Eureka Previdenza

Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. (11A15225)

(GU n. 276 del 26-11-2011)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e' presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente medesimo.

2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve: a) indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo; b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno; c) contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante.

3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilita', la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

Art. 2

Procedimento accertativo

1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati; b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto l 990, n. 241.

Art. 4

Comunicazioni dell'ente previdenziale

1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3; c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Art. 5

Verifiche ispettive

1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.

Art. 6

Modalita' di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicita' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma; b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo: 1) con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; 2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7

Scambio di dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita' informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita' stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.

Art. 8

Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore puo' promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.

2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.

3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011.

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151.

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