Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Progetto personalizzato

(circ.172/2017)

L’articolo 6 del decreto legislativo prevede che l’erogazione del ReI sia condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 25, comma 2.

Pertanto, a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI.

In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio (cfr. paragrafo 13).

Reddito di Inclusione (ReI)

Progetto personalizzato

(circ.172/2017)

L’articolo 6 del decreto legislativo prevede che l’erogazione del ReI sia condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 25, comma 2.

Pertanto, a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI.

In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio (cfr. paragrafo 13).

Obiettivi del progetto personalizzato

Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo, il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare, come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale, alcuni elementi:

  1. gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale (Gli obiettivi generali ed i risultati specifici sono definiti nel progetto personalizzato e devono: a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; b) costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l’indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
  2. i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI (I sostegni, caratterizzati da specifici interventi e servizi, includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente);
  3. gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare (Gli impegni a svolgere le specifiche attività sono dettagliati nel progetto personalizzato, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto, di norma a carattere mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto e, in caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l’impiego; c) frequenza e impegno scolastico;d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.).

Accesso all'Assegno di Ricollocazione

Si precisa, inoltre, che i beneficiari del ReI possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Caratteristiche del progetto

La definizione del progetto, anche nella sua durata, avviene secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate in sede di valutazione multidimensionale, nel rispetto delle risorse disponibili. La durata del progetto può anche eccedere la durata del beneficio economico.

Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.

Il progetto prevede l’individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.

Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di eventuale revisione, tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze espresse dai componenti il nucleo familiare.

Nell’ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui all’articolo 6 del decreto.

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