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Reddito di Inclusione (ReI)
Progetto personalizzato
(circ.172/2017)
L’articolo 6 del decreto legislativo prevede che l’erogazione del ReI sia condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 25, comma 2.
Pertanto, a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI.
In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio (cfr. paragrafo 13).