Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1991 Circolare 289 del 24 dicembre 1991
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Circolare 289 del 24 dicembre 1991
Oggetto:
Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n. 219 del 10 settembre 1991
per comunicare il testo delle risposte fornite agli ulteriori
quesiti posti in materia di prestazioni pensionistiche.
1. PENSIONE AI SUPERSTITI
1.1. DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI STUDENTI E INABILI.
Quesito
Possibilita' di riconoscere il diritto a pensione a favore
di studente ultradiciottenne che ha frequentato la Scuola "FESTUS
R-6 SENIOR HIGH SCHOOL" - ILLINOIS -U.S.A.
Chiarimenti
Trattasi di Scuola legalmente riconosciuta nello Stato
dell'Illinois presso la quale e' conseguibile un attestato che
consente la iscrizione, in Italia, al penultimo o ultimo anno di
Scuola media superiore.
Si ritiene, quindi, che l'interessato abbia diritto alla
pensione di riversibilita' per il periodo in cui ha frequentato la
Scuola americana.
Ovviamente nel caso che, successivamente, abbia frequentato
l'ultimo o penultimo anno in una scuola italiana, lo stesso avra'
diritto alla prestazione fino al compimento del 21 anno di eta',
come stabilito dall'art. 22 della legge n. 903/65.
Quesito
Possibilita' di riconoscere il diritto a pensione a favore
di studente che abbia frequentato la facolta' di Ingegneria della
Universita' di Amburgo.
Chiarimenti
Per accedere a detta facolta' e' necessario essere in
possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore. Il corso di
laurea si articola in 9 semestri di insegnamento teorico e 26
settimane di tirocinio pratico. Al termine del corso di studi viene
conferito il titolo di "Diplom-Wirtschaf ingenieur" che va
considerato equiparabile ad una laurea in ingegneria.
Si ritiene, quindi, che si possa ripristinare in favore
dell'interessato il pagamento della quota di pensione di
riversibilita'.
Quesito
E' stato chiesto di conoscere se "la figlia maggiorenne
universitaria, titolare di pensione di riversibilita', cessi dal
diritto al trattamento medesimo qualora contragga matrimonio o se,
nel caso specifico, possa essere applicata, per analogia, la
sentenza della Corte Costituzionale n. 164/1975 che, a suo tempo, ha
dichiarato illegittima l'esclusione delle figlie maritate dal
diritto al conseguimento della pensione".
Chiarimenti
La Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato, con la
citata sentenza n. 164/1975, l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, del Decreto Legislativo Luogotenenziale
18 gennaio 1945, n. 39 nella parte in cui escludeva dal diritto alla
pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se inabili al
lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (v.
circ. n. 53548 Prs. del 30 dicembre 1976), ha dichiarato
incostituzionale anche l'art. 3, lettera a) del citato Decreto,
nella parte in cui prevedeva la perdita del diritto alla pensione di
riversibilita' per le figlie che avessero contratto matrimonio (v.
circ. n. 53570 AGO del 4 febbraio 1980).
Cio' premesso, si fa presente che la pronuncia di
incostituzionalita' di una disposizione di legge non puo' essere
estesa per analogia a norme diverse da quelle dichiarate
incostituzionali, ancorche' costituiscano applicazione dello stesso
principio generale contenuto nella norma gia' dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Ne consegue che le anzidette dichiarazioni di
incostituzionalita' trovano applicazione limitatamente alle
fattispecie regolate dall'art. 2, secondo comma, e dall'art. 3,
lettera a) del citato Decreto Legislativo Luogotenenziale n.
39/1945.
Quesito
Orfana di entrambi i genitori, la quale, inserita da anni
presso una struttura per portatori di handicap, e' titolare di una
pensione ai superstiti erogata con decorrenza 1980 e confermata al
compimento del 18 anno di eta' in considerazione dei problemi
psichici dai quali e' affetta.
La U.S.S.L. ha fatto presente che "il processo di graduale
autonomizzazione messo in atto dalla struttura presso la quale
l'interessata e' inserita ha condotto ad un livello tale da rendere
auspicabile un inserimento occupazionale preceduto da un corso
prelavorativo triennale per persone handicappate organizzato dal
Comune".
Cio' premesso, in previsione di una assunzione part-time a
26 ore settimanali, la U.S.S.L. ha chiesto di conoscere se, per
effetto dell'assunzione, verrebbe a cessare l'erogazione della
pensione ai superstiti e, in caso affermativo, se il pagamento
potrebbe essere ripristinato in caso di dimissioni o licenziamento.
Chiarimenti
Relativamente al primo dei quesiti anzidetti si osserva che
a norma dell'art. 3, lettera c) del D.L.L. 18 gennaio 1945, n. 39 il
diritto alla pensione ai superstiti cessa, per i figli inabili,
quando sia venuto meno lo stato di invalidita' (rectius, di
inabilita').
Si osserva ancora che ai sensi dell'art.39 del D.P.R.
n.818/1957 (in base al quale e' stato a suo tempo accertato lo stato
di inabilita' della pensionata) "si considerano inabili le persone
che, per grave infermita' fisica o mentale, si trovino nell'assoluta
e permanente impossibilita' di dedicarsi a proficuo lavoro".
Avuto riguardo al tenore di quest'ultima disposizione deve
escludersi, in linea di massima, che vi sia una "impossibilita'
assoluta di dedicarsi a proficuo lavoro" quando un proficuo lavoro
sia in atto.
Ferma restando tale presunzione, occorre comunque precisare
che la sussistenza o la permanenza dello stato di inabilita' non
puo' essere predeterminata in astratto ma deve essere accertata in
relazione alle infermita' e agli elementi di valutazione ricorrenti
nelle singole fattispecie quali, ad esempio, quelli concernenti i
contenuti e le modalita' di svolgimento del lavoro, la capacita' di
sopportazione del soggetto e l'eventuale disponibilita' da parte del
datore di lavoro, dei familiari o di terzi.
Quanto al secondo quesito prospettato dalla U.S.S.L. si fa
presente che, ai sensi del gia' citato art.3, lettera c) del D.L.L.
n.39/1945, il venir meno dello stato di inabilita' comporta la
definitiva cessazione del diritto alla pensione ai superstiti: il
che esclude la possibilita' di ripristino anche nel caso in cui
intervengano le dimissioni, o il licenziamento dell'ex titolare
della pensione revocata.
1.2. QUOTA DI PENSIONE A FAVORE DELL'EX CONIUGE DIVORZIATO
Quesito
Criteri per la determinazione della misura della
prestazione in caso di concorso con la vedova del dante causa,
titolare di pensione diretta e di pensione di riversibilita'
"cristallizzata" per motivi reddituali.
Chiarimenti
In occasione della attribuzione di una quota della pensione
di reversibilita' a favore dell'ex coniuge divorziato, pari al 50%
del trattamento pensionistico in godimento da parte della vedova del
dante causa, il giudice ha valutato la situazione reddituale di
entrambi i soggetti interessati.
Ne consegue che deve essere seguito il principio di
carattere generale di attenersi strettamente al contenuto del
dispositivo delle sentenze, per cui, nel caso in esame, la quota di
pensione da attribuire all'ex coniuge divorziato deve essere pari al
50% dell'importo "cristallizzato" del trattamento pensionistico
posto in pagamento al coniuge superstite, ovviamente con decorrenza
dalla data della sentenza.
1.3. PENSIONI DI REVERSIBILITA' A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI
LAVORATORI AUTONOMI.
Quesito
Criteri per la determinazione dell'anzianita' contributiva
utile.
Chiarimenti
L'anzianita' contributiva da segnalare nel campo 37 del
mod. I.V.S./74 TP e' esclusivamente quella relativa alle settimane
utilizzate per la liquidazione della pensione diretta, con
esclusione delle settimane di contribuzione relative ai periodi
successivi alla decorrenza della pensione stessa gia' utilizzate per
la liquidazione di supplementi, ovvero da utilizzare all'atto della
liquidazione della pensione di riversibilita'. Cio' in
considerazione del fatto che i nuovi criteri di calcolo delle
pensioni a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi
stabiliti dall'art. 6, comma 8 dalla legge n. 638/1983, sono da
riferire ai periodi di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione diretta e non a quelli successivi, utili per la
liquidazione di supplementi.
Si precisa, altresi', che la disposizione di cui all'art.6,
comma 11, della legge n. 638 citata - che prevede la rivalutazione
dei contributi versati dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
per il periodo 1979/83 secondo i coefficienti fissati dalla norma
stessa - non opera nei confronti dei contributi che siano stati gia'
utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o di
supplementi aventi decorrenza anteriore all'1/10/1983.
Peraltro, vanno rivalutati i contributi CD/CM relativi al
periodo anzidetto, da utilizzare all'atto della liquidazione di
pensione ai superstiti con decorrenza dall'1/10/83 in poi e che
diano luogo a supplemento da liquidare su tale pensione, fermo
restando che il supplemento viene calcolato secondo i criteri
stabiliti dalla normativa precedente all'emanazione delle
disposizioni contenute nel gia' citato art. 6 della legge n.
638/1983.
1.4. ASSICURATO GIA' DICHIARATO "MORTO PRESUNTO". SUCCESSIVA
RICOMPARSA. EFFETTI SULLA PENSIONE AI SUPERSTITI.
Quesito
Assicurato il quale, dopo essere stato dichiarato "morto
presunto", e' ricomparso chiedendo la liquidazione della pensione di
vecchiaia a carico della Gestione artigiani con effetto dalla data
di compimento dell'eta' pensionabile (data anteriore a quella della
ricomparsa).
Essendo stata, nel frattempo, liquidata la pensione ai
superstiti a favore del coniuge la Sede, dopo averne sospeso il
pagamento e liquidato la pensione di vecchiaia al "ricomparso", ha
chiesto istruzioni circa gli ulteriori provvedimenti da adottare.
Chiarimenti
Al riguardo si osserva che il ritorno della persona
scomparsa fa venir meno fin dall'origine il presupposto
indispensabile per il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti, per cui tale prestazione, pur se a suo tempo
legittimamente riconosciuta, deve essere annullata.
Atteso, poi, che non puo' essere disconosciuto il diritto
del ricomparso ad ottenere la pensione di vecchiaia con effetto
retroattivo dal mese successivo a quello di compimento dell'eta'
pensionabile, quanto gia' riscosso dalla moglie potra' essere
considerato come anticipazione delle somme dovute a titolo di
pensione di vecchiaia.
Infatti, secondo i principi affermati dalla Corte di
Cassazione per ipotesi analoghe a quella in esame, il ritorno della
persona scomparsa pone esclusivamente un problema di rapporti
patrimoniali tra coniugi, rispetto ai quali l'Istituto e' del tutto
estraneo, per cui il coniuge ricomparso non puo' vantare alcuna
pretesa nei confronti dell'Istituto stesso, se non nei limiti della
sola differenza a lui dovuta.
Ne consegue che, nel caso in esame, all'interessato
dovranno essere corrisposti arretrati soltanto per la parte
eventualmente eccedente quanto gia' percepito dal coniuge.
Ovviamente, qualora a titolo di pensione ai superstiti sia
stato riscosso piu' di quanto spettante come pensione di vecchiaia,
si dovra' procedere al recupero delle somme erogate in eccedenza.
2. INVALIDITA' PENSIONABILE
2.1. TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
VECCHIAIA
Quesito
Titolare di assegno di invalidita' il quale, nel corso del
triennio di godimento dell'assegno medesimo, ha presentato domanda
di pensione di anzianita'.
Tenuto conto che il comma 10 dell'art. 1 della legge n.
222/84 prevede la trasformazione dell'assegno di invalidita' in
pensione di vecchiaia, e' stato chiesto di conoscere se detta
trasformazione possa estendersi alla pensione di anzianita' in
presenza, ovviamente, dei requisiti richiesti per la stessa.
Chiarimenti
La legge n. 222/1984 ha previsto, con il comma 10 dell'art.
1, la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di
vecchiaia e non anche in pensione di anzianita'.
Si aggiunge che l'assegno d'invalidita', pur considerando
la peculiarita' della relativa disciplina, ha natura di prestazione
pensionistica.
Peraltro l'assegno d'invalidita' si configura quale
prestazione a termine, disponendo il comma 7 dell'art. 1 della legge
n. 222/1984 che detto trattamento "e' riconosciuto per un periodo di
tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su
domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni
che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto
conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta" salva
automatica conferma "dopo tre riconoscimenti consecutivi" (comma 8).
La formulazione del menzionato comma 7 non prevede altre
cause di cessazione dal diritto all'assegno d'invalidita' che non
siano da ricomprendere nella fattispecie della scadenza del triennio
ovvero della accertata cessazione dello stato di invalidita'.
Ne consegue che, in virtu' del principio della
indisponibilita' del diritto a pensione, una volta riconosciuto
l'assegno di invalidita' la posizione di diritto soggettivo resta
consolidata ed il soggetto interessato non puo' rinunciare o
dismettere, a sua scelta, il trattamento di pensione acquisito.
Pertanto, la domanda di pensione di anzianita' presentata dal
titolare di assegno di invalidita' nel corso del triennio di
godimento non puo' essere accolta.
Quesito
Assegno ordinario di invalidita' liquidato ad assicurata in
possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, la
quale abbia esercitato la facolta' di opzione ex articolo 4 della
legge n. 903/1977 (parita' uomo-donna in materia di lavoro ).
E' stato chiesto di conoscere se la pensione liquidata
debba essere mantenuta in pagamento sino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro ovvero se e con quale decorrenza essere
trasformata in pensione di vecchiaia.
Chiarimenti
Come precisato alla nota 2 della circolare n. 105 del 13
maggio 1988, deve farsi luogo, in applicazione dell'art.2 duodecies
della legge n.114/1974 e dell'art.1, comma 10 della legge n.
222/1984, alla liquidazione della pensione di vecchiaia.
Quesito
quali e' stata attribuita la maggiorazione per gli ex combattenti,
in pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge
n. 222/84, da cui possa conseguire un importo meno elevato di quello
in godimento, in quanto la maggiorazione e' attribuita ex novo sulla
pensione di vecchiaia nella misura iniziale, non comprensiva degli
incrementi per perequazione intervenuti tra la data di originaria
assegnazione e la data di decorrenza della pensione VO. Criteri di
definizione.
Chiarimenti
La maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge n.
140/1985, secondo il preciso disposto della stessa norma, e' da
considerare a tutti gli effetti parte integrante del trattamento di
pensione sul quale e' attribuito.
Cio' premesso e considerato che, come stabilito
dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984, l'importo della
pensione di vecchiaia da erogare in sostituzione dell'assegno di
invalidita' non puo' essere inferiore a quello dell'assegno in
godimento alla data di compimento dell'eta' pensionabile o alla
data, successiva, di conseguimento dei prescritti requisiti di
contribuzione e di assicurazione, deve ritenersi che, nei casi di
specie, per il combinato disposto delle due norme citate, sia da
porre in pagamento a titolo di pensione di vecchiaia il maggior
importo costituito dall'assegno di invalidita', comprensivo della
maggiorazione per gli ex combattenti assoggettata alle perequazioni
intervenute medio tempore.
2.2 - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA' - REDDITI COMPUTABILI.
Quesito
Computabilita' o meno, nel reddito annuale da valutare al
fine di stabilire la sussistenza del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', delle somme corrisposte a titolo di
indennita' post-sanatoriale.
Chiarimenti
L'indennita' post-sanatoriale si configura come un
trattamento sostitutivo, o meglio, integrativo della retribuzione e
per tale natura non puo' ritenersi ricompresa tra i "sussidi
corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo
assistenziale" esenti dall'IRPEF ai sensi del 3 comma dell'art. 34
di cui al D.P.R. 601/1973.
In considerazione di cio' l'indennita' post-sanatoriale
deve essere inclusa, ai sensi dell'art.1, 4 comma, della legge n.
222/1984, nel reddito da prendere in considerazione ai fini
dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto
all'integrazione al minimo dell'assegno di invalidita'.
2.3. SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA'.
Quesito
E' stato chiesto di conoscere se, in caso di sospensione di
pensione di invalidita' ai sensi dell'art. 8 della legge n.
638/1983, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro debba
procedersi al ripristino, nei confronti del titolare della
prestazione, del pagamento di quest'ultima con il relativo
supplemento, ovvero se possa configurarsi il titolo alla
liquidazione della pensione di anzianita'.
Chiarimenti
La sospensione prevista dalla norma su richiamata non fa
venir meno la titolarita' della pensione, il cui pagamento cessa per
motivi reddituali, ma deve essere ripristinato al verificarsi dei
presupposti per la sua erogazione.
Ne deriva che con la cessazione dell'attivita' lavorativa
torna a rivivere il diritto alla prestazione sospesa - quella di
invalidita' - il cui importo, a domanda, deve essere incrementato
della quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata
successivamente alla data di decorrenza della prestazione stessa.
Quesito
Provvedimenti da adottare nei confronti di titolari di
pensione di invalidita' che, chiamati a visita medica di revisione,
hanno espressamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti
sanitari chiedendo formalmente la revoca della pensione percepita.
Chiarimenti
L'art. 95, 2 comma, del Regolamento approvato con R.D.
28/7/1924, n. 1422 prevede che il rifiuto dell'interessato a
sottoporsi alla visita medica di revisione comporta la sospensione
del pagamento della pensione e non la revoca della stessa, che resta
subordinata all'accertamento dell'avvenuta cessazione dello stato di
invalidita'.
Ne consegue che nei casi in questione si deve notificare ai
pensionati un provvedimento di sospensione della pensione di
invalidita'.
Ove la pensione di invalidita' risulti gia' sospesa ai
sensi dell'art. 8 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n.
638/1983, perdurando il rifiuto di sottoporsi alla visita di
revisione, il pagamento della prestazione - per quanto sopra
delineato - restera' sospeso anche dopo la cessazione delle cause
previste dal menzionato art. 8.
2.4. CIECHI CIVILI. ARTICOLI 6 E 8 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, n.
638.
Quesito
Rilevanza dei redditi del pensionato di invalidita' in
ordine al pagamento della prestazione ed alla integrazione al
minimo.
Chiarimenti
Nei confronti dei ciechi civili pensionati di invalidita'
che abbiano dichiarato di possedere redditi di importo superiore al
limite fissato dall'art.8 della legge n. 638/1983, non va adottato
il provvedimento di sospensione della pensione. Infatti il disposto
del comma 1 bis dello stesso articolo 8, secondo la interpretazione
datane dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 59
del 2 marzo 1984, esclude dalla applicazione della norma i titolari
di pensione di invalidita' privi di vista. Tuttavia, nel caso in cui
la pensione sia integrata al trattamento minimo, in relazione allo
stesso reddito, superiore ovviamente anche al meno elevato limite di
reddito stabilito dall'articolo 6 della legge n. 638/1983, l'importo
della pensione in pagamento va cristallizzato in quello del
trattamento minimo vigente al 30 settembre 1983, a norma del comma 7
del predetto articolo 6.
In altri termini fermo restando che, per espressa
previsione legislativa, non deve sospendersi il pagamento delle
pensioni di invalidita' liquidate ai ciechi indipendentemente dai
redditi posseduti dai titolari, il permanere del diritto alla
integrazione, qualora le pensioni siano integrate al trattamento
minimo, e' da accertare dal 1 ottobre 1983 secondo la normativa
dell'articolo 6 della legge n. 638/1983 e detta normativa non
contiene alcuna disposizione che ne escluda l'applicazione nei
confronti dei ciechi civili.
2.5. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'. LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29.
Quesito
Computabilita' dei periodi di contribuzione, utilizzati per
la liquidazione dell'assegno, ai fini del raggiungimento dei
requisiti necessari per la ricongiunzione ex lege n. 29/1979.
Possibilita' che i periodi di percezione dell'assegno siano
computati ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi
previsti dall'articolo 1, ultimo comma, della legge n. 29/1979 per i
lavoratori autonomi.
Chiarimenti
L'assegno di invalidita', pur considerando la peculiarita'
della relativa disciplina, rientra nell'ambito delle prestazioni
pensionistiche, con le conseguenze che da tale configurazione
discendono.
Pertanto, i periodi assicurativi che abbiano dato luogo ad
assegno di invalidita' si intendono esclusi dalla ricongiunzione ex
lege n. 29/79 (salvo, ovviamente, l'intervenuta revoca della
prestazione).
Per quanto riguarda la possibilita' che i periodi di
percezione dell'assegno di che trattasi possano essere ritenuti
utili, in analogia alle disposizioni vigenti in materia
pensionistica (circolare n. 53616 AGO/262 del 3/12/1984), ai fini
del perfezionamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, ultimo
comma, della legge n. 29/79, non si ritiene che l'equiparazione, ai
sensi dell'art.1, commi 6 e 10 della legge n. 222/1984, dei periodi
di godimento dell'assegno di invalidita' a periodi di contribuzione,
ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione
indiretta e a pensione di vecchiaia, possa essere estesa in via
analogica a situazioni diverse da quelle espressamente considerate
dalla citata legge n. 222/1984.
Pertanto i periodi di godimento dell'assegno in questione,
per i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, non possono
essere considerati utili al fine del perfezionamento dei requisiti
di contribuzione di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n.
29/1979.
3 - PRE-PENSIONAMENTO
3.1. CENTRALINISTI NON VEDENTI
Quesito
Possibilita' di cumulare i benefici previsti dall'art. 16
della legge 23 aprile 1981, n. 155 (maggiorazione convenzionale
dell'anzianita' contributiva) con quelli previsti per i
centralinisti non vedenti dall'articolo 9, comma 2 della legge 29
marzo 1985, n. 113 (accredito di quattro mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di servizio).
Chiarimenti
La domanda intesa ad ottenere la contemporanea attribuzione
dei benefici di che trattasi e' accoglibile.
Infatti i due benefici sono, di per se', cumulabili:
tuttavia e' opportuno precisare che l'accredito di contribuzione ex
lege n. 113/1985 e' riconoscibile per ogni anno di servizio
effettivamente svolto e che, pertanto, lo stesso non e' consentito
in relazione a periodi di aumento dell'anzianita' contributiva
convenzionale quali quelli derivanti dall'art. 16 della citata legge
n. 155/1981
3.2. AZIENDE SIDERURGICHE
Quesito
E' stato chiesto di conoscere se un'assicurata avente titolo
al trattamento di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 2 del
D.L. n. 120/89 convertito nella legge n. 181/89 quale lavoratrice del
settore siderurgico, possa ottenere l'applicazione delle sentenze n.
371 del 3 luglio 1989 e n. 134 del 18-29 marzo 1991, con le quali la
Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' del
combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 155/81 e 1 della legge
n. 193/84.
Chiarimenti
Al riguardo si fa presente che la pronunzia di
incostituzionalita' di una disposizione di legge non puo' essere
estesa a norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali,
ancorche' esse costituiscano applicazione dello stesso principio
generale contenuto nella norma gia' dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Tale criterio risulta chiaramente enunciato nelle circolari
applicative delle citate sentenze della Corte Costituzionale (circ.
n. 17 del 17 gennaio 1990 e n. 201 del 30 luglio 1991), laddove si
precisa che l'incremento dell'anzianita' contributiva previsto dalle
sentenze stesse deve essere attribuito alle sole lavoratrici del
settore siderurgico aventi titolo al pensionamento anticipato ai
sensi del combinato disposto di cui all'art. 16 della legge n.
155/81 e 1 della legge n. 193/84.
Resta, pertanto, fermo che nei confronti dell'assicurata di
cui sopra il principio sancito dalla Corte Costituzionale con le
sentenze n. 371/89 e n. 134/91 non puo' trovare applicazione.
3.3. LAVORATORI PORTUALI
Quesito
Computabilita' dei periodi di lavoro svolti in Paesi esteri
convenzionati.
Chiarimenti
Si conferma la possibilita' di estendere anche ai
lavoratori portuali il principio secondo il quale, ai fini del
perfezionamento del requisito contributivo richiesto dalla legge
n.26/1987 per il conseguimento del diritto al pensionamento
anticipato, sono computabili, come per il settore industria, i
periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati (cfr. punto 7
della circ. n. 53581 del 21.7.1981).
4. INTEGRAZIONE AL MINIMO
4.1. INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI PIU'
PENSIONI.
Quesito
Sono stati chiesti chiarimenti circa la corretta
applicazione del disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge n.
638/1983 che regolamenta il diritto alla integrazione al trattamento
minimo per i titolari di piu' pensioni, nella ipotesi di pensione a
carico dell'AGO liquidata sulla base di almeno 781 settimane di
contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, coesistente con
pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi avente decorrenza dal 1 gennaio 1988 o successiva e,
comunque, anteriore a quella della pensione A.G.O.
Si tratta di stabilire se, in tali casi, deve trovare
applicazione la prima parte del comma 3 secondo cui, a parita' di
importo di trattamento minimo, l'integrazione e' dovuta sulla
pensione della gestione speciale avente decorrenza piu' remota,
ovvero l'ultima parte del comma 3, secondo cui la integrazione e'
dovuta in ogni caso sulla pensione A.G.O. costituita per effetto di
almeno n. 781 contributi settimanali. Quest'ultima disposizione,
infatti, per la sua collocazione sistematica, sembra riferirsi alla
ipotesi che entrambe le pensioni siano a carico della stessa
gestione pensionistica.
Chiarimenti
Al riguardo deve considerarsi che al momento in cui la
disposizione in questione e' stata emanata e finche' l'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico delle Gestioni Speciali
per i lavoratori autonomi non e' stato parificato a quello delle
pensioni a carico del F.P.L.D., l'ipotesi regolamentata dall'ultima
parte del comma 3 dell'articolo 6 non poteva verificarsi in presenza
di pensione a carico di una gestione speciale, dovendosi comunque
escludere l'integrabilita' di quest'ultima pensione in quanto avente
un trattamento minimo di importo meno elevato; per tale motivo la
disposizione non poteva che concernere la titolarita' di pensione ai
superstiti costituita per effetto di oltre 780 contributi
settimanali e di pensione diretta, entrambe a carico del F.P.L.D.
Cio' premesso, si ritiene che, anche a seguito
dell'equiparazione dei trattamenti minimi, il disposto del comma 3,
ultima parte, debba continuare ad applicarsi nel senso indicato
all'epoca dal legislatore, attribuendo la integrazione sulla
pensione a carico del F.P.L.D. con oltre 780 contributi settimanali,
anche se avente decorrenza posteriore a quella della gestione
speciale per i lavoratori autonomi.
E' indubbio, infatti, che la scelta del legislatore e'
stata dettata dall'intento di assicurare l'integrazione di tale
trattamento di pensione in quanto piu' vantaggiosa, intento presente
anche nelle successive norme di legge. Sia l'articolo 4 della legge
n. 140/1985 che l'articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 hanno,
infatti, voluto privilegiare le pensioni A.G.O. costituite da almeno
781 contributi settimanali, integrate ai sensi dell'articolo 6 della
legge n. 638/1985, disponendone la riliquidazione in aumento, anche
se non aventi titolo alla maggiorazione ex articolo 14 quater, 3
comma, della legge n. 33/1980, abrogato dalla stessa legge n.
140/1985.
Nella generalita' dei casi, per effetto della
riliquidazione dette pensioni sono divenute di importo superiore al
trattamento minimo consentendo, a seconda della situazione
reddituale del pensionato, l'integrazione totale o parziale
dell'altra pensione.
In relazione a quanto premesso,ai fini dell'applicazione
del comma 3 dell'articolo 6, nessun effetto particolare consegue
alla titolarita' di due pensioni a carico della stessa Gestione
Speciale per i lavoratori autonomi,una delle quali costituita per
effetto di almeno 781 settimane di contribuzione. Tale circostanza,
infatti, non ha mai avuto rilevanza ne' per l'articolo 6 della legge
n. 638/1983 ne' per le citate disposizioni successivamente emanate;
in tali casi, quindi, la integrazione al minimo e' dovuta sulla
pensione diretta.
4.2. PENSIONI DI RIVERSIBILITA' PROVENIENTI DA PENSIONE DIRETTA CON
OLTRE 780 CONTRIBUTI. ARTICOLO 1 DEL D.P.C.M. 16 DICEMBRE 1989.
Quesito
Possibilita' di riliquidare ai sensi dell'articolo 1 del
D.P.C.M. 16 dicembre 1989 le pensioni So provenienti da pensione
diretta con oltre 780 settimane di contribuzione obbligatoria,
effettiva e figurativa a suo tempo riliquidata ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 140/1985.
Chiarimenti
Al riguardo si fa presente che l'articolo 1 del D.P.C.M.,
nel disporre la riliquidazione delle pensioni con oltre 780
contributi settimanali aventi decorrenza compresa tra il 1 gennaio
1984 ed il 31 dicembre 1989, ha precisato, al comma 3, che, a tali
fini, per le pensioni di reversibilita' e' presa a riferimento la
data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
Nel caso prospettato la pensione diretta, avendo
140/1985 ha, quindi, decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984.
In tale considerazione, la pensione di reversibilita' deve
essere esclusa dall'applicazione dell'articolo 1 del D.P.C.M. 16
dicembre 1989.
4.3. TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA' SOSPESA EX ARTICOLO 8 LEGGE
N. 638/1983 E DI PENSIONE AI SUPERSTITI.
Quesito
Titolari di pensione SO e di pensione di invalidita'
integrata al trattamento minimo, il cui pagamento e' stato sospeso
dal 1 ottobre 1983 ai sensi dell'art. 8, 1 comma, della legge n.
638/1983. Possibilita' di accogliere la richiesta degli interessati
intesa ad ottenere, dalla stessa data, la integrazione al
trattamento minimo della pensione di riversibilita'.
Chiarimenti
La richiesta non e' accoglibile alla luce della normativa
vigente. Infatti gli interessati sono pur sempre titolari di
pensione di invalidita' integrata al trattamento minimo, anche se in
concreto non percepibile finche' permangono le condizioni ostative
di eta' e di reddito previste dall'articolo 8 della legge n.
