Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 2009 Circolare 48 del 31 Marzo 2009
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Circolare 48 del 31 Marzo 2009
OGGETTO:
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
SOMMARIO:
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005
L'art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1), prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
La materia è stata più volte trattata dall’Istituto, da ultimo, con le circolare n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, comunque stipulati entro il 31/12/2003.
Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione - con specifica nota[1], ha autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005.
In merito all'applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.
Come espressamente stabilito dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.
Stante il significativo arco temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari [2] che, per comodità, di seguito si riassumono.
La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento.
Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999[3], tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Si ricorda, da ultimo, che la riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.
3. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.
Come più volte precisato, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".
Giacché il periodo di ammissione al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
Più ampio periodo di validità potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.
3.1 Compilazione delle denunce contributive DM10.
L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato campo del quadro "D" del DM10 preceduto dal previsto codice "L508" .
L'importo da restituire a titolo di sgravi per Mezzogiorno - ovvero di altre agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici - sarà indicato nel quadro "B-C" preceduto dai seguenti codici:
Codici
Significato
M207
REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)
M186
DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Le operazioni di conguaglio sul DM10 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[4].
Per le predette operazioni i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, che, peraltro, dovrà essere necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate.
Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce DM10 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la relativa consultazione.
Il Direttore generale
Crecco
1 Nota protocollo 14/0014668 del 29/10/2008
2 Circolare n. 148 del 5/7/1993, circolare n. 195 del 11/8/1993, circolare n. 192 del 23/6/1994, circolare n. 87 del 7/4/1997, circolare n. 163 del 27/9/2000, circolare n. 56 del 13 aprile 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006 e circolare n. 38 del 28 marzo 2008.
3 Il Regolamento 21/6/1999 n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 e ha definito le arre cui si applica l'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Per l’Italia, si tratta delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
4 Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Allegato 1
D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio -
G.U. 30 novembre 1996, n. 281
art. 6, comma 4
"4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento".