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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Cumulabilità
(circ.104/2015)
L’articolo 11 del decreto interministeriale n. 82761/2014 è intitolato “Cumulabilità della prestazione straordinaria” e disciplina l’ipotesi di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
La disposizione regolamentare prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, nei limiti della legislazione vigente. Per i periodi di svolgimento di tali attività, cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):
- all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro e il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del più volte richiamato regolamento del Fondo.