638/1983; l'eventuale trasferimento della integrazione al minimo su
pensione diversa da quella gia' integrata, previsto dal comma 3
dell'art. 6 della legge n. 638/1983 per i titolari di piu' pensioni,
e' da escludere essendo subordinato alla condizione che non siano
superati i limiti di reddito di cui allo stesso art. 6, laddove gli
interessati possiedono redditi superiori al piu' alto limite fissato
dall'art. 8. Quand'anche, infine, gli interessati potessero
considerarsi titolari della sola pensione di riversibilita' che in
effetti percepiscono, questa non sarebbe ugualmente integrabile per
lo stesso motivo del possesso di redditi superiori ai limiti di
legge.
5. INDEBITI PENSIONISTICI
5.1. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'. EROGAZIONE FINO ALLA MANCATA
CONFERMA.
Quesito
Titolare di assegno con decorrenza 1 febbraio 1986. In
seguito a domanda di conferma presentata prima della scadenza del
triennio, e' stato ritenuto di non confermare la prestazione, nel
frattempo rimasta in pagamento. Applicabilita' o meno della
sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989.
Chiarimenti
Nel periodo che intercorre dalla scadenza del triennio alla
comunicazione della mancata conferma, il pagamento delle rate di
assegno da parte dell'INPS non avviene per errore, ma in quanto
effettivamente dovuto, dato che l'obbligazione di effettuare tali
pagamenti viene meno retroattivamente solo nel momento in cui e'
stata comunicata la mancata conferma dell'assegno di invalidita' per
un nuovo triennio. Pertanto deve ritenersi che siffatta fattispecie
non rientri nel campo di applicazione dell'art. 52, L. 88/1989 ma in
quello della disciplina generale. Consegue che l'interessato e'
tenuto a restituire le somme indebitamente riscosse.
5.2. TITOLARE DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DI UNA DELLE
GESTIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI. SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIA A CARICO DELL'A.G.O.
Quesito
In attesa della liquidazione del nuovo trattamento
pensionistico, e' stata mantenuta in pagamento la pensione VO/ANZ.
Successivamente si e' provveduto a revocare la pensione della
Gestione speciale dalla data di decorrenza della nuova pensione VO,
ma sono stati posti in pagamento gli arretrati relativi al nuovo
trattamento pensionistico senza operare la compensazione con quanto
gia' percepito dal pensionato per lo stesso periodo a titolo di
VO/ART. Applicabilita' della sanatoria ex art. 52 della legge n.
88/1989.
Chiarimenti
A causa del mancato abbinamento delle operazioni relative
alla liquidazione della nuova pensione ed alla revoca del precedente
trattamento, sono state erroneamente poste in pagamento somme che,
invece, avrebbero dovuto formare oggetto di compensazione legale tra
credito del pensionato e credito dell'Istituto.
In altri termini, nel caso di specie, l'indebito si e'
costituito a seguito di un errore consistente nella mancata
rilevazione, da parte della Sede, di elementi direttamente
valutabili (titolarita' di pensione), senza che tale circostanza
possa in qualche modo essere imputata a comportamento doloso
dell'interessato.
Trova, pertanto, applicazione la sanatoria ex art. 52 della
legge n. 88/1989.
5.3. RECUPERO INDEBITI SU ARRETRATI SPETTANTI A TITOLO EREDITARIO.
Quesito
Con sentenza passata in giudicato l'Istituto e' stato
condannato a corrispondere alla erede di un pensionato deceduto i
ratei della pensione ordinaria di inabilita' dallo stesso maturati
fino alla data del decesso. L'erede, titolare di pensione di
vecchiaia, risultava debitrice di somme verso l'Istituto per
indebita percezione del trattamento minimo a seguito di superamento
dei limiti di reddito. Possibilita' di procedere al recupero sugli
arretrati spettanti quale erede del pensionato deceduto.
Chiarimenti
Le somme spettanti a titolo di arretrati deve ritenersi
siano entrate, "jure successionis", a far parte del patrimonio
dell'erede costituendone cespite sul quale, a mente della circolare
n. 53391 Prs./4 dell' 8 gennaio 1970, l'Istituto puo' rivalersi per
la realizzazione del proprio credito.
5.4. INDEBITI PER QUOTE FISSE
Quesito
Titolare di pensione di vecchiaia dal 1 dicembre 1967 il
quale, gia' in sede di presentazione della domanda, aveva dichiarato
la titolarita' di altra pensione a carico dello Stato con decorrenza
dal novembre 1952. Di tale circostanza non veniva tenuto conto, per
cui continuava la erogazione, sulla pensione di vecchiaia, delle
quote in cifra fissa fino al giugno 1988, nonostante il fatto che la
Direzione Provinciale del Tesoro, in data 11 aprile 1985 avesse, a
sua volta, comunicato la titolarita' della pensione a carico dello
Stato, comprensiva della indennita' integrativa speciale.
Chiarimenti
Esistono i presupposti per la applicabilita' della
sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989. Non vi e' dubbio,
infatti, che l'indebito consegue ad un errore imputabile
all'Istituto, consistente nella omessa valutazione di un dato gia'
disponibile (titolarita' della pensione statale) per cui, secondo i
criteri diramati con la circolare n. 101 del 27 aprile 1990, sono
irripetibili le somme riscosse a titolo di quote in cifra fissa.
5.5. INDEBITI CONSEGUENTI AL VENIR MENO DEL DIRITTO A PENSIONE
Quesito
A causa di un errore nel computo dei contributi, e' stata
attribuita una pensione a favore di un assicurato che, in realta',
non poteva far valere il requisito minimo per il diritto alla
prestazione richiesta.
Chiarimenti
Trattasi di un errore che, secondo i criteri di cui alla
circolare n. 101/1989 sopramenzionata ("errore di diritto"),
determina la applicabilita' della sanatoria ex articolo 52 della
legge n. 88/1989. Il caso e', evidentemente, diverso da quello
contemplato a pag. 4 della piu' volte citata circolare n. 101/1990
("inesistenza del rapporto assicurativo") il quale implica che
risulti venuto meno, in tutto ovvero in parte, il rapporto
assicurativo non gia' per un errore imputabile all'Istituto ma per
un fatto ad esso estraneo.
5.6. PENSIONI PSO
Quesito
Indebiti conseguenti a mancata tempestiva revoca di
pensioni PSO per il venir meno delle condizioni richieste per il
mantenimento del diritto. Tenuto conto che la pensione PSO e' posta
a carico della Gestione per gli Interventi Assistenziali di cui
all'art.37 della legge n. 88/1989, il cui finanziamento e' a carico
dello Stato - gestione non menzionata dall'articolo 52 della stessa
legge n. 88/1989 ai fini dell'applicazione della sanatoria degli
indebiti - e' stato chiesto di conoscere se siano o meno ripetibili
le somme indebitamente percepite.
Chiarimenti
Sussistono i presupposti per l'applicazione della sanatoria
ex art. 52. Invero, il fatto che la pensione PSO sia posta a carico
della Gestione sopramenzionata non puo' ritenersi circostanza
preclusiva dell'applicabilita' della sanatoria, come e' dimostrato
dal fatto che la pensione sociale, anch'essa a carico della Gestione
per gli Interventi Assistenziali, rientra nella previsione della
norma di cui all'art. 52 piu' volte citato.
Poiche', nel caso di specie, l'indebito consegue ad un
errore di pagamento imputabile all'Istituto senza che ricorra il
dolo dell'interessato, si ritiene sussistano i presupposti per
l'applicazione della sanatoria ex art. 52.
5.7. ANNULLAMENTO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI
DISOCCUPAZIONE
Quesito
Erogazione della indennita' ordinaria di disoccupazione,
con accredito della relativa contribuzione figurativa, nonostante
l'interessato risultasse iscritto negli elenchi dei CD/CM
circostanza, questa, preclusiva del diritto alla indennita' di
disoccupazione. A seguito dell'annullamento della contribuzione
figurativa gia' accreditata sono venuti meno, dalla decorrenza
originaria, i requisiti di contribuzione per il diritto a pensione
di vecchiaia, con conseguente costituzione di una situazione
debitoria.
Chiarimenti
In proposito si ribadisce che la sanatoria ex art.52 va
applicata in tutti i casi in cui, in assenza di dolo da parte dei
percipienti, sia ravvisabile un errore imputabile all'Istituto.
Nel caso qui prospettato non senbra dubbio che all'origine
della situazione debitoria vi sia stato un errore dell'Istituto
consistente nella mancata valutazione di dati disponibili
("nonostante lo stesso risultasse iscritto negli elenchi dei
coltivatori diretti"), preclusivi del diritto alla prestazione di
disoccupazione e, conseguentemente, del diritto al relativo
accredito di contribuzione figurativa, il cui annullamento ha
comportato il venir meno del diritto a pensione per vecchiaia.
Pertanto, in assenza di dolo da parte dell'interessato, deve trovare
applicazione la sanatoria ex art. 52.
A conclusioni diverse si sarebbe dovuto pervenire ove il
rapporto assicurativo fosse venuto meno per fatto non imputabile
all'Istituto (es. successiva cancellazione dagli elenchi di
categoria; riscatto etc.) come precisato con la circolare n. 101 del
27 aprile 1990.
5.8. INDEBITI CONSEGUENTI AD ERRORI DEGLI UFFICI POSTALI
Quesito
Applicabilita' o meno della sanatoria nei casi in cui gli
Uffici postali hanno posto in pagamento il mandato aggiuntivo anche
a favore di quei pensionati che hanno restituito i Modd. MSP/89 e
APS/89 senza chiedere le provvidenze di legge, in quanto hanno
annerito la casella contrassegnata dal "NO" oppure hanno dichiarato
redditi propri o del coniuge diversi da zero.
Chiarimenti
Non e' applicabile la sanatoria ex art. 52 in quanto i
pensionati hanno riscosso somme non dovute nella consapevolezza di
non averne fatto richiesta o, comunque, di non averne diritto.
Aggiungasi che, nei casi in esame, non e' neppure ravvisabile un
errore imputabile all'Istituto, in quanto l'indebito e' da
ricondurre al comportamento degli Uffici Postali, che hanno posto in
pagamento somme a favore di soggetti non aventi titolo.
