Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 1997 Messaggio 14211 del 24 giugno 1997
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Messaggio 14211 del 24 giugno 1997
OGGETTO: CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO.
1 - PREMESSA
L'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992,
N.503, NELL'INTRODURRE IL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE
CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, DISPONE, AL COMMA 4, CHE,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALE DIVIETO, I TITOLARI DI
PENSIONE SONO TENUTI A PRODURRE ALL'ENTE EROGATORE DELLA
PENSIONE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
RIFERITI ALL'ANNO PRECEDENTE, ENTRO LO STESSO TERMINE
PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IRPEF PER IL
MEDESIMO ANNO.
IN APPLICAZIONE DELL'ANZIDETTA DISPOSIZIONE I TITOLARI DI
PENSIONE CON DECORRENZA COMPRESA ENTRO L'ANNO 1996, SOGGETTI
AL DIVIETO DI CUMULO, TOTALE O PARZIALE, DELLA PENSIONE CON
I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SONO TENUTI A DICHIARARE ENTRO
IL 30 GIUGNO 1997 I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 1996.
CON RIFERIMENTO A TALE DISCIPLINA, SI FORNISCONO CHIARIMENTI
IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI PENSIONATI TENUTI ALLA
COMUNICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI
NELL'ANNO 1996.
CIO', ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO DISPOSTO
DALL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996,
N.662, A NORMA DEL QUALE I TITOLARI DI PENSIONE CHE OMETTANO
DI PRODURRE LA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA
4, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992, FERMO RESTANDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 40 DEL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488,
SONO TENUTI A VERSARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA
UNA SOMMA PARI ALL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE PERCEPITA
NELL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE MEDESIMA.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996
SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, IN QUANTO NON
SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO:
- I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA DI QUALSIASI CATEGORIA
(ANZIANITA', VECCHIAIA, INVALIDITA', PREPENSIONAMENTO)
AVENTE DECORRENZA COMPRESA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA CON DECORRENZA
SUCCESSIVA AL 1994 CHE ABBIANO PERFEZIONATO I REQUISITI DI
ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA
PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA COMPRESA
TRA IL 1 GENNAIO 1995 ED IL 30 SETTEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994;
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA COMPRESA
TRA IL 1 OTTOBRE 1996 E IL 31 DICEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO
IL 1994, SEMPRECHE' ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1996 FACCIANO
VALERE, UNITAMENTE AI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI
CONTRIBUZIONE, ANCHE 52 ANNI DI ETA, OVVERO ALMENO 36 ANNI
DI CONTRIBUZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ETA';
- I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' A CARICO DELLE
GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA COMPRESA TRA
IL 1 GENNAIO 1995 ED IL 31 DICEMBRE 1996 CHE ABBIANO
PERFEZIONATO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ENTRO
IL 31 DICEMBRE 1994.
I PENSIONATI CHE SI TROVANO IN UNA DELLE SITUAZIONI INNANZI
INDICATE, NON ESSENDO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA
PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, NON HANNO
L'OBBLIGO DI COMUNICARE L'EVENTUALE REDDITO DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITO NELL'ANNO 1996. NEI CONFRONTI DEGLI
ANZIDETTI PENSIONATI NON TROVA PERTANTO APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996, N.662.
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996
I PENSIONATI CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI DI CUI AL
PUNTO 2, SONO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO, PARZIALE O
TOTALE, DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SONO
TENUTI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 1996 ENTRO IL 30 GIUGNO 1997.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI, IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL PREDETTO TERMINE,
TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996.
OCCORRE PERALTRO TENERE PRESENTI LE SEGUENTI SITUAZIONI
PARTICOLARI.
3.1 - L'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992
STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCUMULABILITA'
CON I REDDITI DA LAVORO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI
TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI INVALIDITA' DALLA CUI
ATTIVITA' DIPENDENTE O AUTONOMA DERIVI UN REDDITO
COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO
MINIMO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI RELATIVO AL
CORRISPONDENTE ANNO.
PERTANTO, I TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ASSEGNO
DI INVALIDITA' CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI DI CUI
AL PUNTO 2, SAREBBERO IN LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI AL
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA
LAVORO AUTONOMO, NON SONO IN CONCRETO ASSOGGETTATI A TALE
DIVIETO QUALORA NELL'ANNO 1996 ABBIANO CONSEGUITO UN REDDITO
DA LAVORO AUTONOMO PARI O INFERIORE A LIRE 8.583.900.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON TROVA APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996.
