Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2017 Messaggio 193 del 17 gennaio 2017
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Messaggio 193 del 17 gennaio 2017
Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia).
Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.
I cittadini possono accedere ai servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:
- nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione
- nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;
- nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:
- Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
- Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
- Lavoratori in congedo per figli con disabilità;
- Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera c) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.
Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Crudo Blandamura