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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del Gruppo Poste Italiane
Erogazione in unica soluzione
(circ.95/2015)
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.