3.2 - L'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO N. 503 DEL 1992
STABILISCE CHE I TRATTAMENTI PENSIONISTICI SONO TOTALMENTE
CUMULABILI CON I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO DEGLI ANZIANI IN
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PROMOSSE DA ENTI LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. PERTANTO GLI ANZIDETTI
REDDITI NON ASSUMONO ALCUN RILIEVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL DIVIETO DI CUMULO CON LA PENSIONE.
A SUA VOLTA, IL COMMA 4-BIS, AGGIUNTO ALL'ARTICOLO 11 DELLA
LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE
6 DICEMBRE 1994, N. 673, STABILISCE CHE LE INDENNITA'
PERCEPITE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE
SONO CUMULABILI CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI
QUIESCENZA COMUNQUE DENOMINATI.
INFINE, IL COMMA 173-TER, AGGIUNTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE
28 FEBBRAIO 1997, N. 30, STABILISCE CHE LE INDENNITA'
PERCEPITE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816, NON COSTITUISCONO REDDITO DA
LAVORO AI FINI DEL CUMULO CON LA PENSIONE.
I TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA', DI VECCHIAIA E DI
ASSEGNO DI INVALIDITA' CHE, NON TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI
DI CUI AL PUNTO 2, SAREBBERO IN LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI
AL DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO NON SONO IN CONCRETO ASSOGGETTATI A TALE DIVIETO
QUALORA NELL'ANNO 1996 ABBIANO CONSEGUITO SOLTANTO REDDITI
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITA' NON
RILEVANTI AI FINI DEL DIVIETO DI CUMULO.
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIDETTI PENSIONATI IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON TROVA APPLICAZIONE IL
DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 211, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1996.
DEL PARI LA SANZIONE DI CUI ALLA PREDETTA DISPOSIZIONE NON
TROVA APPLICAZIONE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DA PARTE DEI PENSIONATI CHE, PUR ESSENDO IN
LINEA DI PRINCIPIO SOGGETTI AL DIVIETO DI CUMULO DELLA
PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO, NON ABBIANO
CONSEGUITO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO NELL'ANNO 1996.
LA SANZIONE NON PUO' ALTRESI' TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI
IN CUI IL REDDITO DA COMUNICARE A CONSUNTIVO SIA INFERIORE O
UGUALE AL REDDITO GIA' COMUNICATO IN VIA PRESUNTIVA.
SI RITIENE CHE LA SANZIONE NON POSSA INOLTRE TROVARE
APPLICAZIONE NEI CASI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SIA STATO NOTIFICATO IN
PROSSIMITA' DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI AI FINI IRPEF, OVVERO DOPO TALE DATA.
4 - REDDITI DA DICHIARARE
SI RICORDA CHE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DEVONO ESSERE
DICHIARATI AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI E AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI.
COME PRECISATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE CON CIRCOLARE
N.137/E DEL 15 MAGGIO 1997, DAL REDDITO DEI COLTIVATORI
DIRETTI, COLONI E MEZZADRI PUO' ESSERE DEDOTTA LA
CONTRIBUZIONE VERSATA ALL'ISTITUTO PER COSTITUIRE LA PROPRIA
POSIZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE, FERMA RESTANDO, IN
OGNI CASO, L'INDEDUCIBILITA' DELLA PARTE DEI CONTRIBUTI CHE
SI RIFERISCE AI LAVORATORI DIPENDENTI.
IL REDDITO D'IMPRESA DEVE ESSERE DICHIARATO AL NETTO ANCHE
DELLE EVENTUALI PERDITE DEDUCIBILI IMPUTABILI ALL'ANNO DI
RIFERIMENTO DEL REDDITO.
5 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PUO' ESSERE
RESA UTILIZZANDO IL MOD 503 AUT-10 GIA' DISTRIBUITO ALLE
STRUTTURE PERIFERICHE PER IL TRAMITE DELLE SEDI REGIONALI.
RESTA INTESO, IN OGNI CASO, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE
VALIDE ANCHE LE DICHIARAZIONI RESE SENZA UTILIZZARE TALE
MODULO.
6 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DICHIARATI DAI PENSIONATI
DEVONO ESSERE ACQUISITI CON LE PROCEDURE DI RICOSTITUZIONE
DELLE PENSIONI SECONDO LE MODALITA' IN ATTO.
PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LA PROCEDURA DI
RICOSTITUZIONE PGM 480 SI RICHIAMANO LE ISTRUZIONI IMPARTITE
CON MESSAGGIO N.31432 DEL 21 FEBBRAIO 1997, ALLEGATO ALLA
CIRCOLARE N.62 DEL 15 MARZO 1997.
IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO