Eureka Previdenza

Messaggio 1627 del 13 aprile 2017

L’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 elenca i redditi
computabili ai fini della corresponsione dell’assegno sociale.
La circolare 208 del 24 ottobre 1996, nel fornire i chiarimenti necessari
all’applicazione della norma, precisa che non costituiscono reddito “le indennità
di accompagnamento di ogni tipo”.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che le prestazioni indennitarie
“servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio
personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente
da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione
d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità
reddituale.” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 febbraio 2016, n.
838).
Ciò premesso, è stato posto un quesito circa la natura indennitaria o
meno dell’ "assegno di cura", istituito dalla legge provinciale di
Bolzano 12 ottobre 2017 n. 9. A tale riguardo, si forniscono i seguenti
chiarimenti.
La legge provinciale succitata, avente ad oggetto “Interventi per
l’assistenza alle persone non autosufficienti” ha istituito un beneficio
economico denominato “assegno di cura”, rivolto alle persone non
autosufficienti residenti e stabilmente dimoranti nella Provincia di
Bolzano da almeno 5 anni.
La definizione di non autosufficienza della legge provinciale de quo si
riferisce a una “persona incapace in misura rilevante e permanente
(...) di svolgere le attività quotidiane della vita (...) che necessita
dell’aiuto regolare di un altra persona (…)”.
Il Ministero del Lavoro si è di recente pronunciato nel senso della
natura indennitaria della prestazione - stante la medesima ratio
rispetto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980 n.
18 - e, conseguentemente, della non computabilità ai fini del calcolo
dei redditi rilevanti per l’attribuzione dell’assegno sociale.
Occorre altresì precisare che non costituisce elemento ostativo
all’interpretazione de quo il fatto che i requisiti che perfezionano la
“non autosufficienza” di cui alla legge provinciale suddetta non siano
esattamente sovrapponibili a quelli dell’indennità di
accompagnamento di cui alla legge 18/1980.
Nel prendere atto dell’interpretazione ministeriale, si dispone
l’esclusione degli importi erogati a titolo di assegno di cura, ai sensi
della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007 n. 9, dal computo
del reddito ai fini della corresponsione dell’assegno sociale, nonchè
l’annullamento in autotutela degli eventuali indebiti generati dal
computo.
IL DIRETTORE CENTRALE
ROCCO LAURIA

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