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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Calcolo della pensione
Soggetti con 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
A quali pensioni si applica
(circ.74/2015)
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.
Pertanto, le Sedi provvederanno d’ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l’importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l’importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.