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Ape Volontario
Surroga del fondo di garanzia
(circ.28/2018)
L’articolo 15 del decreto dispone che “per la riscossione dei crediti rivenienti dall’intervento del fondo di garanzia, l’INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritto dell’istituto finanziatore previsti dall’art. 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché dell’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia”.
Ciò posto, le somme erogate a titolo di finanziamento per APE, se oggetto di recupero in favore del fondo di garanzia, sono assistite da privilegio ed in quanto tali sono crediti qualificati ai fini dei criteri di priorità in caso di concorso di altre trattenute.
Per quanto concerne le modalità di recupero l’INPS, in qualità di Gestore, surrogato nei diritti dell’istituto finanziatore, previsti dall’art. 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, provvede secondo quanto verrà stabilito nella convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il recupero dell’80% del residuo debito, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito agli articoli 13, 14 e 15 del decreto, avviene attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n. 123 del 26 luglio 2017 – Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e d), e all’articolo 17 del decreto l’INPS provvede al recupero nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in unica soluzione e, in subordine, con pagamento rateale nel limite temporale massimo di 36 mensilità. Il piano rateale dovrà essere impostato con trattenute su pensione, qualora sussistente, con la salvaguardia del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nei limiti del quinto dell’imponibile mensile lordo del totale dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, o con rimessa in denaro.
Qualora il piano rateale con trattenute su pensione non consenta l’estinzione del debito oggetto di recupero in 36 mensilità deve essere impostato un piano rateale con rimesse in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mensilità.
Qualora il soggetto finanziato o suoi eventuali eredi risultassero inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche se non consecutive, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), l’INPS provvede al recupero nei confronti dell’impresa assicuratrice in unica soluzione.
Qualora l’impresa assicuratrice risultasse inadempiente, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.