salve le precisazioni fornite nel paragrafo seguente, circa la fase di avvio del  sistema informatico di gestione del procedimento) entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione;

N.B. la registrazione e la profilazione avvengono nell’ambito del procedimento sommariamente descritto al paragrafo 2 di questa circolare; nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza, in attesa che  il Ministero del lavoro inviti la Regione o Provincia autonoma competente a provvedere alla profilazione; decorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto alla Regione o alla Provincia autonoma, il Ministero attribuisce direttamente la classe di profilazione e l’Inps prosegue l’iter (cfr. art. 2, co. 4, decreto direttoriale);

  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita;
  • verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza;
  • in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza.

Per le istanze preliminari relative a rapporti da svolgersi nella provincia autonoma di Trento, non è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia diversa.

Ulteriori attività dell'INPS

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.

L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Avvertenza per il datore di lavoro sprovvisto di matricola aziendale

Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, è necessario essere titolari di  posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola).

Nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, l’interessato, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, l’interessato dovrà inviare una comunicazione alla Sede competente per segnalare che ha appena inoltrato una domanda di  iscrizione esclusivamente ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; per tale comunicazione l’interessato potrà avvalersi della funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende”, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Sede, disponibile sul sito internet www.inps.it,  nella sezione “contatti – le sedi Inps”. L’interessato contrassegnerà l’oggetto della comunicazione con la dicitura “iscrizione azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani - D.D. 08/08/2014”.

Le Sedi avranno cura di monitorare giornalmente le comunicazioni pervenute tramite  il cassetto previdenziale aziende e/o tramite e-mail, procedendo immediatamente alla validazione delle domande di iscrizione corrispondenti  - ove non sia intervenuto l’inquadramento automatizzato previsto dalla circolare 80/2014 – e, in ogni caso, provvederanno contestualmente a sospendere  la matricola dalla data fittizia indicata.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire la riattivazione della posizione aziendale precedentemente sospesa e la modifica della data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui l’assunzione del dipendente per il quale era stata  presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo non dovesse avvenire, l’interessato dovrà richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima verrà mantenuta qualora l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.     

Avvertenza per il datore di lavoro sprovvisto di CIDA

Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo per un operaio agricolo è necessario essere titolari della posizione contributiva aziendale denominata “CIDA”; in mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini dell’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2014; pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la D.A. in questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente i CIDA attribuiti con le modalità sopra descritte.

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