Eureka Previdenza

Messaggio 4811 del 30 novembre 2017

OGGETTO:     

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Reddito di Inclusione. Circolare INPS n. 172 del 22 novembre 2017.  Presentazione e istruttoria delle domande.
      

Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 è stata illustrata la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, denominata Reddito di Inclusione (d’ora in poi ReI).

Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.

Come noto, le domande di ReI possono essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017. Dalla medesima data sono, dunque, operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande di ReI da parte dei Comuni all’Istituto.

1.   Avvio del procedimento: modalità di presentazione della domanda.

La domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2017. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di ReI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.

Il modulo di domanda (allegato alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Istituto che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ricorda che la trasmissione delle domande all’Istituto, da parte dei Comuni, possibile dal 1° dicembre 2017, potrà avvenire attraverso i seguenti tre canali:

a)      inserimento manuale da web, attraverso l’applicazione messa a disposizione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it;

b)      upload da web, attraverso la medesima applicazione;

c)      cooperazione applicativa.

Tutte le indicazioni tecnico-procedurali sulle modalità di trasmissione delle domande tramite l’applicativo web, nonché sulle verifiche istruttorie automatizzate, sono contenute nel manuale tecnico presente nell’applicativo stesso.

Si rammenta, inoltre, che con messaggio n. 4636 del 21 novembre 2017 sono state fornite le indicazioni tecniche ed il tracciato per l’utilizzo dell’upload e della cooperazione applicativa, come modalità di trasmissione delle domande all’Istituto.

La presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, necessario per l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto per la trasmissione delle domande di ReI, possono essere effettuate attraverso le modalità di seguito esposte:

1.   compilazione della richiesta e sottoscrizione della stessa;

2.   invio, a mezzo PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, del modulo compilato e sottoscritto, allegando:

a.  copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i;

b.  l’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante dell’ente, qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo;

3.   la Struttura territoriale INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all'ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso, invitandolo al ritiro. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato;

4.   l’operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare siano già in possesso del PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), per attribuire l’abilitazione all’utilizzo dei servizi connessi al ReI sarà sufficiente l'invio, tramite PEC, dei predetti moduli, alla Direzione provinciale INPS territorialmente competente, senza la necessità di ritiro presso la struttura territoriale.

Si precisa che tutte le comunicazioni PEC sopra citate potranno essere accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti.

Laddove la richiesta di abilitazione/estensione del PIN provenga dall’ente capofila di un ambito territoriale, la Direzione Regionale/Direzione di
coordinamento metropolitano competente verificherà la sussistenza della delega allo svolgimento delle funzioni in nome e per conto delle amministrazioni comunali facenti parte dell’ambito. All’esito della verifica, si provvederà alla abilitazione/estensione del PIN multiprofilo.

2.   Istruttoria: competenze delle amministrazioni coinvolte

Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della misura sono:

-          i comuni, singoli o associati in ambiti territoriali;

-          l’Istituto.

Il modulo di domanda ha natura di autocertificazione, da parte del richiedente la misura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di accesso al ReI.

Ai sensi della normativa vigente, pertanto, la verifica della fondatezza e veridicità della stessa è in capo, ratione materiae, all’Istituto e ai comuni.

2.1.      Competenze comunali

Il Comune, anche per il tramite dei punti di accesso, ha il compito di trasmettere le informazioni contenute nel modulo di domanda ReI, comprensive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non possono essere esaminate.

La trasmissione della domanda deve avvenire entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

Entro il medesimo termine, il Comune deve verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno in capo al richiedente la misura. Si ricorda che tali requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell’erogazione della misura. Inoltre, in caso di presenza nel nucleo di donna in stato di gravidanza accertata, il Comune deve prendere visione della documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, attestante lo stato di gravidanza, verificando che la domanda di ReI sia stata presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.  

Il rispetto del termine di 15 giorni lavorativi per la trasmissione della domanda e per la verifica dei requisiti di competenza delle amministrazioni comunali è necessario al fine di evitare il pagamento di benefici indebiti e di non comprimere i tempi per la definizione del progetto personalizzato.

Qualora il controllo negativo dei requisiti di competenza del Comune pervenga successivamente al predetto termine di 15 giorni lavorativi e, comunque, dopo l’accoglimento della domanda ed il beneficio sia stato già riconosciuto ed erogato, l’Istituto dovrà procedere a revocare la prestazione, con contestuale recupero di quanto indebitamente percepito dal nucleo.

2.2.      Competenze dell’Istituto

Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del Comune, l’Istituto dovrà verificare gli altri requisiti di accesso, di seguito riepilogati.

2.2.1 Requisiti familiari

In particolare, dall’analisi automatizzata della composizione del nucleo familiare, così come risultante dalla DSU in corso di validità, sarà accertata la presenza nel nucleo familiare di uno dei seguenti requisiti, la cui verifica avviene esclusivamente al momento della presentazione della domanda di ReI:

a)   un componente di età inferiore ad anni 18;

b)   una persona con disabilità e almeno un suo genitore ovvero un suo tutore[1];

c)   almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Conseguentemente, per l’ipotesi sub c), laddove dalla consultazione automatizzata degli archivi relativi alle attività lavorative emerga una situazione di svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, la domanda andrà in evidenza e l’operatore dovrà verificare il rispetto dei suddetti requisiti reddituali.