Quesito
Maggiorazioni e aumenti di cui agli artt. 1 e 2 della legge
n. 544/1989.
L'ufficio pagatore, nel restituire alla Sede il plico dei
modelli MSP/89 ed APS/89 relativi a pensionati ai quali non erano
stati corrisposti i benefici di cui sopra, ha erroneamente inserito,
nello stesso, alcuni modelli relativi a pensionati nei cui
confronti, in realta', si era provveduto al pagamento. Nella
impossibilita' di rilevare tale circostanza, la Sede ha, a suo
volta, corrisposto le provvidenze di legge.
Applicabilita' o meno della sanatoria ex art. 52 della
legge n. 88/89.
Chiarimenti
Come precisato con la circolare n. 101 del 27 aprile 1990,
presupposto per l'applicabilita' della sanatoria - a parte l'assenza
di dolo del pensionato - e' la presenza di un errore imputabile
all'Istituto, da cui sia derivato l'indebito.
Nei casi prospettati, invece, l'indebito consegue ad un
errore imputabile ad un Ente diverso dall'Istituto, per cui le somme
indebitamente percepite sono ripetibili.
5.9. INDEBITI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA INTEGRAZIONE AL
MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI DUE PENSIONI.
Quesito
Titolare di pensione di invalidita' a carico dell'A.G.O.
integrata al trattamento minimo, concessa con decorrenza dal 1
agosto 1982 sulla base di un numero di contributi settimanali
inferiore a 781, cui e' stata successivamente liquidata una pensione
di reversibilita' a carico della stessa A.G.O. con importo "da
calcolo", sulla base di un numero di contributi settimanali
superiore a 780. E' stato infatti ritenuto applicabile il criterio
di cui al punto 2, sub c) della deliberazione consiliare n. 41 del
17 febbraio 1984 (attribuzione della integrazione al minimo sulla
pensione avente decorrenza piu' remota), per cui e' stata mantenuta
la integrazione al minimo sulla pensione di invalidita'.
Essendo stato successivamente precisato (cfr. circolare n.
165 del 25 luglio 1989) che non e' possibile derogare al disposto di
cui all'articolo 6, 3 comma della legge n. 638/1983 - per cui, in
effetti, nel caso in esame la integrazione al minimo andava
attribuita sulla pensione di riversibilita' in quanto costituita per
effetto di un numero di contributi settimanali non inferiore a 781 -
la integrazione al minimo e' stata trasferita sulla predetta
pensione, con conseguente insorgenza di un indebito sulla pensione
di invalidita', in ordine al quale e' stato chiesto di conoscere se
sia applicabile o meno la sanatoria ex articolo 52 della legge n.
88/1989.
Chiarimenti
Con la circolare n. 60095 A.G.O./50 del 7 marzo 1984, sub
2), nel fornire le istruzioni applicative della sopracitata
deliberazione consiliare n. 41 era stato gia' chiarito che, nel caso
di concorso di pensione diretta ed ai superstiti a carico della
stessa Gestione assicurativa, la integrazione al minimo va liquidata
sulla pensione diretta tranne il caso in cui una delle pensioni
risulti costituita per effetto di un numero di contributi
settimanali non inferiore a 781. In tale caso, infatti, trova
applicazione l'ultima parte del 3 comma dell'articolo 6 della legge
n. 638/1983, il quale dispone che la integrazione al minimo va
attribuita sulla pensione costituita con un numero di contributi
settimanali non inferiore a 781.
Poiche', dunque, l'indebito consegue ad un errore
imputabile all'Istituto si ritiene che debba essere applicata la
sanatoria ex articolo 52.
6. PENSIONE SOCIALE
6.1. PENSIONE GIA' ELIMINATA PER MANCATA RISCOSSIONE DA PARTE DI
INVALIDO CIVILE ULTRASESSANTACINQUENNE. DOMANDA DI RIPRISTINO.
Quesito
Possibilita' o meno di accogliere la domanda tenuto conto
che la pensione, non essendo stata piu' riscossa, poteva
considerarsi non in essere alla data di entrata in vigore della
legge di sanatoria del 21 marzo 1988, n. 93.
Chiarimenti
La richiesta dell'interessato, nei limiti dei termini
prescrizionali, va accolta, dovendosi ritenere che il sussistere del
diritto soggettivo alla prestazione non puo' essere messo in
discussione dalla mancata riscossione che ha determinato il ritiro
degli ordinativi di pagamento dall'Ufficio pagatore.
La pensione sociale puo', quindi, considerarsi gia'
liquidata nel significato attribuito a tale termine dall'Istituto in
sede di interpretazione della Legge n. 93/1988.
6.2. INVALIDO CIVILE PARZIALE. REVOCA DELLA PROVVIDENZA STATALE.
Quesito
Invalido civile parziale, che ha sempre percepito la
pensione sociale sostitutiva dell'assegno assistenziale erogato dal
Ministero dell'Interno, il quale, a seguito di revisione disposta
dalla apposita Commissione Medica, e' stato riconosciuto affetto da
una piu' bassa percentuale di invalidita' e, comunque, tale da
determinare la perdita del diritto alla provvidenza statale e la
conseguente revoca della prestazione sostitutiva pagata
dall'Istituto.
Possibilita' o meno di liquidare la pensione sociale ex articolo 26
Chiarimenti
Una volta venuto meno il diritto alla prestazione
ministeriale ed alla collegata pensione sociale, a seguito della
revisione medica che ha accertato la riduzione della percentuale di
invalidita' a meno di 2/3, affinche' sorga il diritto al trattamento
ex art. 26 sopramenzionato non puo' non ritenersi condizione
essenziale la presentazione di una apposita domanda.
Cio' in quanto la normativa che disciplina le prestazioni
erogate dallo Stato in favore dei minorati civili (legge 18 dicembre
1973, n. 854) prevede che, al compimento del 65 anno di eta',
l'assegno assistenziale goduto dagli interessati si trasformi in
pensione sociale ma non dispone che, in caso di successiva perdita
del diritto all'assegno assistenziale per il venir meno della causa
invalidante, la pensione sociale sostitutiva fino ad allora goduta
debba "sic et simpliciter" trasformarsi in pensione sociale ex art.
26.
In altri termini deve ritenersi che l'esito negativo della
revisione medica comporti la caducazione del diritto alla
provvidenza assistenziale nei limiti temporali dalla apposita
Commissione individuati e, conseguentemente, la perdita della
pensione sociale.
Venuto, pertanto, meno il presupposto indefettibile della
pensione sociale, cessa l'automatismo previsto dall'art. 19, legge
n. 118/1971 e dall'art. 11, legge n. 854/1973 e l'interessato potra'
avere diritto alla pensione sociale c.d. "autonoma" ove ricorrano
tutte le condizioni prefissate nella legge istitutiva, ivi compreso
l'onere della relativa domanda.
Tuttavia, nei casi in cui risultasse trascorso un notevole
lasso di tempo senza che fossero stati forniti chiarimenti
all'interessato, con possibilita' di contenzioso dall'esito
probabilmente non favorevole per l'Istituto, occorrera' verificare
se l'interessato puo' vantare titolo alla pensione sociale, intera o
ridotta, ed in via eccezionale si potra' attribuire tale trattamento
con la stessa decorrenza dalla quale ha avuto effetto la revoca
della pensione sociale sostitutiva.
In via ordinaria, invece, si dovra' procedere con ogni
sollecitudine alla revoca del trattamento non piu' dovuto, inviando
contestuale comunicazione agli interessati per rendere loro noto che
potranno ottenere la pensione sociale ex art. 26 sempre che,
ricorrendone i requisiti, presentino apposita domanda.
6.3. INVALIDO CIVILE TOTALE. REVOCA DELLA PENSIONE SOCIALE PER
MOTIVI REDDITUALI.
Quesito
Invalido civile totale, titolare di PS, SO e IO di importo
superiore al trattamento minimo nei cui confronti, a seguito della
riliquidazione della pensione di riversibilita' in applicazione
della sentenza n. 314/1985, si e' determinato il venir meno del
diritto alla pensione sociale per superamento dei limiti di reddito.
In relazione alla circostanza che il predetto superamento
dei limiti di reddito si e' determinato a seguito della
corresponsione delle somme maturate a titolo di arretrati, e' stato
chiesto di conoscere - ai fini della revoca della prestazione - se
ci si debba attenere al criterio di competenza, che comporterebbe il
venir meno del diritto alla pensione sociale "ab origine", ovvero al
criterio di cassa, che comporterebbe la revoca a decorrere dall'anno
della corresponsione delle somme arretrate.
Chiarimenti
Deve essere privilegiato, nella specie, il criterio di
cassa e, pertanto, si dovra' procedere alla revoca della pensione
sociale con decorrenza 1 gennaio dell'anno in cui viene erogato
l'importo maturato a titolo di arretrati.
Tuttavia, qualora il diritto alla prestazione di che
trattasi insorga nuovamente nell'assicurato con effetto dall'anno
successivo a quello in cui vengono materialmente erogati gli
arretrati in questione, al fine di evitare il ripristino della
prestazione a partire da tale anno, si dovra' provvedere a
recuperare sull'importo degli arretrati l'ammontare della pensione
sociale non spettante, mantenendo in essere la pensione stessa.
Cio' per evidenti motivi di equita', dal momento che il
ritardo nella riliquidazione della pensione - che ha comportato il
costituirsi degli arretrati - non puo' ritorcersi in danno del
pensionato. Nel relativo fascicolo dovra' ovviamente essere apposta
l'annotazione in ordine all'avvenuto recupero.
Analogamente, a criteri di cassa dovra' essere ricondotta
la definizione del caso di titolare di pensione A.G.O. con
maggiorazione di cui all'art. 1 della legge n. 140/1985 al quale
venga liquidata una pensione sociale erogata in sostituzione
dell'assegno assistenziale.
Anche in tale ipotesi, fatto salvo, ovviamente, il caso
dell'incompatibilita', la maggiorazione dovra' essere revocata a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno nel quale vengono superati i
limiti previsti per il riconoscimento della maggiorazione stessa.
