Eureka Previdenza

Circolare 50 del 17 marzo 2016

OGGETTO:     

Articolo 1, commi da 265 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Ulteriori indicazioni e chiarimenti.
Premessa

Con circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

Con la presente, a scioglimento della riserva formulata nella sopra richiamata circolare, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

1.      Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati

1.1       Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.

I)            In relazione agli  accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:

A.  lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:

a)   Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);

b)   da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)

B.  lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende  cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto A.

II)         In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:

a)   entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;

b)   entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

III)       In relazione al periodo di fruizione delle prestazioni in parola si precisa che la durata:

a)   per i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati entro il 30-12-2014, è quella prevista dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della legge n. 223 del 1991; mentre per quelli licenziati il 31-12-2014 e collocati in mobilità dal 1-1-2015, la durata è ridotta ai sensi dell’articolo 46 lettera c) della legge n. 92 del 2012;

b)   per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è quella espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c)   per i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Unicamente ai periodi di fruizione delle indennità di mobilità ordinaria e del TSE 451,  in virtù dell’obbligo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b, della legge n. 223 del 1991, si applica l’articolo 8, commi 6 e 7, della stessa legge, limitatamente alle sospensioni intervenute entro il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

In merito alla facoltà di effettuare i versamenti volontari, riconosciuta solamente ai licenziati entro il 31-12-2012, tale versamento può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti che si collocano oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Inoltre, l’articolo 1, comma 266, della legge n. 208 del 2015, precisa che per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge in argomento, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, come specificato nel comma 265.

Si fa presente che la norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 1° marzo 2016, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Si precisa, altresì, che all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.

Istruzioni operative.

Si rammenta che nell’istruire le domande di salvaguardia in argomento, oltre ai requisiti sopra riportati, dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I.

1.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 265, lettera b)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 1, comma 265, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

1.3 Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 1, comma 265, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 
2)   Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
 
3)    Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.


Come disposto dall’art. 1, comma 265, lettera c), della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle predette lettere b), c) e d) della legge n. 147 del 2013 possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

1.4 Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave

(art. 1, comma 265, lett. d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ciò posto, la disposizione in argomento, a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie (legge n. 124 del 2013 e legge n. 147 del 2014), limita l’accesso al beneficio ai genitori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs. 151 del 2001 (congedo, continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave. Restano pertanto esclusi i soggetti che hanno fruito, nel corso del medesimo anno, di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104 e   successive modificazioni, i quali erano menzionati tra i beneficiari delle precedenti salvaguardie.

Come disposto dall’art. 1, comma 265, lettera d), della legge in esame, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

1.5 Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 1, comma 265, lett. e)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

L’art. 1, comma 265, lettera e), esclude espressamente dalla categoria in argomento i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

2. Monitoraggio delle domande di pensione
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 265, lettera d) (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2 e messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4).

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, del medesimo art. 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

3. Rinvio a precedenti istruzioni

Con riferimento alle istruzioni relative a:

-       Commissioni competenti istituite presso le DTL;

-       Sinergie,

si rinvia a quanto precisato da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, per quanto compatibili.

4. Punto di consulenza “Sportello Amico”

Nel richiedere, da parte di tutte le strutture, una particolare attenzione nei confronti dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio, si ricorda che, con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012, sono state fornite le disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei punti di consulenza “Sportello Amico”, i quali, come più volte rappresentato, sono rivolti a specifici target di utenza caratterizzata da “particolare fragilità sociale ed economica”.

Ciò posto e richiamando anche i contenuti di cui al messaggio n. 10462 del 2013, si ribadisce la necessità di avvalersi di tali punti di consulenza - sia ordinaria che veloce – per la gestione delle fattispecie in argomento.

5. Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti

Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.

Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e dei prosecutori volontari.

Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo, con contratto a tempo determinato.

6. Caselle di posta elettronica

I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

 
      Il Direttore Generale Vicario     
      Vincenzo Damato

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