Si precisa che lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale, in ultimo disciplinato dal disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017, non incide sullo stato di disoccupazione, in quanto “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “non incidono sul suo stato di disoccupato”.

Ai fini della verifica della cessazione da almeno tre mesi del godimento dell’intera prestazione per la disoccupazione, la procedura prenderà in considerazione tutti gli ammortizzatori sociali erogati dall’Istituto per la disoccupazione involontaria. Pertanto, in primo luogo sarà verificata la presenza di una domanda di ammortizzatore sociale legato alla situazione di disoccupazione involontaria, la cui data di presentazione sia antecedente di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ReI. Qualora tale domanda non sia definita, la domanda di ReI sarà posta in evidenza affinché l’operatore possa procedere alla definizione, ove possibile, della domanda di ammortizzatore sociale, per la successiva verifica del requisito in esame. Infine, si fa presente che ai fini dell’individuazione del periodo di percezione dell’ammortizzatore sociale in esame si fa riferimento al criterio della competenza intesa, in senso tecnico, come data inizio e data fine prestazione.

2.2.2 Requisiti economici

I requisiti economici del nucleo familiare del richiedente la prestazione vanno valutati in base all’attestazione ISEE in corso di validità all’atto della domanda. Tali requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda, che per tutta la durata della prestazione. Pertanto, i relativi controlli saranno effettuati sia in fase di istruttoria che di gestione dell’istanza.  

Nel rinviare alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017, per quanto già specificato sui singoli requisiti economici, si richiama quanto precisato in caso di rilevazione di attestazione ISEE con omissioni e difformità. In questi casi, infatti, la domanda di ReI è posta in evidenza, al fine di permettere al richiedente (che riceverà una specifica comunicazione da parte dell’Istituto) di giustificare ed eventualmente superare tale omissione e difformità.

Con successivo messaggio, verranno fornite alle strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione di tali attività.  

Per le verifiche sui requisiti economici, la procedura renderà disponibili i valori dei relativi indicatori. In particolare, sarà evidenziato il requisito ISRE ai fini ReI, il cui valore non è presente nell’attestazione ISEE.  

Si precisa, infine, che ai soli fini della verifica dei requisiti per il diritto al ReI, dal valore risultante dall’attestazione ISEE verrà sottratto l'ammontare dei trattamenti SIA, ASDI e Carta acquisti (rapportato alla scala di equivalenza) eventualmente percepiti nell’anno di riferimento della DSU. In via esemplificativa, pertanto, in caso di domanda di ReI presentata nel corso del mese di dicembre 2017, verrà sottratto l’importo del beneficio carta acquisti corrispondente a quello eventualmente erogato nel corso del 2015. Anche tale valore sarà reso disponibile in procedura.

2.2.3 Incompatibilità

Come previsto dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs.  n. 147/2017, il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Tale requisito sarà verificato prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l’effettiva fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.

2.3 Definizione del procedimento e misura.

Terminata la fase istruttoria, l’Istituto procederà al calcolo della prestazione secondo le indicazioni già fornite nella circolare n. 172 del 22 novembre 2017.

Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, ad un valore massimo di euro 3.000, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. L’importo erogato mensilmente è pari ad un dodicesimo del valore dello stesso calcolato su base annua.

All’ammontare mensile così calcolato vanno sottratti gli eventuali trattamenti assistenziali fruiti dai componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali considerati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l’Istituto.

Inoltre, in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, a tale ammontare mensile verrà sottratto l'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore (in questo caso si tratta di tutti i trattamenti assistenziali, non rilevando la presenza della c.d. prova dei mezzi).

In procedura è reso disponibile il dettaglio del calcolo e dei relativi importi eventualmente sottratti.   

Concluso tale ulteriore adempimento, l’Istituto procederà alla trasmissione all’interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della misura, in quest’ultimo caso con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla reiezione stessa.

I Comuni e/o gli ambiti territoriali avranno a disposizione una specifica funzionalità di controllo dell’esito dell’istruttoria.

2.4 Durata

Il ReI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi.

Un volta goduta per intero la prestazione, una nuova domanda di ReI può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione; in questo caso la durata è di 12 mesi.

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA. Non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.

Laddove i beneficiari del SIA presentino domanda di ReI, possono verificarsi le   situazioni rappresentate nella seguente tabella:

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ReI:

TIPOLOGIA

DURATA

IMPORTO

dal 1° al 5° bimestre SIA

TRASFORMAZIONE

del SIA in ReI

Ai 18 mesi di ReI  vanno sottratti i mesi di SIA già goduti.

Quello del beneficio maggiore tra SIA e ReI fino al raggiungimento della durata di 12 mesi; dal 13esimo importo del ReI.

Nel 6° bimestre

CONTINUITA’ SIA -ReI

Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i 12 percepiti a titolo di SIA.

Sempre quello ReI

Dopo il 6° bimestre o comunque dopo il termine del SIA per decadenza

ReI

Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi percepiti a titolo di SIA.

ReI

 

Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di Rei venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.

Il legislatore ha, inoltre, previsto all’articolo 25 del D.Lgs. n. 147 del 2017, la regolamentazione del periodo transitorio. Infatti, è stato stabilito che per coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017), che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del ReI è prevista:

- l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13ma e 14ma mensilità);

- l’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese).

L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele     

[1] Ferma restando la verifica del requisito sulla DSU, effettuata dall’Istituto, il comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.

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