7. BENEFICI COMBATTENTISTICI.
7.1. PENSIONI RILIQUIDATE PER ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 LEGGE N. 336/1970.
Quesito
Criteri per la applicazione del D.P.C.M. del 16 dicembre
1989 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 72/1990.
Chiarimenti
Nei casi di specie la retribuzione media settimanale presa
a base per il calcolo della pensione originaria, a seguito di
domanda da parte degli interessati va rideterminata secondo le nuove
misure fissate dal D.P.C.M. sopracitato, nel caso di pensioni
liquidate con decorrenza compresa dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre
1984.
La retribuzione pensionabile cosi' rideterminata va
raffrontata, secondo le disposizioni vigenti, con la retribuzione
"tabellare" riconosciuta dall'Ente datore di lavoro e con quella
determinata secondo le norme "comuni".
Il Decreto in argomento produce effetti anche sui
trattamenti pensionistici interessati dall'applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n.72/1990, la quale, come e'
noto, ha esteso alle pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1988 la valutazione ai fini pensionistici delle quote di
retribuzione eccedenti il "tetto" di cui all'art. 21 della legge
n.67/1988.
Infatti, le pensioni rientranti nell'ambito di applicazione
di entrambi i provvedimenti suddetti vanno ricalcolate dal 1
gennaio 1988 tenendo conto dei massimali previgenti e, con effetto
dal 1 gennaio 1990 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla
domanda, sulla base dei massimali previsti dal Decreto.
7.2. MAGGIORAZIONE EX ARTICOLO 6, LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140.
Quesito
Diritto o meno alla maggiorazione ex art. 6 della legge
n.140/1985 nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute
tra la data di attribuzione originaria sulla pensione Vr e la data
di decorrenza della pensione Vo, successivamente liquidata ai sensi
dell'art.2 ter della legge n.114/1974, previa revoca della pensione
Vr.
Chiarimenti
Va attribuita la maggiorazione sulla pensione Vo senza il
computo degli incrementi per perequazione.
Infatti, la liquidazione della pensione Vo in applicazione
dell'articolo 2 ter comporta non la trasformazione della pensione Vr
nella pensione Vo bensi' la eliminazione della prima pensione e la
attribuzione della seconda come prima liquidazione, a domanda degli
interessati e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda stessa.
Anche la maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge
140/1985, quindi, costituendo, a norma dello stesso articolo 6,
parte integrante del trattamento di pensione, e' da eliminare
assieme alla prestazione principale ed e' da attribuire ex novo
sulla pensione di nuova liquidazione con la stessa decorrenza della
pensione e nella misura iniziale prevista dalla legge n.140/1985.
Quesito
Decorrenza da attribuire ai benefici combattentistici
qualora la relativa domanda non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione, ma sia presentata durante gli adempimenti
istruttori e comunque prima della liquidazione della pensione.
Chiarimenti
Per espressa previsione legislativa la maggiorazione ex
art. 6 della legge n.140/1985, e' dovuta, sulle pensioni aventi
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge
stessa, a decorrere "dal 1 giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda" (vedasi circolare n. 60105
A.G.O. del 25 maggio 1985, A.U. 1985, pag. 1510).
La maggiorazione in parola, pertanto, deve essere
attribuita a decorrere da tale data, a nulla rilevando che la
domanda sia stata presentata prima della liquidazione della
pensione.
8 - GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI
8.1 DOMANDA DI PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA IN PRESENZA DI
CONTRIBUZIONE NELL'A.G.O. E NELLE GESTIONI SPECIALI.
Quesito
Titolare di pensione a carico della C.P.D.E.L. che, al
compimento dell'eta' pensionabile, ha presentato domanda di pensione
per vecchiaia supplementare potendo far valere contribuzione sia
nella A.G.O. che nella Gestione Speciale CD/CM. Poiche' il diritto a
pensione risulterebbe raggiunto in entrambe le Gestioni
pensionistiche, si e' posto il problema del tipo di prestazione da
liquidare all'interessata.
Chiarimenti
A stretto rigore, una interpretazione meramente letterale
della normativa che disciplina i rapporti tra AGO e Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi indurrebbe a ritenere doversi
liquidare la pensione supplementare a carico dell'AGO - essendo qui
perfezionati i relativi requisiti - ed un supplemento a carico della
Gestione CD/CM.
Ove, tuttavia, si procedesse nei termini di cui sopra lo
importo della pensione, comprensivo del supplemento, sarebbe di gran
lunga inferiore all'importo ottenuto liquidando la pensione Vr
supplementare con il computo dei contributi versati nella AGO, dati
i piu' vantaggiosi criteri di calcolo introdotti dall'art.6, commi 8
e seguenti, della legge n. 638/1983 per le pensioni a carico delle
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Si ritiene, invece, che la "ratio" della normativa vigente
in materia di rapporti tra AGO e Gestioni Speciali - segnatamente
l'art.20 della legge n. 613/1966 e l'art. 2 ter della legge n.
114/1974 - sia quella di riservare all'assicurata richiedente la
prestazione il trattamento di maggior favore che, nel caso
rappresentato, consiste nel liquidare la pensione Vr supplementare
comprensiva anche dei contributi della A.G.O.
Peraltro, ad evitare eventuali successive contestazioni, si
ritiene opportuno che si liquidi il trattamento piu' favorevole
soltanto su espressa richiesta dell'interessata, da presentare entro
un congruo termine con esplicito impegno di irrevocabilita'.
8.2. DOMANDA INTESA AD OTTENERE LA PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO
DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA DEI REQUISITI NELLA GESTIONE ARTIGIANI.
Quesito
Domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianita' a
carico della A.G.O. respinta per insufficienza contributiva.
Successivo ricorso inteso ad ottenere la pensione a carico
della Gestione artigiani. Possibilita' di liquidare la prestazione
mediante il cumulo di tutti i contributi versati.
Chiarimenti
La richiesta dell'interessato puo' trovare senz'altro
accoglimento, atteso che la vigente normativa, e segnatamente l'art.
20 della legge n. 613/1966, se da una parte e' esplicitamente
ispirata al criterio di riconoscere al richiedente la prestazione il
trattamento di maggior favore, individuato nella pensione a carico
dell'AGO, dall'altra stabilisce il diritto dell'interessato a
liquidare comunque la prestazione - salvo diverso avviso
specificatamente manifestato - nella gestione a carico della quale
risultano perfezionati i prescritti requisiti.
Poiche' nel caso di specie l'interessato, mentre non
risulta in possesso dei requisiti per il diritto a pensione a carico
della A.G.O., puo' far valere gli stessi nella gestione artigiani
con il cumulo di tutti i contributi versati, la volonta',
manifestata nella domanda, di ottenere la pensione di anzianita'
nell'A.G.O. puo' essere ragionevolmente intesa come richiesta di
esaminare la domanda innanzitutto nella predetta assicurazione
generale obbligatoria, fermo restando l'interesse, manifestato con
il ricorso al Comitato Provinciale, a liquidare comunque la pensione
di anzianita' a carico della gestione nella quale risultino
perfezionati i requisiti di legge.
8.3 MAGGIORAZIONE DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DELLA PENSIONE DI
INABILITA'.
Quesito
Individuazione dei criteri per il computo della
maggiorazione convenzionale della anzianita' contributiva nei casi
di pensione di inabilita' da liquidare a carico di una delle
Gestioni per lavoro autonomo con il cumulo di contribuzione versata
in piu' gestioni assicurative.
Chiarimenti
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 12 giugno
1984, n.222 la maggiorazione deve essere calcolata solo ed
esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale
l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente,
nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
Ai fini del calcolo della pensione con il sistema
reddituale, l'anzianita' assicurativa maturata nella gestione
individuata con i criteri indicati dalla disposizione innanzi
richiamata, deve essere maggiorata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di
compimento dell'eta' richiesta per il pensionamento di vecchiaia dei
lavoratori autonomi.
Sulla base dei criteri innanzi esposti deve essere comunque
escluso che per i casi in esame la maggiorazione di anzianita' possa
essere attribuita sulla eventuale quota di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
8.4. NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DEI SUPPLEMENTI DA LIQUIDARE A CARICO
DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
Quesito
Titolari di pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti i quali, a seguito della
estensione, dal 1 luglio 1990, del nuovo sistema di calcolo delle
pensioni dei lavoratori autonomi anche ai supplementi da liquidare a
carico delle predette gestioni, hanno rinunciato alle domande di
supplemento presentate prima della entrata in vigore della legge 2
agosto 1990, n.233 ed hanno chiesto la liquidazione della
prestazione con il nuovo sistema di calcolo reddituale a far tempo
dal 1 luglio 1990 e non dalla successiva data della rinuncia.
Chiarimenti
La richiesta dei pensionati non puo' essere accolta in
quanto, con l'atto di rinuncia, deve ritenersi concluso il
procedimento amministrativo relativo alle richieste di supplemento
presentate anteriormente alla data del 1 luglio 1990.
Pertanto, la decorrenza da attribuire al supplemento in
questione non puo' avere effetto retroattivo, ma dovra' essere
fissata al primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di
rinuncia con il quale, nel contempo, e' stata formulata la nuova
domanda di supplemento tendente ad ottenere la liquidazione con i
nuovi criteri introdotti dagli articoli 6 e 9 della legge
n.233/1990.
8.5. TITOLARE DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' NELLA GESTIONE
COMMERCIANTI. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NELL'A.G.O.
Quesito
Possibilita' di liquidare la pensione di vecchiaia a carico
della A.G.O. in applicazione dell'articolo 2 ter della legge n.
114/1974.
Chiarimenti
Il titolare di assegno di invalidita' ex art.1 della legge
222/1984 puo' avvalersi, cosi' come il titolare di pensione di
invalidita' ex art. 10 del R.D.L. n. 636/1939, della facolta'
concessa ai pensionati delle Gestioni Speciali dei lavoratori
autonomi dall'art. 2 ter della legge n. 114/1974 ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia a carico delle A.G.O.; ne'
e' di ostacolo al riconoscimento di tale possibilita' il carattere
temporaneo dell'assegno ovvero la circostanza che l'art. 1, 10
comma, della legge 222 preveda la trasformazione automatica
dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia al compimento
dell'eta' pensionabile.
Ne consegue che la richiesta intesa ad ottenere la
liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. in
sostituzione dell'assegno di invalidita' a carico della Gestione
speciale per i commercianti, deve essere accolta sempreche',
ovviamente, risultino perfezionati dall'interessato tutti i
requisiti a tal fine richiesti dalla legge.
8.6. DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' DA ISTRUIRE NELLE
Quesito
Criteri per la determinazione del requisito contributivo
nel quinquennio precedente la domanda.
Chiarimenti
I requisiti di contribuzione richiesti per il
riconoscimento del diritto all'assegno devono essere determinati
avendo riguardo alla data di presentazione della relativa domanda.
Considerato che la contribuzione degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e' mensile e non frazionabile, anche
se il requisito contributivo relativo non sussistesse alla data di
presentazione della domanda, deve essere accertato se risulta
perfezionato entro la fine del mese di richiesta della prestazione.
9. SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI.
9.1. SUPPLEMENTI DI PENSIONE
Quesito
Possibilita' di concedere, a persona gia' in godimento di
un primo supplemento di pensione liquidato dopo 5 anni dalla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia, un secondo supplemento ai
sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Chiarimenti
La facolta' di chiedere, dopo il compimento dell'eta'
pensionabile, la liquidazione del supplemento in deroga alla
periodicita' quinquennale prevista dal 4 comma del richiamato art.
7 - vale a dire dopo che siano trascorsi solo due anni dalla data di
decorrenza della pensione o dal precedente supplemento - e'
esercitabile una sola volta dopo la data di entrata in vigore della
legge n. 155/1981 (cfr. circ. n. 60083 AGO del 14 gennaio 1983, p.C.
lett.c).
Ne deriva che, avendo liquidato il primo supplemento dopo
cinque anni dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia,
l'interessato ha diritto di avvalersi della anzidetta facolta' e,
quindi, di ottenere la liquidazione del richiesto secondo
supplemento.
9.2. PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA. DECORRENZA.
Quesito
E' stato chiesto di conoscere se debba farsi luogo al
riconoscimento del diritto alla pensione supplementare di vecchiaia
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile, ovvero dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda.
Chiarimenti
Al riguardo si osserva che la formulazione della norma
contenuta nel 1 comma dell'art. 6 della legge n. 155/1981 secondo
cui "La pensione di vecchiaia.......decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'eta'
pensionabile ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino
soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva,
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
vengono raggiunti......" porta ad escludere l'applicabilita'
dell'articolo in questione alla pensione supplementare di vecchiaia.
La decorrenza della pensione supplementare di vecchiaia
resta, pertanto, fissata al primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, 3
comma, della legge n. 1338/1962, modificato dall'art. 12 del D.P.R.
n. 488/68.
Consegue che la richiesta dell'interessato non e'
suscettibile di accoglimento.
10. PENSIONE DI ANZIANITA'
10.1. DECORRENZA
Quesito
Domanda di pensione di vecchiaia respinta per mancanza del
requisito dell'eta'. Successiva domanda di pensione di anzianita'
accolta con decorrenza dal mese successivo alla data di
presentazione. Ricorso avverso la reiezione della domanda di
vecchiaia motivato, da parte del Patronato, con la circostanza che,
nel compilare la domanda di prestazione, l'interessato aveva
erroneamente barrato la casella della pensione di vecchiaia in luogo
di quella della pensione di anzianita'.
A seguito della reiezione del ricorso, deliberata dal
Comitato provinciale, l'interessato ha citato l'Istituto in giudizio
al fine di vedersi anticipata la decorrenza della pensione di
anzianita' all'1/1/1990, primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di vecchiaia.
E' stato chiesto di conoscere se la domanda di pensione di
vecchiaia possa essere considerata come domanda di pensione di
anzianita'.
Chiarimenti
E' necessario, in primo luogo, tener presente che la
domanda dell'assicurato e' assunta, dal nostro ordinamento
previdenziale, a elemento condizionante del diritto a pensione, il
che comporta la rilevanza del suo contenuto agli effetti del
conseguimento della prestazione assicurativa.
Pertanto, se l'assicurato manifesta la volonta' di
conseguire una prestazione piuttosto che un'altra, l'Istituto deve
prendere atto di tale manifestazione di volonta' ed adeguare ad essa
il proprio comportamento, a meno che l'attribuzione di una
prestazione diversa da quella richiesta non sia espressamente
prevista da una specifica norma di legge quale, ad esempio, l'art.
due-duodecies del D.L. n. 30/74 convertito nella legge n. 144/1974.
Detto questo, va subito precisato che l'obbligo di
attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi
conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata
formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere
variamente interpretata, l'Istituto e' tenuto ad interpellare
l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria
volonta' prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria
scelta.
Venendo al caso in esame, si tratta di stabilire se la
domanda di pensione originariamente presentata dall'interessato
fosse o meno inequivocabilmente diretta ad ottenere la pensione di
vecchiaia.
Non v'e' dubbio che l'assicurato, barrando la casella
corrispondente alla pensione di vecchiaia, abbia manifestato la
volonta' di ottenere tale prestazione e non altra per cui, pur
considerando che alla data di presentazione l'interessato era assai
lontano dall'eta' pensionabile (non avendo ancora compiuto il 53
anno di eta'), appare corretto il provvedimento di reiezione della
domanda senza preventivi accertamenti in ordine alla reale volonta'
del richiedente.
In occasione del successivo ricorso, peraltro,
l'interessato ha meglio esplicitato il proprio effettivo
intendimento facendo presente di aver erroneamente barrato la
casella della pensione di vecchiaia in luogo di quella
corrispondente alla pensione di anzianita': affermazione del tutto
plausibile non soltanto in considerazione della gia' rilevata
circostanza rappresentata dall'eta' del richiedente ma anche dal
fatto che, alla data della domanda, i requisiti per la pensione di
anzianita' risultavano effettivamente perfezionati.
Appare, pertanto, legittimo concludere che nel caso di
specie non sussistessero ostacoli insormontabili all'accoglimento
del gravame.
In considerazione di tali circostanze e ravvisata,
altresi', l'inopportunita' di demandare al giudice la definizione
del caso,si ritiene che la decorrenza della pensione di anzianita'
spettante all'interessato possa essere anticipata al 1 .1.1990
ritenendo utile, a tal fine, la domanda di pensione presentata il
26.12.1989.
10.2. APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.
307/1989.
Quesito
Accoglibilita' della domanda con la quale una titolare di
pensione di anzianita' avente decorrenza 1/7/1988 ha chiesto che, al
compimento dell'eta' pensionabile (maggio 1991), la pensione sia
riliquidata in applicazione della sentenza n. 307/1989, escludendo,
cioe', dal calcolo la contribuzione volontaria.
La richiesta della pensionata e' basata sull'assunto che la
sentenza n. 307 ha come destinatari i titolari di pensione di
vecchiaia avente decorrenza dalla data di compimento dell'eta'
pensionabile e che la pensione di anzianita', a norma dell'art. 22,
comma 6, della legge n. 153/1969, e' equiparata a tutti gli effetti
alla pensione di vecchiaia quando il titolare compie l'eta'
pensionabile.
Chiarimenti
Al riguardo si fa presente che la prevista equiparazione
della pensione di anzianita' a quella di vecchiaia non muta il
titolo ne' la decorrenza dell'originario trattamento pensionistico,
non essendo configurabile la liquidazione di una nuova prestazione
di diversa categoria e decorrenza in sostituzione di quella in
godimento.
La richiesta dell'interessata non ha, pertanto,
possibilita' di accoglimento.
10.3. LIQUIDAZIONE DI SUPPLEMENTI PER ACCREDITO DI PERIODI DI
CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1974, N.36.
Quesito
Titolare di pensione di anzianita' che, al compimento
dell'eta' pensionabile, chiede l'accredito dei contributi figurativi
ex lege n. 36/1974 ("Nome in favore di lavoratori dipendenti il cui
rapporto sia stato risolto per motivi politici o sindacali"), per
periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella
di compimento dell'eta' pensionabile. Ammissibilita' o meno della
ricostituzione del rapporto assicurativo e conseguenti riflessi
sulla pensione in godimento.
Chiarimenti
Al riguardo si precisa che, relativamente
all'ammissibilita' o meno della ricostituzione del rapporto
assicurativo ai sensi della legge n. 36/1974 per periodi successivi
alla decorrenza della pensione di anzianita', con circolare n. 7154
C. e V. - n. 53538 Prs. del 15/3/1976, par.1, e' stato precisato che
deve ammettersi la possibilita' della ricostituzione, in quanto la
compatibilita' del godimento della pensione di anzianita' con la
ricostituzione del rapporto assicurativo in questione trova
fondamento nel carattere riparatorio della legge stessa e nella
inesistenza dell'elemento retributivo.
Per completezza espositiva si ritiene opportuno richiamare
le circolari n. 53558 Prs./88 del 19/4/1978 e n. 53591 AGO/70 del
21/4/1983, con le quali sono state fornite specifiche istruzioni in
ordine alla liquidazione dei supplementi per contributi
post-pensionamento accreditati nell'assicurazione obbligatoria
I.V.S. ai sensi della legge n. 36/1974.
11. DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Quesito
Possibilita' di accedere alla richiesta formulata da un
assicurato il quale, dopo aver compiuto a maggio 1990 il 60 anno di
eta' ed aver presentato domanda di pensione VO il 16.11.90, senza
aver compilato il riquadro relativo alla decorrenza, ha chiesto, a
gennaio 1991, la liquidazione della prestazione dal mese successivo
alla data di cessazione dell'attivita' lavorativa (31.12.90), avendo
fatto domanda di opzione ai sensi dell'art. 6 della legge n.
54/1982.
Chiarimenti
Premesso che la normativa in vigore non consente di
conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza differita al
primo giorno del mese successivo a quello di cessazione
dell'attivita' lavorativa, la richiesta non puo' trovare
accoglimento in quanto il citato art. 6 dispone che, per coloro i
quali hanno esercitato la facolta' di opzione per il mantenimento in
servizio oltre l'eta' pensionabile, la decorrenza della pensione di
vecchiaia debba essere fissata al 1 giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda.
