Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2006 Messaggio 15195 del 25 maggio 2006
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 6922
Messaggio 15195 del 25 maggio 2006
Oggetto: indennità per congedo parentale - termini di presentazione della domanda.
Testo
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da più Sedi, questa Direzione Centrale ha acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale di questo Istituto in merito ai termini di presentazione della domanda per il conseguimento dell’indennità per congedo parentale di cui all’art.32 e ss. del D.Lgs. 151/2001, T.U. sulla maternità.
Il suddetto Coordinamento, con parere del 19/1/2006, ha prospettato la seguente soluzione interpretativa in ordine alla sopra citata questione.
La domanda di indennità per congedo parentale, deve necessariamente essere presentata all’Istituto in data antecedente alla fruizione del congedo (o quantomeno, entro la data di inizio della suddetta fruizione) configurandosi la domanda stessa quale onere a carico del soggetto ai fini del prodursi dell’effetto positivo consistente nel pagamento dell’indennità richiesta.
L’esigenza della preventiva comunicazione discende dal disposto di cui all’art. 8 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 a cui fanno riferimento le recenti sentenze della suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro n. 22239/2004 e n. 19369/2005, le quali, appunto, hanno specificato che il trattamento economico per congedo parentale non può essere riconosciuto per periodi anteriori alla data di tale comunicazione.
La soluzione interpretativa prospettata si pone in termini analoghi anche nelle ipotesi di c.d. flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001.
Sebbene la norma in esame non preveda espressamente un termine a pena di decadenza per l’attestazione del medico specialista circa l’idoneità o meno a proseguire l’attività lavorativa nell’ottavo mese di gravidanza, è tuttavia imprescindibile che un termine sia insito nella previsione normativa, atteso che l’adibizione al lavoro della donna dall’ottavo mese di gravidanza comporta conseguenze sanzionatorie nei confronti del datore di lavoro sia sul piano civile che sul piano penale.
È, dunque, necessario che l’autorizzazione a proseguire l’attività lavorativa venga richiesta e documentata prima che scatti l’operatività dei suddetti meccanismi di tutela civile e penale.
In relazione alle ipotesi di congedo di maternità in caso di adozioni e affidamento e di adozioni e affidamento preadottivi e internazionali ex art. 26 e 27 T.U., mantenendo tali istituti la natura del congedo di maternità ex art.16 T.U., si ritiene che non sia necessaria la preventiva domanda all’Istituto allorché possa presentarsi idonea documentazione dalla quale risulti l’effettiva fruizione del congedo di maternità così come previsto dall’art.27, terzo comma D.Lgs. 151/2001.
Quanto, infine, al computo della prescrizione si rimanda a quanto già precisato con messaggio n. 9937/2006.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino