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Circolare 167 del 19 luglio 1984
Oggetto:
Legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile. Prime istruzioni.
Il 1 luglio 1984 e' entrata in vigore la legge 12 giugno 1984, n.
222 "Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1984.
L'innovazione piu' significativa del provvedimento riguarda il
concetto di invalidita' pensionabile per il quale viene fatto riferimento
non piu' alla capacita' di guadagno ma a quella di lavoro che in sede di
accertamento medico-legale garantisce una maggiore oggettivazione del
giudizio.
L'ulteriore innovazione di fondo e' rappresentata dalla previsione
di due livelli di riduzione della capacita' di lavoro in corrispondenza
dei quali sono previste due diverse prestazioni denominate,
rispettivamente, assegno ordinario di invalidita' e pensione ordinaria di
inabilita'.
Ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidita' si
considera invalido l'iscritto nell'assicurazione obbligatoria I.V.S. dei
lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'I.N.P.S. la cui capacita'
di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in
modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno
di un terzo.
Ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilita' si
considera inabile l'iscritto nell'assicurazione di cui sopra o il
titolare di assegno di invalidita' il quale, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
I requisiti contributivi, per coloro che presentino domanda nel
biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, sono gli
stessi finora richiesti per il diritto alla pensione di invalidita'.
Per i soli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
dei lavoratori dipendenti e' previsto il diritto all'assegno privilegiato
di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita', anche in
mancanza dei predetti requisiti contributivi, quando l'invalidita' o
l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di
servizio.
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' - sia ordinari
che privilegiati - non spettano a coloro che presentino la relativa
domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile.
La pensione di inabilita' non spetta comunque al titolare di
pensione di invalidita' liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto
1984.
Ai pensionati per inabilita' che si trovino nella impossibilita' di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che
abbisognino di assistenza continua spetta un assegno mensile non
reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro: ai fini della concessione dell'assegno,
gli interessati sono tenuti a presentare all'I.N.P.S. apposita domanda
corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti
per il riconoscimento del diritto.
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' non sono
soggetti alla sospensione di cui all'art. 8 del D.L. n. 463/1983
convertito nella legge n. 638/1983 (1).
Nei casi in cui l'invalidita' o l'inabilita' sia stata determinata
da fatto di terzi, l'I.N.P.S. e' surrogato, fino a concorrenza
dell'ammontare delle prestazioni erogate, nei diritti dell'assicurato o
dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di
assicurazione.
Le disposizioni della legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni
aventi decorrenza successiva al 1 luglio 1984 data di entrata in vigore
del provvedimento.
Ne consegue che, nulla risultando innovato in tema di decorrenza
delle prestazioni per invalidita', la nuova disciplina deve trovare
applicazione per tutte le domande presentate al predetto titolo a far
tempo dal 1 luglio 1984.
Le domande presentate anteriormente a tale data devono essere
definite in base alla precedente normativa tenendo presente, peraltro,
che nei casi in cui la decisione delle domande stesse o dei conseguenti
ricorsi amministrativi intervenga dopo il 30 giugno 1984, i requisiti per
il diritto a pensione che non risultino perfezionati entro quest'ultima
data devono essere successivamente accertati con riferimento alla nuova
disciplina considerando utili le domande stesse anche ai fini del diritto
alle prestazioni di invalidita' previste dalla legge n. 222 (v. art. 18,
2 comma, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in "Atti ufficiali" 1968, pag.
459).
Cio' premesso, al fine di evitare che i tempi tecnici necessari per
la definizione delle istruzioni, delle procedure e dei moduli richiesti
dalla nuova disciplina possano in qualche modo ritardare l'esercizio da
parte degli assicurati dei diritti loro derivanti dalla legge n. 222, si
forniscono qui di seguito le prime direttive cui le Sedi dovranno
attenersi per la trattazione delle domande di prestazioni per invalidita'
presentate a far tempo dal 1 luglio 1984:
1) devono continuare ad essere utilizzati i moduli di domanda
attualmente in uso, avendo cura di contraddistinguerli con la seguente
dicitura: "Legge 12 giugno 1984, n. 222. Avvertenza - allegare il Mod. Io
1/BIS compilato in ogni sua parte";
2) unitamente al modulo di domanda in distribuzione deve essere
fornito l'intercalare di cui all'allegato 1) che le Sedi provvederanno a
duplicare in loco;
3) agli assicurati che dopo il 30 giugno 1984 abbiano presentato o
presentino domanda su moduli privi della stampigliatura di cui al
precedente punto 1), la Sede provvedera' a trasmettere, facendo
riferimento alla domanda presentata, un esemplare dell'allegato 1) con
espressa avvertenza che la domanda verra' esaminata e definita secondo le
norme della legge n. 222;
4) nella fase di prima istruttoria, oltre ai consueti adempimenti,
le Sedi avranno cura di richiedere all'interessato la dichiarazione di
mod. RED 2 attestante i redditi propri e, se coniugato ma non separato
legalmente, anche quelli del coniuge da rendere su altro RED 2;
5) ove risulti che l'invalidita' e/o l'inabilita' sia dipesa da
fatto di terzi, le Sedi, in attesa di successive complete istruzioni,
evidenzieranno tale circostanza richiedendo al lavoratore le notizie di
cui al quadro 3 del Mod. Io 1/BIS.
Nell'attesa che vengano modificate le procedure in atto al fine di
consentire la gestione delle domande di prestazione in esame nell'ambito
di nuove categorie di pensione, le domande stesse dovranno, per il
momento, essere caricate sull'archivio EAD 75 contraddistinte con una
delle "categorie" di pensione di invalidita' gia' in uso.
Peraltro, al fine di rendere possibile l'individuazione, sul
predetto archivio, delle domande di cui trattasi anche in relazione alla
prestazione richiesta, nel campo 36 del pannello EAD 75 dovra' essere
acquisito il codice "222" per le domande di pensione di inabilita',
ovvero il codice "444" per le domande di assegno di invalidita'.
Per la rilevazione statistica sui modelli 14.0 delle domande di
prestazioni di invalidita', si fa rinvio ad apposita circolare in corso
di emanazione.
Per quanto attiene agli immediati adempimenti di carattere
sanitario, in attesa di impartire agli Uffici medici delle Sedi piu'
dettagliate e particolareggiate istruzioni e in attesa della modifica dei
modd. S.S. 3 e S.S. 4 si puntualizza quanto segue:
a) gli accertamenti sanitari per l'assegno ordinario di invalidita'
dovranno tener conto delle informazioni lavorative desunte
dall'intercalare predisposto (all. 1) che dovra' essere sempre allegato,
unitamente ad ogni altra notizia utile fornita dagli Uffici della Sede,
al fascicolo sanitario. In assenza di tali elementi, indispensabili al
momento della raccolta dell'anamnesi lavorativa, il medico della Sede non
procedera' agli accertamenti medico-legali in quanto impossibilitato ad
esprimere una esatta valutazione della riduzione della capacita'
lavorativa con riferimento alle attitudini confacenti;
b) gli accertamenti sanitari a seguito di domanda per pensione
ordinaria di inabilita' dovranno tener conto del piu' severo requisito
imposto dalla legge 222 ("permanente e assoluta incapacita' a svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa") rispetto a quello dell'assegno ordinario
di invalidita', a fronte del piu' favorevole riconoscimento economico che
comporta;
c) per l'accertamento del diritto all'assegno mensile per
l'assistenza personale e continuativa si rammenta che la norma prevede
per tale riconoscimento l'esistenza di uno stato di inabilita' che
richiede un'assistenza continua necessaria sia per l'impossibilita' di
deambulare (plegie, amputazione, ecc.) sia per l'impossibilita' a
sopperire alle piu' comuni esigenze degli atti quotidiani della vita. Ad
ogni buon fine, a puro titolo di riferimento, si allega la tabella in uso
presso l'I.N.A.I.L. per la concessione di analogo assegno (All. 2).
Per quanto concerne il contenzioso giudiziario - considerato che le
nuove prestazioni di cui alla legge n. 222/1984 sono sempre riconducibili
alla invalidita' pensionabile, della quale la stessa legge n. 222/1984 ha
soltanto modificato la disciplina e sottolineato che l'art. 149 disp.
att. c.p.c. e' stato espressamente dettato dal legislatore per le
controversie in materia di invalidita' pensionabile non sembra dubbio che
la nuova disciplina dell'invalidita' pensionabile debba trovare immediata
applicazione, quale ius superveniens, a far tempo dal 1 luglio 1984,
anche nei giudizi promossi per il riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidita' ai sensi della precedente disciplina.
Ne consegue che le domande giudiziali proposte sulla base di domanda
amministrativa presentata anteriormente al 1 luglio 1984 devono essere
considerate utili - beninteso per l'ipotesi di mancato riconoscimento
della esistenza dello stato di invalidita' pensionabile in epoca
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/1984 - anche ai
fini del riconoscimento del diritto alle nuove prestazioni previste dalla
legge medesima.
Pertanto, sul piano operativo - essendo ben ipotizzabile la
insussistenza, fino al 30 giugno 1984, di uno stato invalidante
pensionabile ai sensi della precedente disciplina ed altresi' la
sopravvenienza, dopo la data suddetta, per effetto di aggravamenti o
nuove infermita', del requisito sanitario previsto per il diritto alle
nuove prestazioni - dovra' essere prospettata al giudice una formulazione
del quesito peritale che faccia carico al C.T.U. di accertare, per il
periodo anteriore al 1 luglio 1984, la sussistenza o meno di una
riduzione della capacita' di guadagno a meno di un terzo e, in caso di
accertamento negativo, di verificare l'esistenza o meno, per il periodo
successivo al 30giugno 1984, dello stato di invalidita' o di inabilita'
previsto dalle nuove disposizioni. Ovviamente, in caso di accertata
inabilita', il C.T.U. dovra' anche verificare l'esistenza o meno delle
particolari condizioni personali richieste dall'art. 5 per il diritto
all'assegno mensile ivi previsto.
Inoltre, avuto riguardo al disposto dell'art. 14 - qualora nel corso
del giudizio emergano elementi che inducano a ritenere che il complesso
nosologico riscontrato nell'assicurato sia eventualmente ascrivibile, in
tutto o in parte, a responsabilita' di terzi, si dovra' far precisare dal
C.T.U. la percentuale di riduzione della capacita' di lavoro determinata
dall'evento imputabile eventualmente al terzo e la pratica dovra' essere
tenuta in evidenza al fine del possibile utile esercizio dell'azione
surrogatoria ai sensi dello stesso art. 14.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
ALLEGATO 1
MOD. Io 1 bis
- omissis -
ALLEGATO 2
TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO
ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA
1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il
conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30
cm.) o piu' grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto
paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori;
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro
all'altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia
impossibile l'applicazione di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi anche se sia possibile
l'applicazione di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
a)sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della
coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e
della coscia;
7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino gravi e profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermita' che rendono necessaria la continua o quasi
continua degenza a letto.