Ne consegue che la decorrenza della prestazione deve essere
fissata all'1.12.1990.
12. TREDICESIMA RATA DI PENSIONE. CRITERI DI DETERMINAZIONE.
Quesito
Titolare di pensione IR gia' integrata al trattamento
minimo e di pensione SO con decorrenza successiva (dicembre 1987).
Essendo stata liquidata la 13 mensilita' dovuta per l'intero anno
sulla pensione IR in misura pari all'importo a calcolo spettante nel
mese di dicembre e l'importo della 13 mensilita' spettante sulla SO
in 1/12 del trattamento minimo, il Comitato Provinciale, cui
l'interessato si e' rivolto, contestando il comportamento
dell'Istituto ha chiesto di conoscere se sussiste o meno la
possibilita' di liquidare, quale tredicesima, i dodicesimi
dell'importo del trattamento minimo della pensione IR corrispondenti
ai ratei gennaio/novembre 1987.
Chiarimenti
La 13 mensilita' risulta liquidata in via automatizzata
con criteri conformi alle istruzioni emanate a suo tempo in
attuazione della disposizione legislativa che prevede la
frazionabilita' della tredicesima rata di pensione (circ. n. 53351
Prs e n. 6237 Rg. del 30 ottobre 1968 citata). Conseguentemente, non
e' possibile far luogo ad un diverso sistema di calcolo della
13 mensilita' sulla pensione IR.
13. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DI CATEGORIA-EFFETTI.
Quesito
Pensione di invalidita' annullata per essere venuti meno i
requisiti di contribuzione a seguito di cancellazione retro-attiva
dagli elenchi di categoria disposta dallo SCAU. E' stato chiesto di
conoscere se, ai fini di un successivo perfezionamento dei requisiti
per il diritto a pensione, l'interessato possa essere autorizzato ad
effettuare il versamento di contributi a prosecuzione volontaria
dalla data di presentazione della primitiva domanda di pensione,
ovvero se la domanda di prosecuzione contenuta nella domanda di
pensione debba ritenersi definitivamente decaduta con l'accoglimento
della istanza principale (quella di pensionamento) e non possa,
quindi, rivivere a seguito del successivo annullamento della
pensione stessa.
Chiarimenti
Ogni valutazione in ordine alla presenza o meno dei
requisiti di legge per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
deve essere fatta con esclusivo riferimento alla posizione
contributiva dell'assicurato, quale risultava al tempo della
presentazione della relativa domanda.
Il provvedimento di annullamento adottato in corso di
godimento della prestazione puo' spiegare effetti a determinati
fini, ma non puo' investire il complesso dei diritti di cui
l'assicurato era titolare all'atto della domanda e dei quali, con la
domanda stessa, e' stato chiesto il riconoscimento. Pertanto,
l'annullamento della pensione per il successivo venir meno del
requisito contributivo non puo' precludere il riesame della domanda
iniziale di pensione, ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
14. PENSIONI CONTRIBUTIVE RILIQUIDATE IN FORMA RETRIBUTIVA.
Quesito
Possibilita' di riliquidare, ai sensi dell'art. 2 del
D.P.C.M. 16 dicembre 1989, una pensione contributiva avente
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1971, riliquidata in forma
retributiva dall'1/12/1975 ai sensi dell'art.11 della legge n.
153/1969.
Chiarimenti
Al riguardo deve considerarsi che l'articolo 2 del D.P.C.M.
sopracitato ha la chiara finalita' di consentire la
rideterminazione, nei limiti del piu' elevato massimale di
retribuzione, delle pensioni liquidate con decorrenza negli anni
1971/1984, dal cui calcolo sono state escluse le retribuzioni
eccedenti il massimale previsto all'epoca.
Cio' premesso, nei confronti della pensione retributiva
liquidata all'interessato con decorrenza dal 1 dicembre 1975 devono
ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicabilita'
dell'articolo 2 del D.P.C.M.. A tali fini deve, infatti,
considerarsi che il calcolo della pensione entro i limiti del
massimale di retribuzione e' stato operato in sede di riliquidazione
in forma retributiva, riliquidazione intervenuta nell'arco temporale
di applicazione del citato art. 2 del DPCM/1989.
15. PLUSVALENZE PATRIMONIALI REALIZZATE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'.
Quesito
Criteri per la determinazione del reddito annuo da
considerare per la concessione di prestazione pensionistiche.
Chiarimenti
Ai fini di cui sopra, il reddito derivante da plusvalenze
patrimoniali realizzate per cessazione di attivita' deve essere
computato nell'anno di effettiva percezione, a prescindere dalla
diversa imputazione consentita ai fini fiscali.
Al riguardo non assume, infatti, rilevanza il reddito
materialmente assoggettato all'imposta: nella particolare materia,
il concetto di possesso di redditi richiamato dal legislatore non
puo' che essere interpretato nel senso della effettiva
disponibilita' dello stesso nell'anno da considerare, con la
conseguenza che il reddito deve essere computato nell'anno di
effettiva percezione, a prescindere dall'eventuale non coincidenza
tra tale anno e il periodo di imputazione fiscale.
La possibilita', accordata al contribuente dalla normativa
tributaria, che le plusvalenze patrimoniali realizzate per
reddito, anziche' per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, non ha, quindi, rilevanza ai fini della determinazione
del reddito annuo da prendere in considerazione per la concessione
di prestazioni pensionistiche.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
INDICE
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI
1.1. Diritto a pensione da parte dei figli studenti
e inabili. pag.
1.2. Quota di pensione a favore dell'ex coniuge
divorziato. pag.
1.3. Pensioni di reversibilita' a carico delle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. pag.
1.4. Assicurato gia' dichiarato "morto presunto".
Successiva ricomparsa.
2 - INVALIDITA' PENSIONABILE
2.1. Trasformazione dell'assegno di invalidita' in
pensione di vecchiaia. pag.
2.2. Diritto alla integrazione dell'assegno ordina-
rio di invalidita' - Redditi computabili. pag.
2.3. Sospensione della pensione di invalidita'. pag.
2.4. Ciechi civili. Articoli 6 e 8 della legge
11 novembre 1983, n. 638. pag.
2.5. Assegno ordinario di invalidita'. Legge 7
febbraio 1979, n. 29. pag.
3 - PRE-PENSIONAMENTO
3.1. Centralinisti non vedenti. pag.
3.2. Aziende siderurgiche. pag.
3.3. Lavoratori portuali. pag.
4 - INTEGRAZIONE AL MINIMO
4.1. Integrazione al minimo nel caso di titolarita'
di piu' pensioni. pag.
4.2. Pensioni di riversibilita' provenienti da pen-
sione diretta con oltre 780 contributi.
Articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. pag.
4.3. Titolari di pensione di invalidita' sospesa
ex articolo 8 legge n. 638/1983 e di pensione
ai superstiti. pag.
5 - INDEBITI PENSIONISTICI
5.1. Assegno ordinario di invalidita'. Erogazione
fino alla mancata conferma pag.
5.2. Titolare di pensione di anzianita' a carico
di una delle gestioni per i lavoratori auto-
nomi. Successiva liquidazione della pensione
di vecchiaia a carico dell'A.G.O. pag.
5.3. Recupero indebiti su arretrati spettanti a
titolo ereditario. pag.
5.4. Indebiti per quote fisse pag.
5.5. Indebiti conseguenti al venir meno del diritto
a pensione. pag.
5.6. Pensioni PSO. pag.
5.7. Annullamento di contribuzione figurativa per
periodi di disoccupazione. pag.
5.8. Indebiti conseguenti ad errori degli uffici
pagatori. pag.
5.9. Indebiti conseguenti al trasferimento della
integrazione al minimo nel caso di titolarita'
di due pensioni. pag.
6 - PENSIONE SOCIALE
6.1. Pensione gia' eliminata per mancata riscossione
da parte di invalido civile ultrasessanta-
cinquenne. Domanda di ripristino. pag.
6.2. Invalido civile parziale. Revoca della provvi-
denza statale. pag.
6.3. Invalido civile totale. Revoca della pensione
sociale per motivi reddituali. pag.
7 - BENEFICI COMBATTENTISTICI
7.1. Pensioni riliquidate per attribuzione dei bene-
fici di cui all'articolo 2 legge n. 336/1970. pag.
7.2. Maggiorazione ex articolo 6, legge 15 aprile
1985, n. 140. pag.
8 - GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI
8.1. Domanda di pensione supplementare di vecchiaia
in presenza di contribuzione nell'A.G.O. e nelle
gestioni speciali. pag.
8.2. Domanda intesa ad ottenere la pensione di anzia-
nita' a carico dell'A.G.O. - Sussistenza dei re-
quisiti nella gestione artigiani. pag.
8.3. Maggiorazine della anzianita' contributiva della
pensione di inabilita'. pag.
8.4. Nuovo sistema di calcolo dei supplementi da
liquidare a carico delle Gestioni dei lavorato-
ri autonomi. pag.
8.5. Titolare di assegno ordinario di invalidita'
nella gestione commercianti. Liquidazione
della pensione di vecchiaia nell'A.G.O. pag.
8.6. Domanda di assegno ordinario di invalidita'
da istruire nelle gestioni artigiani e com-
mercianti. pag.
9 - SUPPLEMENTI DI PENSIONE E PENSIONI SUPPLEMENTARI
9.1. Supplementi di pensione pag.
9.2. Pensione supplementare di vecchiaia.
Decorrenza. pag.
10 - PENSIONE DI ANZIANITA'
10.1. Decorrenza pag.
10.2. Applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 307/1989. pag.
10.3. Liquidazione di supplementi per accredito di
periodi di contribuzione ai sensi della legge
15 febbraio 1974, n. 36.
11 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA. pag.
12 - TREDICESIMA RATA DI PENSIONE. CRITERI DI DETERMI-
NAZIONE. pag.
13 - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DI CATEGORIA-EFFETTI. pag.
14 - PENSIONI CONTRIBUTIVE RILIQUIDATE IN FORMA RETRI-
BUTIVA. pag.
15 - PLUSVALENZE PATRIMONIALI REALIZZATE PER CESSAZIONE
DI ATTIVITA'. pag.