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Settima salvaguardia - 26.300
Modalità e termine di presentazione delle istanze
(circ.1/2016)
Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.