Eureka Previdenza

Circolare 39 del 18 febbraio 1998

OGGETTO:

98-39. INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE. ESTENSIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
 

1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 1996, N. 207, HA ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1996, UN INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO, COME TITOLARI O COADIUTORI, ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO IN SEDE FISSA, ANCHE ABBINATA AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, OVVERO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE.

A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998 LA DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO N. 207/96 È STATA ESTESA DALL’ARTICOLO 59, COMMA 58, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA) AI SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ AI SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287.

PER EFFETTO DELL’ANZIDETTA DISPOSIZIONE, LA NORMATIVA CONTENUTA NEL DECRETO N. 207/96 SI APPLICA, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998, ANCHE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, NONCHÉ AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE CHE FACCIANO VALERE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1998 AL 31 DICEMBRE 1998 I REQUISITI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO N. 207/96 E, QUINDI:

    PIÙ DI 62 ANNI DI ETÀ, SE UOMINI, OVVERO PIÙ DI 57 ANNI DI ETÀ, SE DONNE;

    ISCRIZIONE, AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE INTERVENUTA IN DATA NON ANTECEDENTE AL 1 GENNAIO 1998, PER ALMENO 5 ANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O COADIUTORI, NELLA GESTIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESSO L’INPS.

L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO È SUBORDINATA ALTRESÌ, NEL PERIODO INDICATO (1 GENNAIO 1998/31 DICEMBRE 1998) ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

    CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;

    RICONSEGNA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ DI QUELLA PER L’ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO, QUALORA QUEST’ULTIMA SIA ESERCITATA CONGIUNTAMENTE;

    CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, OVVERO DI UN SUO DELEGATO, DAL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.;

    LIMITATAMENTE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO OCCORRE CHE GLI STESSI PROVVEDANO ALLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA IN CUI RISIEDONO.

I NUOVI BENEFICIARI, QUALORA AVESSERO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI INDENNIZZO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96 E PERTANTO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 449/1997 (1 GENNAIO 1998), DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA CHE, SE FAVOREVOLMENTE DECISA DALL’APPOSITO COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL CITATO DECRETO, CONSENTIRÀ L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DI DETTA NUOVA DOMANDA.

L’INDENNIZZO SARÀ EROGATO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ DEL RELATIVO GETTITO CONTRIBUTIVO CHE AFFLUISCE ALL’APPOSITO FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE, PREVISTO DALL’ARTICOLO 5 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO 207/96.

LE SEDI PROVVEDERANNO ALLA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRODOTTE DAI SOGGETTI DI CHE TRATTASI SULLA BASE DELLE ANZIDETTE PRECISAZIONI E DELLE DIPOSIZIONI GIÀ EMANATE PER I BENEFICIARI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, NONCHÉ A CURARNE L’EVIDENZA SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE AL FINE DI PROVVEDERE ALLA LORO TRASMISSIONE ALLA SEDE CENTRALE ALLORQUANDO NE SARÀ FATTA ESPLICITA RICHIESTA.

ALLE SCHEDE ISTRUTTORIE DOVRANNO ESSERE APPORTATE, OVVIAMENTE, LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA.

2 - AD INTEGRAZIONE DI QUANTO COMUNICATO CON CIRCOLARE N.268 DEL 24 DICEMBRE 1997 TRASMESSA IN PARI DATA CON MESSAGGIO N. 2539, IN ORDINE AL RILASCIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA CON LA MASSIMA URGENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI RELATIVAMENTE ALLE QUALI SIANO GIÀ PERVENUTE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO DISPOSTE DAL COMITATO DI GESTIONE E TRASMESSE ALLE DIPENDENZE PERIFERICHE CON APPOSITA LETTERA.

CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE DOVRANNO ALTRESÌ ESSERE ELABORATE LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO CHE SARANNO A BREVE TRASMESSE, RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON SI PONE PERTANTO LA NECESSITÀ DI PROCEDERE ALL’EROGAZIONE DI ACCONTI.

PER LE DOMANDE DI INDENNIZZO NON ACCOLTE DAL COMPETENTE COMITATO, NELLA LETTERA DI REIEZIONE DA INVIARE AGLI INTERESSATI DOVRÀ ESSERE INDICATA MANUALMENTE, DOPO AVER DIGITATO "S" NEL CAMPO 34 DEL PANNELLO EAD75, LA MOTIVAZIONE DELLA REIEZIONE, DI NORMA RIPORTATA AI CAPOVERSI 5 E 6 DELLE SINGOLE DELIBERAZIONI CHE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, VENGONO TRASMESSE CON APPOSITA LETTERA.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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