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Circolare 58 dell'1 aprile 2016
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
SOMMARIO:
Con la presente circolare, sono forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive .
1. Premessa.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 con espresso riferimento ai soggetti assicurati alle Gestioni pubbliche.
A tal fine si delineano gli indirizzi interpretativi consolidati nella prassi vigente presso l’Istituto nella materia in esame applicabili anche alle predette Gestioni pubbliche, tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.
2. Quadro normativo di riferimento.
Come noto, l’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 ad € 100.324,00. Viceversa, per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.
Per le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in materia di applicazione del massimale predetto, si rinvia alla circolare n. 177 del 7 settembre 1996.
Con riferimento alle ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, l’Istituto ha definito i criteri per la corretta applicazione e/o disapplicazione del massimale citato nella circolare n. 42 del 17 marzo 2009.
In particolare, nella predetta circolare si è stabilito che, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i medesimi non sono più assoggettati all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Tale interpretazione, già fornita dall’Istituto nella circolare citata, risulta avallata dalla recente norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla GU n. 302 del 30 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).
Il comma citato, infatti, stabilisce espressamente che <<Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda>>.
Nella citata circolare n. 42 del 2009, inoltre, l’Istituto ha stabilito, per la specifica ipotesi di riscatto, che l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto” con conseguente applicazione del massimale citato.
3. Applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
L’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile introdotto dall’art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 ha una portata generale ed è applicabile non solo alla contribuzione previdenziale dovuta all’assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme sostitutive e esclusive dell’AGO.
Pertanto, anche per i soggetti assicurati alle forme di previdenza obbligatoria gestite dall’ex Inpdap ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è assoggettata alla contribuzione previdenziale nei limiti del predetto massimale annuo. Parimenti, per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996, tale massimale non si applica.
Per le ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, anche per le Gestioni pubbliche risultano applicabili le istruzioni contenute nella citata circolare n. 42/2009.
Anche in questi casi, pertanto, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i datori di lavoro non sono più tenuti all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, come confermato di recente dall’art. 1, comma 280 della legge di stabilità 2016.
Al riguardo, si precisa che l’operatore di sede, nel definire la domanda di riscatto o di accredito di contribuzione figurativa, nel caso in cui in posizione assicurativa accerti retribuzioni superiori al massimale citato, dovrà verificare se dette retribuzioni siano da assoggettare al massimale predetto, alla luce delle nuove indicazioni fornite con la presente circolare.
Si fa riserva, con successivo messaggio, di diramare apposite istruzioni operative sulle retribuzioni da valorizzare come base per il calcolo dell’onere di riscatto.
Per la specifica ipotesi di riscatto, inoltre, conformemente a quanto accade per la generalità dei lavoratori, l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto” con conseguente applicazione del massimale citato.
In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del mancato assolvimento dell’onere economico relativo al riscatto, il quale è nuovamente tenuto all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 citato e al conseguente adeguamento delle denunce pregresse.
4. Restituzione e/o regolarizzazione delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95.
Definiti nei sensi suindicati i criteri per la corretta applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 anche ai datori di lavoro pubblici, si fa presente che la errata disapplicazione del massimale citato in ipotesi in cui il medesimo andava, invece, applicato, avendo comportato un versamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al dovuto, darà luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Per ciò che concerne le retribuzioni accreditate nella posizione assicurativa del lavoratore che superino il massimale, qualora vi sia stata un’errata disapplicazione dello stesso, anche in presenza di un versamento contributivo maggiore al dovuto non rimborsabile per effetto del decorso del termine di prescrizione, le stesse saranno riportate e valutate entro il limite del massimale predetto ai fini delle prestazioni.
Si precisa, a tal proposito, che essendo la contribuzione in questione dovuta ad una forma di assicurazione esclusiva di quella generale, non troverà applicazione il disposto dell’art. 8 del DPR n. 818/1957[1], norma eccezionale in materia di indebito versamento di contribuzione introdotta nell’ambito delle contribuzioni dovute all’AGO, che prevede un duplice effetto: restitutorio della contribuzione accertata come non dovuta per i cinque anni antecedenti all’accertamento stesso e convalidante, ai fini del diritto e della misura della prestazione, di quanto versato in più per i periodi precedenti il detto quinquennio.
Tale norma, infatti, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, pertanto non è applicabile alla fattispecie di indebito versamento di contribuzione a forme di assicurazione obbligatoria esclusive dell’AGO, come nel caso in esame.
In tali ipotesi, pertanto, l’Amministrazione datrice di lavoro, soggetto legittimato alla domanda di rimborso in quanto creditrice della contribuzione versata in misura maggiore, provvederà a richiedere la restituzione dell’indebito nel rispetto del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. e, a sua volta, al rimborso della quota di contribuzione a carico del lavoratore, indebitamente trattenuta al medesimo in misura maggiore.
Viceversa, qualora il datore di lavoro pubblico abbia erroneamente applicato il massimale suddetto, in casi in cui invece lo stesso andava disapplicato secondo i criteri innanzi delineati, e abbia, pertanto, provveduto al versamento di contribuzione in misura minore al dovuto, dovrà procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti. In tal caso, alla luce della definizione del quadro relativo all’applicazione delle disposizioni amministrative adottate dall’Istituto anche alle Gestioni pubbliche, operata dalla presente circolare, la regolarizzazione dovrà avvenire entro il terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, ma con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, nel rispetto dei termini prescrizionali, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 ottobre 1993, come già stabilito nella citata circolare n. 42/2009.
5. Nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.
L’art. 21 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con Legge n. 214 del 2011, ha soppresso l'INPDAP ed ha disposto che le relative funzioni siano attribuite all'INPS. La medesima norma inserisce l’operazione nel quadro più generale del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.
Tenuto conto del suddetto contesto normativo ed al fine di accordare i profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, con la presente circolare si stabilisce che nei confronti dei soggetti in possesso di periodi di contribuzione in più gestioni pensionistiche che chiedono la liquidazione della pensione a carico di una gestione esclusiva del regime generale e che hanno maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.1.2012 in base ai requisiti introdotti dalla legge n. 214 del 2011, trovano applicazione, per la determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione, i criteri già esplicitati, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con la circolare n. 180 del 1996.
Pertanto, ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di suddette pensioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione, versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata e, quindi, si calcola la pensione, purché non ancora utilizzata. Con riferimento agli istituti della riunione e ricongiunzione d’ufficio di servizi prestati con obbligo di iscrizione a due o più casse pensioni a carico dei fondi esclusivi dell’AGO (legge n. 523/1954, DPR n. 1092/1973) e della quota aggiuntiva di pensione di cui alla legge n. 610/1952, ai fini della determinazione del sistema di calcolo, restano fermi i precedenti criteri.
In particolare:
1. --nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto.
2.-- nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate Casse pensioni, può chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro. In tale caso e ferma restando la definitiva cessazione dal servizio, la quota aggiuntiva sarà liquidata secondo le disposizioni previste dall’art. 26 della legge n. 610/1952 e s.m.i..
Il Direttore Generale
Cioffi
[1] D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, art. 8: “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima”.